Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 36 del 26 giugno 2018).

Sommario

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce i principi sui procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.

2. Il presente regolamento si applica alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi, soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Roma, nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e termini di legge, e dei tratti di strada interni al centro abitato, di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per le occupazioni all’interno dei mercati coperti o plateatici attrezzati sono determinati appositi canoni, sulla base dei criteri fissati dal presente regolamento e tenendo conto della particolarità di ogni singolo caso. Il presente regolamento non si applica, salvo le disposizioni generali del Capo I in quanto compatibili, alla concessione di aree prestabilite dalla Giunta Comunale e assegnate con procedimento ad evidenza pubblica.

3. Ai fini del presente regolamento, si definisce:

  • a) “occupazione”: l’utilizzazione di spazi e aree, di cui al comma 2, con o senza autorizzazione;
  • b) “concessione”: l’atto amministrativo che consente l’occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone;
  • c) “uso comune”: la fattispecie di più soggetti beneficiari dell’occupazione e contitolari della concessione;
  • d) “canone”: la somma dovuta per l’occupazione autorizzata in base all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • e) “indennità”: la somma dovuta per l’occupazione abusiva in base all’articolo 63, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  • f) “tariffa”: la tabella delle misure unitarie per la determinazione del canone;
  • g) “Città Storica”: i tessuti urbanistici come definiti dal Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003.

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1-bis – Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi e aree, di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono temporanee o permanenti.

2. È temporanea l’occupazione autorizzata per un periodo inferiore all’anno. Per i cantieri edili e stradali, l’occupazione è da intendersi temporanea indipendentemente dalla durata degli stessi e fino alla dichiarazione del termine dei lavori da parte del Municipio territorialmente competente.

3. È permanente l’occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l’intero anno oppure per un periodo di almeno sessanta giorni, ricorrente per almeno due anni consecutivi a condizione che conservi le stesse caratteristiche, quali la tipologia, il periodo e la superficie.

Articolo 2 – Concessione per l’occupazione

1. È vietato occupare il suolo pubblico, anche temporaneamente e con qualsiasi mezzo, senza il rilascio di un’apposita concessione preventiva dell’ufficio comunale competente, salve le ipotesi di cui all’articolo 11 e ad eccezione delle seguenti fattispecie:

  • a) sosta dei veicoli, per il tempo occorrente alle operazioni di carico e scarico;
  • b) occupazioni occasionali, ai sensi del regolamento di polizia urbana;
  • c) occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate mediante balconi, verande, volume finestrato in aggetto e simili infissi di carattere stabile.

2. L’occupazione può essere vietata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza. A tal fine, la Giunta Capitolina individua con deliberazione le aree che non possono costituire oggetto di concessione.

3. In presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, l’utilizzo delle aree oggetto della concessione delle occupazioni temporanee e/o permanenti può essere limitato agli orari stabiliti dal Municipio territorialmente competente e dagli Uffici centrali per le occupazioni di propria competenza, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello provinciale, come definite dalla Legge Regionale Lazio n. 21 del 26 novembre 2006.

Articolo 3 – Domanda di concessione

1. La domanda di concessione per occupazione suolo pubblico deve essere presentata al Municipio comunale competente per territorio, salvo i casi in cui è prevista la competenza per materia di un ufficio centrale. Se la domanda è trasmessa a un ufficio incompetente, questo provvede ad avvisare il richiedente e a trasmettere gli atti all’ufficio di competenza.

2. La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali o deve, comunque, essere redatta in conformità a tali modelli.

3. La domanda deve essere in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge.

4. Se i beneficiari dell’occupazione sono condomini, la domanda deve essere presentata dall’amministratore del condominio.

5. La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma possibile e normativamente ammessa. In presenza di più richieste per l’occupazione della medesima area, si applica l’ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.

Articolo 3-bis – Contenuto della domanda

1. La domanda di concessione deve contenere i seguenti dati:

  • a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell’impresa individuale richiedente;
  • b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell’ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante;
  • c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;
  • d) superficie o estensione lineare dell’occupazione;
  • e) durata e giorni dell’occupazione;
  • f) attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione – ove prescritta – e dell’autorità che ha provveduto al suo rilascio;
  • g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l’occupazione;
  • h) impegno al rispetto delle norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra prescrizione contenuta nell’atto di concessione;
  • i) impegno a pagare il canone determinato nell’atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;
  • l) dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento in ogni sua parte;
  • m) indicazione, facoltativa, del recapito telefonico presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
  • n) sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante.
  • o) indicazione degli estremi della comunicazione di iscrizione presentata ai fini della tariffa rifiuti, ove prescritta.

2. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l’individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.

Articolo 3-ter – Documentazione da allegare alla domanda

1. In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, nonché i seguenti elaborati tecnici contenenti l’indicazione del luogo di svolgimento dell’attività e l’uso dell’area richiesta per l’occupazione di suolo pubblico:

  • a) stralcio planimetrico della strada, piazza o simile in scala 1:50;
  • b) pianta della strada, piazza o simile in scala 1:200 con indicazione delle occupazioni di suolo pubblico e degli elementi di arredo già esistenti – tra cui gli scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale e i segnali/percorsi tattili per disabili visivi – e di quelli richiesti; sulle strade percorse da Trasporto Pubblico dovrà essere indicata l’eventuale presenza di fermate ed attestata la percorribilità del mezzo pubblico;
  • c) pianta e prospetto del luogo dove insiste l’occupazione di suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non superiore a 1:100 che riproducano l’esatto stato dei luoghi;
  • d) particolari in dettaglio delle attrezzature previste in scala non superiore a 1:50;
  • e) tre foto d’ambiente e tre foto di dettaglio dell’area dove ricade l’occupazione prevista, di formato non inferiore a cm. 18 x 24;
  • f) relazione tecnica.

2. Gli elaborati tecnici indicati al precedente comma, lettere da a) a d) devono essere prodotti in numero non inferiore a tre copie e devono essere firmati, oltre che dal richiedente, anche da un tecnico abilitato e iscritto all’Albo professionale di appartenenza. Nel caso in cui l’occupazione di suolo pubblico ricada nel territorio della Città Storica, gli elaborati tecnici suddetti devono essere prodotti in numero non inferiore a sei copie.

