La legge 224/2012, aggiornando la precedente normativa, introduce una nuova specializzazione nel settore delle autoriparazioni: la meccatronica.

Nella nuova definizione di meccatronica, la più recente disposizione normativa ha riunito ciò che la superata L. 122/1992 distingueva in “meccanica e motoristica” e “elettrauto”.

Conseguentemente le figure del responsabile tecnico di meccanica e motoristica e del responsabile tecnico di elettrauto sono state riunite nella qualifica di responsabile tecnico di meccatronica.

Chi possedeva entrambe le qualifiche

I tecnici che, al 5 gennaio 2013, avevano i requisiti per esercitare entrambe le specializzazioni soppresse, hanno acquisito automaticamente la nuova qualifica di meccatronica.

Chi possedeva un’unica specializzazione

Più complesso il discorso per chi, all’epoca, possedeva una sola delle due speciailzzazioni confluite nella meccatronica.

Chi all’epoca possedeva soltanto una delle due qualifiche di elettrauto e meccanica, aveva 5 anni di tempo per frequentare un corso di aggiornamento inerente la competenza non posseduta. Il quinquennio è stato poi prorogato dalla L. 205/2017 fino al 5 gennaio 2023.

Ad oggi, chiunque è in possesso del requisito di elettrauto, ovvero di meccanica e motoristica, può svolgere il ruolo di responsabile tecnico di laboratorio di meccatronica (officina meccanica) fino al 5 gennaio 2023: oltre tale termine dovrà avere superato un corso integrativo per continuare ad esercitare l’attività (salvo ulteriori proroghe).

Questa facoltà, tuttavia, è garantita e limitata a chi, successivamente alla data del 5 gennaio 2013, ha continuato ad esercitare l’attività di autoriparazione in modo continuativo, anche presso diverse imprese (MISE 176995/2018).

Un caso particolare è quello del titolare di autofficina che, nel frattempo, abbia dato in gestione l’attività: in caso di reintestazione deve possedere il requisito completo, soprattutto se l’interruzione dell’esercizio del ruolo di responsabile tecnico non consente, alla data della SCIA, di attestare i tre anni nell’ultimo quinquennio.

Il corso integrativo

La normativa sui corsi di qualificazione in meccatronica prevede 3 tipologie di corsi integrativi, di diversa durata:

  • 100 ore – per i soggetti in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell’ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (leFP);
  • 50 ore – per i soggetti in possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico conseguito nell’ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (leFP);
  • 40 ore – per i soggetti in possesso del requisito professionali limitato al solo elettrauto, ovvero al solo meccanica e motoristica.

I corsi da 100 e 50 ore servono ad integrare i percorsi formativi professionalizzanti concepiti prima della riforma, mentre il corso da 40 ore è destinato ai vecchi responsabili tecnici delle officine meccaniche.

Gli ultra cinquantacinquenni

I soggetti più anziani che, alla data del 4 gennaio 2013, avevano già compiuto 55 anni di età, è stata concessa la facoltà di continuare ad esercitare l’attività e la funzione di responsabile tecnico fino al conseguimento della pensione di vecchiaia, senza la necessità di aggiornare la qualifica conseguita. Soltanto nel caso di prosecuzione dell’attività ad oltranza, norme pensionistiche permettendo, avrebbero dovuto superare un corso formativo integrativo.