3. In caso di occupazioni temporanee occasionali di breve durata, comunque non superiore a tre giorni e di limitate dimensioni, gli elaborati tecnici di cui al comma 1 possono essere sostituiti da un disegno illustrativo dello stato di fatto, recante indicazioni precise circa l’ubicazione, la dimensione della sede stradale e la superficie da occuparsi, la tipologia e le caratteristiche tecniche della struttura da installare.

4. Per le occupazioni realizzate con tende, faretti e insegne, gli elaborati tecnici da allegare alla domanda sono quelli indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

5. Il versamento dei diritti di istruttoria connessi alla domanda di concessione non è dovuto:

  • a) per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e finalizzate alla diffusione e sensibilizzazione a tematiche connesse alle proprie attività, con carattere nazionale o operanti in almeno due Regioni;
  • b) per le occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di volontariato.

L’esenzione dal versamento dei diritti di istruttoria non opera qualora nell’ambito delle occupazioni indicate nelle lettere a) e b) vi siano spazi utilizzati, anche da terzi, a fini di lucro.

Articolo 4 – Istruttoria della domanda

1. La domanda è assegnata all’ufficio competente per l’istruttoria e la definizione del procedimento.

2. Il procedimento è concluso in 30 (trenta) giorni, ovvero in 60 (sessanta) giorni per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, a decorrere dalla data di ricezione della domanda e, ove questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa.

3. L’ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:

  • a) verifica la regolarità e completezza degli atti;
  • b) qualora, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, risultino errati o mancanti uno o più elementi della domanda, invita il richiedente, con raccomandata postale con avviso di ricevimento, ad integrare o correggere la stessa non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;
  • c) richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, l’eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento dell’istruttoria, concedendo un termine massimo di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;
  • d) esamina la domanda tenendo conto, in particolare, degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;
  • e) acquisisce, ove prescritto, il parere degli altri uffici, organi o commissioni comunali, anche in sede di conferenza di servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

4. Il completamento dell’istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.

Articolo 4-bis – Pareri preventivi obbligatori

1. Il rilascio di tutte le concessioni di suolo pubblico è subordinato all’acquisizione, da parte dell’ufficio comunale competente, del parere preventivo sulla viabilità da parte della Polizia Locale di Roma Capitale competente per territorio.

2. L’Ufficio comunale competente al rilascio della concessione deve chiedere, inoltre, i pareri preventivi e obbligatori dei seguenti Uffici:

  • a) del Servizio Giardini, per l’occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche destinate a giardino;
  • b) della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali quando le occupazioni di suolo pubblico interessano ville, palazzi, manufatti con interesse storico e archeologico, nonché zone, strade e piazze con valore artistico e paesaggistico – ambientale;
  • c) del Dipartimento Politiche della Mobilità, per le occupazioni indicate nell’articolo 4-quater del presente Regolamento, che ricadono sulle sedi stradali della viabilità principale, sulle aree tariffate e sulle strade percorse da linee del Trasporto Pubblico di Linea, ove consentito.

3. Per il rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico, sia permanente che temporanea, ricadenti nel territorio della Città Storica, deve essere acquisito il parere preventivo e obbligatorio della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Per il rilascio di concessioni, sia permanenti che temporanee, riguardanti ville storiche, zone sottoposte a vincolo archeologico e per zone, strade e piazze sottoposte alla tutela di cui al Decreto del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali del 3 giugno 1986 (comunemente noto come Decreto Galasso) – di cui all’allegato A) – devono essere acquisiti preventivamente gli ulteriori pareri della Sovrintendenza ai Beni Archeologici e Monumentali di Roma e della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Roma, del Servizio Giardini, secondo le rispettive competenze.

4. Nell’ambito della Città Storica, i Municipi possono subordinare il rilascio di concessioni di suolo pubblico alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza. Tali Piani sono approvati dal Consiglio del Municipio, acquisito il parere obbligatorio della Polizia Locale di Roma Capitale, della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, tenendo conto degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale.

4bis. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque titolo autorizzate, che ricadono nell’ambito delle isole ambientali, come definite dal nuovo P.G.T.U. di Roma Capitale – approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 – e ovunque realizzate nel territorio di Roma Capitale, il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico è subordinato all’adozione, da parte dei Municipi territorialmente competenti, di appositi piani che individuino la massima occupabilità dell’area concedibile all’interno delle isole ambientali medesime, nonché eventuali specifiche prescrizioni. Tali piani devono essere adottati dai Municipi territorialmente competenti entro un anno dall’individuazione delle isole ambientali.

5. I pareri previsti dal comma 1 e dalle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere comunicati all’Ufficio comunale richiedente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. I pareri di cui al comma 3 devono essere comunicati all’Ufficio comunale richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 4-ter – Limiti soggettivi al rilascio della concessione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con tavoli, tende e ombrelloni, sono legittimati all’ottenimento della concessione soltanto i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al tavolo, i titolari di esercizi in cui l’attività di somministrazione è prevalente.

2. Agli esercizi commerciali non ricompresi nel comma precedente possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico funzionali all’esercizio dell’attività che comunque non costituiscono ampliamento della superficie di vendita o espositiva.

Articolo 4-quater – Limiti derivanti dall’attuazione del punto 4.2.2. del P.G.T.U.

1. Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).

2. Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti:

  • a) su marciapiedi a condizione che non ricadano nella fattispecie di cui ai punti d), e), f), g) e h) di cui al successivo comma 4;
  • b) all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti.

3. Su tutte le aree di sosta tariffate insistenti su viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico. Le occupazioni di suolo pubblico che interrompono la continuità dei posti auto tariffati non potranno essere rinnovate alla scadenza salvo i posteggi individuati con le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 3184/88 – 4828/89 e Consiglio Comunale n. 22/93, decennali e rinnovabili ai sensi del presente regolamento, assegnati agli operatori rotativi che operano con apposito automezzo attrezzato e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande qualora non sussistano i requisiti normativi per la loro rilocalizzazione sui marciapiedi antistanti gli esercizi medesimi.

4. Sulla viabilità locale le nuove concessioni non possono essere rilasciate:

  • a) Sulle isole spartitraffico, quando, all’interno delle stesse non sia possibile e consentito il transito pedonale e, comunque, quando la loro larghezza sia inferiore a metri 10;
  • b) sulle isole di traffico;
  • c) in prossimità di monumenti e, comunque, ad una distanza inferiore a metri 5 dagli stessi;
  • d) in corrispondenza di impianti semaforici e di aree di fermata del trasporto pubblico di linea, se ricadono in un’area di lunghezza inferiore a metri 10 dagli impianti e dalle paline di fermata e per una fascia di larghezza di metri 2 di profondità calcolata dal ciglio del marciapiede. Nel caso di presenza alla fermata del Trasporto Pubblico di pensilina, la profondità predetta deve essere misurata dal limite della pensilina opposto alla carreggiata;
  • e) nelle curve, in prossimità delle stesse, in corrispondenza delle intersezioni e relativi triangoli di visibilità, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
  • f) in corrispondenza di rampe di intersezione, di corsie di canalizzazione o di preselezione;
  • g) in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
  • h) in posizione antistante l’ingresso di parchi, giardini, stazioni ferroviarie e metropolitane, edifici pubblici e di interesse pubblico, sale cinematografiche, attività di media e grande distribuzione, accessi ad abitazioni, locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio sull’area oggetto di richiesta di occupazione di suolo pubblico;
  • i) sulle carreggiate stradali, tranne che:
    – all’interno delle isole pedonali e nelle aree in cui è prevista l’esclusione totale o parziale del traffico, rispettando le condizioni di cui al successivo articolo 4-quinques;
    – nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni di carreggiata non necessaria alla partita carrabile e pedonale senza che ciò comprometta la circolazione veicolare e pedonale. In tal caso le occupazioni dovranno essere protette da pedane a filo del marciapiede e da elementi dissuasori di sosta. Tale ipotesi ricorre solo nel caso in cui per le dimensioni del marciapiede il rilascio dell’occupazione suolo pubblico non possa essere consentito ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

5. Per viabilità principale si intende l’insieme delle strade classificate viabilità principale dal Piano Generale del Traffico Urbano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 e dall’aggiornamento del P.G.T.U. adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 23 febbraio 2005, relativo al territorio interno al G.R.A. nonché le strade che saranno classificate viabilità principale da successivi provvedimenti dell’Amministrazione Comunale. Il significato delle denominazioni stradali del presente regolamento è quello specificato dall’art. 3 del Nuovo Codice della Strada.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano alle occupazioni di suolo pubblico di seguito specificate:
– chioschi e banchi per la vendita di generi del settore alimentare, non alimentare e somministrazione;
– venditori su autoveicoli;
– tavoli, vasi, fioriere e coperture con ombrelloni;
– macchine automatiche per la distribuzione di fototessere, fotocopie e simili;
– vendita frutta stagionale;
– edicole per vendita giornali;
– cabine telefoniche.

Non si applicano, invece, alle occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni a carattere politico, culturale, sportivo e ricreativo, alle occupazioni temporanee in occasione di festività rionali e alle riprese cinematografiche e televisive.

7. I Municipi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvedono, di concerto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, alla predisposizione di piani per la rilocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali della viabilità principale, salvo quelle di competenza del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura (rotazioni). Tale rilocalizzazione dovrà anche costituire occasione per il miglioramento della qualità dell’ambiente urbano. I piani debbono essere coordinati con i piani attuativi del P.G.T.U. qualora redatti. Le OSP per le quali non sussiste la possibilità di rilocalizzazione potranno essere disciplinate con apposito provvedimento per ciascuno dei singoli casi rientranti nella fattispecie.

8. I piani di cui al comma 7 prevedono il trasferimento sulla viabilità locale o su aree ad essa limitrofe, delle occupazioni di suolo pubblico ricadenti sulle sedi stradali della viabilità principale. I piani potranno prevedere, a seguito delle verifiche di cui al successivo comma 9, la permanenza sulla viabilità principale delle occupazioni di suolo pubblico ubicate:

  • a) su aree riservate alla sosta ed opportunamente recintate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti;
  • b) su marciapiedi, a condizione che non ricadano in uno dei punti d), e), f), g), h) del comma 4 o su strade classificate di scorrimento e che la zona che rimane libera per il transito pedonale sia tale che i pedoni possano defluire liberamente. I marciapiedi devono essere comunque di larghezza non inferiore a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

9. La permanenza sulla viabilità principale delle occupazioni di suolo pubblico di cui ai punti a) e b) del precedente comma 8 è subordinata alla verifica, da eseguirsi su strada a cura dei Municipi territorialmente competenti, che la loro presenza non inneschi fenomeni di sosta illegale, anche di brevissima durata, con conseguente riduzione della fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione. Dovrà altresì essere attentamente valutata la loro eventuale influenza negativa sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico.

10. I piani prevedono, altresì, la rilocalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico ubicate su viabilità locale non conformi al Codice della Strada e non suscettibili di adeguamento nonché di quelle eventualmente ricadenti in uno dei punti del comma 4 del presente articolo.

11. I piani contengono:
– l’individuazione di tutte le occupazioni di suolo pubblico da trasferire;
– l’individuazione delle aree ove ubicare le occupazioni da trasferire;
– un programma che definisca tempi e scadenze relativi ai trasferimenti.

L’attuazione dei piani sarà conclusa entro cinque anni dalla loro approvazione. I piani saranno sottoposti prima dell’approvazione al parere del Dipartimento Mobilità e Trasporti.

12. I Municipi, di concerto con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e il Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura, procedono annualmente ad una verifica sull’attuazione dei piani e se necessario al loro aggiornamento. L’aggiornamento è effettuato in occasione della redazione e dell’approvazione di Piani Particolareggiati di Traffico per assicurare la congruità con questi ultimi.

Articolo 4-quinques – Limiti oggettivi al rilascio della concessione

1. Fermo restando quanto disposto nell’articolo 4-quater, per le occupazioni ricadenti sui marciapiedi devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  • a) la fascia libera di marciapiede, destinata al transito pedonale, non deve essere, comunque, inferiore a metri2, sia se adiacente al fabbricato sia se a filo marciapiede;
  • b) l’occupazione adiacente ai muri perimetrali dei fabbricati o al filo interno del marciapiede non deve superare la profondità di 1/2 della larghezza del marciapiede;
  • c) ove la larghezza del marciapiede lo consenta, l’occupazione potrà avvenire sul lato esterno del marciapiede stesso e, comunque, a non meno di centimetri 50 dal ciglio del marciapiede, purché non in corrispondenza di attraversamenti pedonali, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 4-quater, comma 4, lettera h);
  • d) per l’occupazione del suolo pubblico di lunghezza superiore a metri 20, anche se di pertinenza di esercizi diversi, dovranno essere garantiti l’attraversamento ed il passaggio pedonale, mediante l’apertura di varchi non inferiori a metri 2. La distanza massima tra varchi successivi non può essere maggiore di metri 20;
  • e) per le occupazioni di suolo pubblico di pertinenza di esercizi diversi, ma contigui, la cui estensione complessiva supera i metri 20 di lunghezza, il varco verrà realizzato nel punto di confine tra le due occupazioni di suolo pubblico, oppure in corrispondenza di eventuali accessi ai fabbricati di civile abitazione;
  • f) durante l’orario di apertura dei negozi, la superficie occupata, se adiacente al muro perimetrale del fabbricato, non potrà essere superiore al fronte dell’esercizio;
  • g) ove sia possibile un’occupazione posta sul lato esterno del marciapiede, potranno essere concesse anche occupazioni di aree eccedenti il fronte del relativo esercizio, previo assenso scritto di tutti gli aventi diritto di affaccio sul marciapiede dell’area eccedente, a condizione che sia mantenuta libera una fascia per la percorrenza pedonale non inferiore alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a metri 2;
  • h) le coperture con ombrelloni o tende non dovranno aggettare oltre l’area concessa, né dovranno avere chiusure laterali di alcun genere, né essere infisse al suolo; la loro stabilità dovrà essere garantita mediante sostegni mobili e assistita obbligatoriamente da idonea copertura assicurativa;
  • i) il collocamento di tavoli, fioriere, vasi, apparecchi di illuminazione, pannelli frangivento di perimetrazione e quant’altro devono rispettare le norme di sicurezza;
  • l) per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, realizzate con vasi, fioriere, cigli, tende, ombrelloni ed altro, devono essere rispettate le misure massime previste per l’occupazione e la conformità ai tipi descritti nell’allegato B);
  • m) per le occupazioni su aree private, l’autorizzazione sarà resa con salvezza dei diritti dei terzi ed è subordinata al rilascio, ove occorra, del necessario provvedimento abilitativo edilizio.

2. Per tutti i casi di rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico deve essere sempre e comunque garantita, in modo assoluto e inderogabile, la possibilità di percorrenza e di immediato accesso da ogni entrata di via, piazze e strade anche se private ma aperte al pubblico transito, senza eccezione alcuna, a mezzi di ProntoSoccorso e Pronto-Intervento.

3. I Municipi interessati e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dovranno tenere un elenco aggiornato delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico rilasciate nella Città Storica, suddivise per vie, piazze o singole località e per categorie e localizzate in apposita planimetria del territorio municipale, nella quale dovranno essere riportate anche le occupazioni di suolo pubblico già esistenti.

Articolo 5 – Rilascio e contenuto dell’atto di concessione

1. L’ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all’emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l’atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicati:

  • a) gli elementi indicati ai punti a) e b) della domanda avanzata secondo le modalità di cui all’art. 3-bis, comma 1, ed i termini del rilascio concesso per quanto riguarda i punti c), d), e), f), g), h), i) e l);
  • b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo che disciplinano l’occupazione in base alle specifiche norme di legge o di regolamento;
  • c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;
  • d) l’ammontare del canone di concessione e le modalità di determinazione, in base alla tariffa e al coefficiente moltiplicatore, ove previsto;
  • e) gli obblighi del concessionario di cui al successivo articolo 6;
  • f) le penalità previste in caso di omesso o parziale pagamento del canone, di cui all’articolo 21.

2. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

3. Il soggetto che ha in essere un’occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti non può ottenere il rilascio di concessione, se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.

4. La concessione viene sempre accordata:

  • a) a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata massima di anni tre con scadenza al 31 dicembre del terzo anno. Ai titolari di pubblici esercizi e di attività ricettive aderenti ai progetti unitari approvati ai sensi della disciplina particolare di cui alla lettera B) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003 la concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per un periodo di cinque anni;
  • b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  • c) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente ufficio comunale;
  • d) con facoltà da parte del Comune di imporre ulteriori prescrizioni per finalità di pubblico interesse.

5. Per il commercio su area pubblica la durata delle concessioni è regolata ai sensi dell’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 114/98 e della Legge Regione Lazio n. 33/99 e successive modificazioni.

Articolo 6 – Obblighi del titolare della concessione

1. Il concessionario, responsabile di qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione, è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell’atto di concessione, tra cui gli obblighi di:

  • a) rispettare la superficie concessa;
  • b) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell’intervento d’ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull’eventuale deposito cauzionale;
  • c) versare, entro i termini e con le modalità di cui all’articolo 21, il canone determinato nell’atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
  • d) adempiere agli obblighi e alle spese, conseguenti all’atto di concessione;
  • e) esporre il cartello segnaletica eventualmente rilasciato ai sensi dell’articolo 18 del presente regolamento;
  • f) esporre all’interno dell’esercizio commerciale l’atto di concessione e la planimetria dell’occupazione ad esso inerente o copie autentiche degli stessi rilasciate dall’ufficio competente;
  • g) provvedere a proprie spese, ove previsto dai piani di massima occupabilità elaborati dai Municipi di cui all’art. 4-bis comma 4 del presente Regolamento, ad evidenziare l’esatta delimitazione dell’occupazione autorizzata mediante l’apposizione di idonei segni distintivi (ad esempio borchie) dei quali dovrà essere fornita congrua illustrazione nella relazione tecnica di cui al punto f), comma 1, dell’articolo 3-ter;
  • h) restituire l’originale dell’atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
  • i) comunicare entro trenta giorni all’ufficio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante o dell’amministratore del condominio, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo concessorio.

2. L’inosservanza degli obblighi prescritti dalle lettere a), e), f) e g) del comma 1 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150,00, ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando l’applicazione dell’articolo 8 del presente regolamento, ove ne ricorrano i presupposti. L’inosservanza degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, altresì, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-bis e la comminazione, tra le due misure, della sanzione di importo maggiore.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 si applicano nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 7 – Nuova concessione per subentro

1. Sono vietati, a pena di nullità, la subconcessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:

  • a) variazione della titolarità o della gestione di un’attività commerciale o economica, sempre che l’occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
  • b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.

2. Il subentrante che intenda mantenere l’occupazione già esistente ha l’obbligo di attivare, entro 15 (quindici) giorni dalla variazione, il procedimento di rilascio della nuova concessione proponendo all’ufficio competente apposita domanda con l’indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), h), i), l), m) e n) dell’articolo 3- bis. La domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente e l’autocertificazione idonea a comprovare il titolo al subingresso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell’atto di concessione.

4. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Per il commercio su area pubblica, in caso di subentro si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 114/98 e della Legge Regione Lazio n. 33/99 e successive modificazioni.

Articolo 8 – Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

  • a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di concessione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  • b) l’uso improprio del suolo pubblico;
  • c) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione ed individuato in conformità a quanto previsto all’art. 3-ter, ex art. 14, comma 1, lett. b);
  • d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
  • e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell’occupazione, fissata nell’atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Dirigente competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Dirigente competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare le sue discolpe. Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Dirigente competente ordina al concessionario l’adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

  • a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all’articolo 7;
  • b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 9 – Modifica, sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l’ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell’occupazione.

2. Il concessionario può chiedere la modifica dell’occupazione con un’apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d’ufficio e in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo.

3. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomanda postale con avviso di ricevimento. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 10 – Rinnovo e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.

2. Salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l’anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e l’Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza.

3. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, presentata prima della scadenza, mediante il rilascio di un nuovo atto. Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell’applicazione dell’apposito coefficiente moltiplicatore all’intera durata dell’occupazione.

4. La richiesta di rinnovo della concessione temporanea è presentata all’ufficio competente, secondo quanto previsto nell’articolo 3 del presente regolamento.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure in altra forma normativamente ammessa.

6. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l’occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l’occupazione permanente, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

7. In caso di occupazione effettuata con mezzi pubblicitari, la denuncia di cessazione della pubblicità annuale, presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, vale anche ai fini della disdetta della concessione permanente, con effetto dal 1° gennaio del medesimo anno.

Articolo 11 – Occupazione d’urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori, l’occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L’occupante ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione all’ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all’inizio dell’occupazione.

2. Nell’ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l’occupazione si considera abusiva.

Articolo 12 – Commercio su aree pubbliche

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche all’esercizio del commercio su area pubblica che non è svolto su sede propria, salvo per quanto attiene al rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, che è disciplinato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 6 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Articolo 12-bis – Conferimento rifiuti

1. Coloro che intendono effettuare occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo sociale culturale, di tipo sportivo, ecc., devono presentare agli uffici competenti, quale condizione al rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 6, la documentazione relativa all’avvenuta stipula di un contratto per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente di settore. L’obbligo non sussiste per le occupazioni per le quali il canone non è dovuto ai sensi dell’articolo 19.

Articolo 13 – Occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale mediante condutture, cavi e impianti in genere, anche per l’erogazione dei pubblici servizi, ferma restando la disciplina dell’apposito regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17 maggio 2002 e successive modificazioni.

Articolo 14 – Occupazione abusiva

1. È considerata abusiva:

  • a) l’occupazione realizzata senza il rilascio dell’atto di concessione;
  • b) l’occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall’atto di concessione;
  • c) l’occupazione non rimossa alla scadenza oppure che permanga dopo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, disdetta o annullamento dell’atto di concessione.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all’Autorità amministrativa dall’articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l’ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell’area occupata sarà effettuato d’ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l’occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva si procede con le forme previste al precedente articolo 8.

4. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d’ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all’esercizio di un’attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il municipio competente ne dà comunicazione all’organo che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell’attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall’articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Ai fini della definizione della recidiva, si rinvia all’articolo 3, comma 1, lettera m), della legge regionale Lazio n. 21 del 26 novembre 2006.

Articolo 14-bis – Indennità e sanzione per occupazione abusiva

1. Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato del 50%. Ai fini della determinazione dell’indennità, non si applicano i coefficienti moltiplicatori inferiori ad uno e l’occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre – negli altri casi – si presume effettuata a decorrere dal trentesimo giorno precedente alla data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo prova contraria a carico del trasgressore. In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi, fatta salva la prova contraria a carico del trasgressore. Nei casi di occupazione abusiva commessa in relazione a tipologie di occupazione suolo esenti o agevolate dal pagamento del canone in base a specifiche previsioni regolamentari, è dovuta l’indennità determinata sulla base delle tariffe ordinarie stabilite per le tipologie di occupazione realizzata.

2. L’occupazione abusiva è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria, stabilita in misura pari al 200% dell’indennità di cui al comma 1 ed applicata secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la notificazione del verbale di accertamento dell’occupazione abusiva, redatto da personale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale o da altri pubblici ufficiali incaricati dal Sindaco per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. L’ufficio o il comando di appartenenza dell’agente accertatore trasmette, entro il giorno successivo all’accertamento, un rapporto contenente gli estremi dell’occupazione abusiva all’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità. Entro 30 (trenta) giorni, tale ufficio comunica all’ufficio o al comando di appartenenza dell’agente accertatore l’importo dell’indennità di occupazione abusiva, senza interessi, ai fini dell’applicazione della sanzione. L’ufficio o il comando di appartenenza dell’agente accertatore procede alla notificazione del verbale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di accertamento dell’occupazione abusiva, indicando al trasgressore la facoltà di definire la violazione con il pagamento, entro 60 (sessanta) giorni, della sanzione ridotta ad 1/3 (un terzo).

4. L’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità, cura la gestione delle fasi successive del procedimento sanzionatorio.

5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, si applicano altresì le sanzioni di cui all’articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. In base al rapporto dell’ufficio o del comando di appartenenza dell’agente accertatore, l’ufficio competente in materia di riscossione dell’indennità emette un avviso di pagamento dell’indennità di occupazione abusiva.

7. La somma dovuta a titolo di indennità è maggiorata degli interessi legali da computarsi a giorno con decorrenza, per le occupazioni abusive permanenti, dal giorno dell’accertamento dell’illecito, e per le occupazioni abusive temporanee, dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 1.

8. In caso di definizione dell’avviso di pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, la maggiorazione del 50% è ridotta al 25%, fermo restando l’importo degli interessi e della sanzione di cui ai commi 2 e 3.

9. Il pagamento dell’indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l’occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata – ove ne ricorrano i presupposti – con la richiesta e il rilascio dell’atto di concessione.

10. L’indennità è dovuta, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l’occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

11. Ai sensi dell’articolo 2947 del codice civile, il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui al comma 6 è fissato in cinque anni.

Capo II – Canone per l’occupazione

Articolo 15 – Istituzione

1. Per le concessioni, disciplinate nel Capo I, è dovuto a Roma Capitale un canone, in base alle disposizioni che seguono.

2. Per le occupazioni permanenti, con riferimento al primo anno, il canone decorre dal primo giorno del mese nel corso del quale è comunicato al richiedente il completamento dell’istruttoria della domanda di concessione, di cui al comma 4 dell’articolo 4, ed è dovuto in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di occupazione. Per le annualità successive, il canone è dovuto per anno solare secondo le modalità di cui all’articolo 21 del presente regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per ciascun giorno di occupazione, indipendentemente dalla durata nell’arco della giornata.

Articolo 16 – Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. In caso di uso comune dell’occupazione, è effettuato un unico pagamento e tutti i contitolari della concessione ne sono responsabili in solido.

Articolo 17 – Criteri di determinazione

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella, allegato C), che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità dell’area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all’occupazione. I coefficienti moltiplicatori sono stabiliti per specifiche attività, anche in relazione alle modalità di occupazione, e si applicano all’intera area occupata.

2. Il territorio comunale è articolato in quattro categorie, tenuto conto dell’importanza delle strade in cui sono comprese le aree oggetto di concessione. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è prevista una tariffa speciale per tipologie specifiche di occupazione, ove realizzate nelle zone e strade di particolare pregio. In base al principio di cui all’articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le tariffe sono ridotte del 20% nelle strade precluse al traffico per oltre sei mesi, ai fini dello svolgimento di lavori pubblici e del 50% nel caso di uno spostamento dell’attività commerciale per un periodo superiore a sei mesi, conseguente ad iniziative e/o deliberazioni del Comune stesso. La misura si applica alle occupazioni permanenti, realizzate dagli esercizi commerciali e artigianali, e per l’intero anno di riferimento, previa determinazione del responsabile di cui all’articolo 23.

3. Se l’occupazione insiste in strade di differente categoria, l’occupazione si intende realizzata interamente in quella di classe superiore.

4. Gli altri canoni, dovuti al comune per la medesima concessione e in base a disposizioni di legge, sono detratti dal canone di cui al presente regolamento, salvo quelli connessi alla prestazione di servizi.

5. Nei casi di occupazione abusiva, si applica il coefficiente moltiplicatore di 1,50 a titolo di maggiorazione per l’applicazione dell’indennità.

6. Per le concessioni di aree, prestabilite dall’Amministrazione e assegnate a soggetti che offrono gratuitamente beni e servizi, secondo la disciplina fissata dalla Giunta Capitolina, il canone può essere ridotto fino alla concorrenza del suo ammontare o affrancato per un determinato periodo, tenendo conto dei costi di fornitura stimati dagli uffici comunali addetti.

Articolo 18 – Commisurazione rispetto allo spazio

1. Il canone è determinato in base all’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale all’unità superiore. L’entità dell’occupazione, soprastante o sottostante, è data dalla minima figura piana geometrica che ne circoscrive la proiezione al suolo. L’entità dell’occupazione, realizzata con chioschi e simili, è data dalla minima figura piana geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del manufatto. Le occupazioni realizzate dal medesimo soggetto, e funzionalmente connesse tra di loro, sono sommate per determinare l’entità dell’occupazione e il relativo canone. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

2. Ai sensi del comma 1 le insegne, tende, faretti, vetrine e simili che occupano spazi sovrastanti il suolo, sono sommate per determinare l’entità dell’occupazione, anche se gli oggetti risultano sovrapposti. Ciascun oggetto è misurato in metri lineari e la misura è data dalla base della minima figura piana geometrica regolare, che ne circoscrive la proiezione al suolo. La somma degli oggetti è calcolata in ragione del venticinque per cento.

3. Per i distributori di carburante, l’entità dell’occupazione è data dalla superficie del suolo pubblico occupato, senza tenere conto del sottosuolo utilizzato per i serbatoi. Per gli striscioni pubblicitari posti sul soprassuolo, l’occupazione si calcola in metri lineari, senza tenere conto delle corde di sostegno e simili.

4. Per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati o lineari, l’eccedenza è calcolata in ragione del dieci per cento dell’occupazione effettiva.

5. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati – anche da terzi – per scopo di lucro, in ragione del cinquanta per cento sino a cento metri quadrati, del venticinque per cento per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del dieci per cento per la parte eccedente i mille metri quadrati.

5bis. Per le occupazioni di carattere temporaneo realizzate per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di spettacolo a rilevanza nazionale ed internazionale ad accesso oneroso, la superficie eccedente i mille metri quadrati o lineari, in deroga a quanto stabilito ai commi 4 e 5, è calcolata in ragione del 40 per cento dell’occupazione effettiva.

6. Per i passi carrabili, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell’edificio o del terreno del fondo al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all’area pubblica. Gli stessi criteri di misurazione si applicano per gli accessi posti a filo del manto stradale, compresi quelli di accesso ai fondi rustici, qualora, a seguito di domanda dell’interessato, sia stato rilasciato dal Comune apposito cartello segnaletica per il divieto di sosta sull’area antistante gli accessi.

7. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale, realizzate con cavi, condutture e simili, il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell’occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.

8. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria, di cui all’articolo 63, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 446 del 1997, moltiplicata per il numero delle utenze presenti nel territorio comunale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, con un minimo di Euro 516,46. La tariffa è rivalutata per legge ogni anno, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Le aziende possono pagare il canone in un’unica soluzione entro il 30 aprile oppure mediante le rate di cui al comma 2 dell’art. 21. Il pagamento può essere effettuato salvo conguaglio, in attesa della pubblicazione ufficiale del dato statistico. Le aziende devono dichiarare ogni anno il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, allegando una copia dell’attestazione di avvenuto versamento dell’intero canone o della prima rata.

9. Per le occupazioni temporanee, realizzate dalle aziende di cui al comma precedente ai fini dell’esercizio dei pubblici servizi, il canone è determinato per metro lineare di strada occupata, in base alla tariffa e con appositi coefficienti moltiplicatori secondo le fasce di larghezza degli scavi e delle zone di rispetto. Il canone è commisurato all’entità dell’occupazione indicata nel progetto, depositato per l’autorizzazione allo scavo del suolo. Per le occupazioni temporanee, relative alle attività strumentali di cantiere delle suddette aziende, il canone è determinato, in base alla tariffa, per metro quadrato di area data in consegna.

Articolo 19 – Occupazioni per le quali il canone non è dovuto

1. Il canone non è dovuto per le seguenti occupazioni:

  • a) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, altri comuni e loro associazioni o consorzi, per lo svolgimento di attività istituzionali, oppure dagli enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi oppure dagli enti pubblici, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  • b) occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, fermate e orari dei servizi di trasporto pubblico, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano pubblicità, oppure con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, o con le aste delle bandiere;
  • c) occupazioni effettuate con le vetture, destinate al servizio di trasporto pubblico, oppure con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi assegnati;
  • d) occupazioni effettuate con le autovetture adibite a trasporto pubblico mediante veicoli da piazza, nelle aree a ciò destinate;
  • e) occupazioni effettuate con gli impianti adibiti ai servizi pubblici in concessione, sempre che ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune;
  • f) accessi carrabili e parcheggi destinati ad uso esclusivo dei soggetti titolari dell’apposito contrassegno rilasciato per i veicoli a servizio di persone invalide;
  • g) occupazioni effettuate con gli innesti o allacci agli impianti di erogazione dei pubblici servizi;
  • h) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato o di carattere politico e sindacale, purché l’occupazione non ecceda i venti metri quadrati;
  • i) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere politico e sindacale, della durata non superiore ad un giorno, anche durante il periodo autorizzato per i lavori preparatori e le attività di ripristino, ferma restando l’applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
  • l) occupazioni relative ai passi carrabili affrancati, ai sensi dell’articolo 20 del presente regolamento;
  • m) occupazioni di aree adibite alla sosta pubblica dei mezzi di circolazione, comprese quelle affidate dal comune ad una propria azienda o società per la gestione del relativo servizio, anche a pagamento;
  • n) occupazioni necessarie per fare fronte ad emergenze di protezione civile, causate da un evento di forza maggiore, e per eseguire i lavori successivi, anche ad opera dei singoli soggetti danneggiati;
  • o) occupazioni necessarie per eseguire interventi edilizi urgenti e imprevisti, anche se dovuti a negligenza nella manutenzione dell’edificio o costruzione, limitatamente ai primi trenta giorni dall’evento che ha reso necessario l’intervento;
  • p) occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative, organizzate e gestite dal comune direttamente oppure mediante appalto, ferma restando l’applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo di lucro;
  • q) occupazioni effettuate dagli appaltatori del comune, per l’esecuzione delle opere e dei servizi pubblici affidati;
  • r) occupazione degli spazi pubblici soprastanti, effettuate con luminarie e addobbi che non arrechino messaggi pubblicitari;
  • s) occupazioni necessarie all’esecuzione di interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti su edifici di culti ammessi di proprietà di enti religiosi;
  • t) occupazioni a carattere occasionale strumentali allo svolgimento di attività relative ad adozione e conduzione di orti e giardini urbani, opportunamente regolamentate.

2. I Regolamenti di settore possono individuare ulteriori casi e attività, previsti in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e con forme di partenariato pubblico-privato, non configurabili come occupazioni di suolo pubblico e/o casi e attività per cui il canone non è dovuto.

Articolo 19-bis – Riduzioni del canone dovuto

1. È riconosciuta una riduzione in misura pari all’80 per cento del canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per la manutenzione delle facciate o del restauro degli immobili, purché l’intervento di manutenzione o di restauro della facciate o del tetto si concluda entro nove mesi dal rilascio della concessione da parte dell’amministrazione comunale e nell’oggetto della concessione sia attestata la conformità dei lavori alle prescrizioni previste dal Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città di Roma, anche articolato per territori comunali. La riduzione si applica ai lavori iniziati entro i diciotto mesi dall’approvazione del Piano.

2. Nelle more dell’adozione del Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città di Roma, la riduzione riconosciuta per le occupazioni di cui al comma 1 si applica, secondo le medesime modalità, agli immobili di interesse storico o artistico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di proprietà privata o pubblica del Centro Storico e della Città Storica, nonché agli immobili pubblici e privati dei Municipi nei quali sia già vigente un Piano di tutela dell’immagine.

3. È riconosciuta una riduzione in misura pari al 50 per cento del canone dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da privati allo scopo di eliminare scritte vandaliche dagli immobili, a condizione che nell’istanza di concessione sia attestato l’utilizzo di prodotti idonei ad evitare nuovi imbrattamenti, per il periodo di tempo necessario alla realizzazione degli interventi di ripulitura e fino ad un massimo di nove mesi.

4. In caso di superamento del limite temporale pari a nove mesi, non prorogabili, per la realizzazione dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti titolari delle concessioni decadono dalle agevolazioni di cui al presente articolo ed il canone è applicato per intero per tutta la durata della concessione.

5. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di determinazione della misura del canone dovuto per particolari tipologie di occupazione di suolo pubblico per le quali l’amministrazione riconosca apposite riduzioni dal pagamento del canone dovuto.

Articolo 20 – Affrancazione del canone per i passi carrabili

1. Il canone per l’occupazione, realizzata mediante il passo carrabile, può essere assolto, definitivamente, con il pagamento di una somma pari a venti annualità, secondo la tariffa in vigore nell’anno di presentazione della domanda di affrancazione da parte del concessionario.

2. La domanda, presentata al Municipio competente per territorio, produce i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo, purché sia stata versata la somma.

3. Qualora vengano apportate successive variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare un maggiore ammontare del canone in base alla tariffa vigente nell’anno di affrancazione, ne cessa l’effetto e non si fa luogo alla restituzione della somma già versata.

Articolo 21 – Pagamento e penalità

1. Il canone deve essere pagato entro il settimo giorno dalla comunicazione di cui agli articoli 4, comma 4, e 9, comma 1, mediante versamento presso i servizi di tesoreria o su conto corrente postale, oppure con le altre modalità previste nel regolamento generale delle entrate. La somma dovuta è arrotondata per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

2. Il canone per l’occupazione permanente può essere pagato in due rate di uguale importo, senza applicazione di interessi, nei mesi di gennaio e giugno dell’anno di riferimento; se superiore a cinquecento euro, può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza applicazione di interessi, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento. Se l’occupazione ha inizio nel corso dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata tenendo conto delle scadenze ancora utili, fermo restando il pagamento della rata iniziale prima del rilascio dell’atto di concessione. Se l’occupazione ha inizio dopo il mese di luglio, il canone può essere pagato, per metà, prima del rilascio dell’atto di concessione e, per l’altra metà, nel mese di dicembre.

3. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il titolare della concessione perde, di diritto, il beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del canone ancora dovuto, entro i cinque giorni successivi alla scadenza della rata non corrisposta.

4. Il canone per l’occupazione permanente dovuto per gli anni successivi al rilascio dell’atto di concessione può essere pagato, in un’unica soluzione, nel mese di gennaio dell’anno di riferimento.

5. Il canone per l’occupazione temporanea è pagato con le modalità stabilite dal comma 1 e non può essere rateizzato.

6. I soggetti che, per le loro particolari attività, hanno esigenze di realizzare, con frequenza, le occupazioni temporanee possono costituire un deposito in cui l’ufficio addebita il canone dovuto per ogni concessione.

7. L’omesso o parziale pagamento del canone comporta l’applicazione di una penale pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere effettuato il pagamento.

8. L’ufficio competente notifica al titolare della concessione un avviso di pagamento del canone, maggiorato degli interessi e della penale del 30%, e procede alla notifica del provvedimento di dichiarazione di decadenza dalla concessione, salvo definizione del pagamento.

9. Il titolare della concessione può definire l’avviso di pagamento versando, entro 30 giorni dalla notificazione, il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali e della penale ridotta al 10%.

10. Prima della notifica dell’avviso di pagamento, l’omesso o parziale pagamento del canone può essere definito pagando il canone dovuto, maggiorato degli interessi legali e della penale ridotta al 5%.

11. Ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile, il termine di prescrizione degli adempimenti di cui al comma 5 è fissato in cinque anni.

Articolo 21-bis – Rimborsi

1. Il titolare dell’atto di concessione può richiedere con apposita domanda indirizzata al responsabile di cui all’articolo 23, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di prescrizione di cinque anni di cui all’articolo 2948 del codice civile.

2. La domanda deve contenere, oltre alle generalità complete del titolare della concessione ed agli estremi della stessa, le motivazioni della richiesta e deve essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Il responsabile dispone sul rimborso entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il diniego deve essere motivato con atto scritto.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

5. La modifica, sospensione o revoca della concessione danno diritto al rimborso del canone, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell’occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento.

6. Nei casi di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, non si fa luogo alla restituzione del canone, né di altra somma versata a qualsiasi titolo.

Articolo 22 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata, previa notifica dell’atto motivato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento generale delle entrate, mediante la procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, oppure a mezzo di iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 23 – Responsabile

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 del regolamento generale delle entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sugli atti di riscossione coattiva e dispone i rimborsi.

Articolo 24 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica a tutte le concessioni esistenti al 1° gennaio 1999, nonché a quelle rilasciate, anche in sede di rinnovo, a decorrere da tale data.

2. In fase di prima applicazione e fino alla nuova classificazione della rete viaria, le quattro categorie stradali, di cui al comma 2 dell’articolo 17, sono quelle individuate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2726 del 20 luglio 1977. In fase di prima applicazione, la tariffa speciale, di cui al comma 2 dell’articolo 17, è stabilita per le tipologie di occupazione e nelle misure indicate nella tabella, allegato C), che costituisce parte integrante del presente regolamento, ed è applicata alle occupazioni che ricadono nelle zone e strade di pregio, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 7 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni. Con deliberazione della Giunta Capitolina potrà essere ridefinito l’ambito di applicazione della zona speciale, individuata in base ai criteri di cui agli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché di specifici parametri territoriali quali ad es.: il valore degli immobili a destinazione commerciale nella zona; la presenza di importanti elementi di richiamo turistico (musei, basiliche, monumenti, piazze ecc.); la concentrazione degli esercizi; il particolare pregio della qualità urbana (architettonica, storica, di arredo ecc.).

3. Per il canone di occupazione delle aree, destinate a mercati coperti o plateatici attrezzati, il presente regolamento rinvia, in fase di prima applicazione, alle specifiche deliberazioni già adottate dall’amministrazione comunale.

4. Per il canone di occupazione di suolo pubblico realizzata per le riprese cinematografiche e televisive si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3 gennaio 2001, come modificata dalla deliberazione consiliare n. 44 del 22 marzo 2004.

5. Per le competenze e procedure in materia di concessioni di suolo pubblico sono fatte salve le eccezioni previste dal regolamento del decentramento amministrativo e dalle deliberazioni speciali già adottate. In particolare, restano ferme:

6. Le procedure, la modulistica, le forme e gli aspetti tecnici, giuridici e amministrativi, disciplinati dal presente regolamento, sono esplicitati con direttive di indirizzo e coordinamento.

7. Al fine di assicurare la compatibilità delle occupazioni di suolo pubblico con i valori primari di luoghi ed edifici soggetti alla tutela ambientale, archeologica, culturale, monumentale, paesaggistico-territoriale e storico-artistica, la Giunta Capitolina stabilisce, con proprio atto, le disposizioni tecnico-amministrative, volte a garantire le suddette finalità nonché la riqualificazione del decoro urbano. Le concessioni, rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, dovranno pertanto essere adeguate alla disciplina, deliberata dalla Giunta Capitolina, e saranno sottoposte a revoca, qualora le modalità di occupazione non vengano uniformate alle nuove prescrizioni di salvaguardia, entro un termine perentorio fissato di regola in sessanta giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione inoltrata dall’ufficio competente. Il provvedimento di revoca è emesso in base all’articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non producendo effetti il pagamento del canone già eseguito, se non per il rimborso di cui all’articolo 21-bis.

8. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non contrastano con le norme ivi contenute sono rinnovate su richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto.

9. Le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contrastano con le norme ivi contenute devono essere adeguate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento; il mancato adeguamento entro detto termine comporta la revoca della concessione disciplinata dall’articolo 9 del regolamento.

10. Sono revocate le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 892/1981 e quelle relative alla disciplina ordinaria contenuta al punto A) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 23 giugno 2003. Il presente regolamento recepisce gli allegati B (Primo elenco aree sottoposte a vincolo) e D (Sistemi coordinati per l’arredo urbano delle aree di suolo pubblico concesse ad uso dei pubblici esercizi della città storica) della deliberazione Consiglio Comunale n. 104/2003. Tali allegati costituiscono rispettivamente gli allegati A) e B) del presente Regolamento. 11. La Commissione prevista al comma 2 del punto A) del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2003 continuerà a svolgere la propria attività fino al completamento dei lavori in essere alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento. 12. Le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 232/2004 sono recepite con le modifiche e le integrazioni di cui all’art. 4-quater del presente regolamento, intitolato: Limiti derivanti dall’attuazione del punto 4.2.2. del P.G.T.U.

Allegato A

Disciplina per la concessione di occupazione di suolo pubblico nella città storica e nelle vie e piazze denominate “Salotti della Città”. Revoca delle deliberazioni Consiliari n. 319/1991 e n. 132/1992