Art. 1 – Oggetto

  1. Con la presente legge la Regione, in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, (Disciplina dell’attività di estetista) al fine di assicurare uno sviluppo del settore estetico compatibile con le effettive esigenze sociali, detta norme di principio concernenti la programmazione e la regolamentazione dell’attività di estetista da parte dei comuni nonché le iniziative formative riguardanti la qualificazione professionale di estetista.

Art. 2 – Ambito di applicazione

  1. Sono assoggettati alla disciplina relativa all’attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelli previsti dall’articolo 1 della L. 1/1990, anche se svolti in maniera accessoria nell’esercizio di attività diverse da quella di estetista.

Art. 3 – Esercizio dell’attività di estetista

  1. L’esercizio dell’attività di estetista è disciplinato dalla L. 1/1990 e dal regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 5 della presente legge.
  2. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 7 della presente legge nonché al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della L. 1/1990.

Art. 4 – Programmazione comunale

  1. Al fine di conseguire un’equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista in relazione all’effettiva esigenza dell’utenza e nell’ottica dello sviluppo occupazionale, la dislocazione degli stessi è programmata dai Comuni nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e in armonia con le eventuali indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigente a livello regionale.
  2. Nell’ambito della programmazione di cui al comma 1, i Comuni tengono conto, in particolare:
  • a) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante;
  • b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;
  • c) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 5.

Art. 5 – Regolamenti comunali

  1. Al fine di disciplinare l’attività di estetista in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio regionale, i Comuni adottano i regolamenti di cui all’articolo 3, comma 1, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 1/1990 e nella presente legge.
  2. I regolamenti comunali prevedono in particolare:
  • a) le modalità di programmazione dello sviluppo dell’attività di estetista nonché le eventuali ulteriori indicazioni in ordine alla distribuzione degli esercizi a livello territoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c);
  • b) le caratteristiche, la destinazione d’uso e le superfici minime dei locali impiegati nell’esercizio dell’attività di estetista;
  • c) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista da parte del Comune, con l’indicazione della documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
  • d) le cause di sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista;
  • e) i criteri per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dell’esercizio dell’attività di estetista in altra sede;
  • f) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per gli utenti;
  • g) i criteri per la determinazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura degli esercizi;
  • h) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
  • i) i criteri di controllo sul possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di estetista.

Art. 6 – Formazione professionale

  1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l’attività di estetista sono approvate dalla Regione, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6 della L. 1/1990 e al decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352, sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell’ambito dei programmi predisposti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n.23.
  2. Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative volte alla:
    a) qualificazione professionale di base , di durata biennale;
    b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
    c) formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, (Disciplina dell’apprendistato); d) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall’articolo 8, commi 4 e 7 della L. 1/1990.
  3. Le prove di carattere teorico pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla L.R. 23/1992, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, commi 4,5 e 6 della L. 1/1990.

Art. 7 – Autorizzazione all’esercizio dell’attività

  1. La richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista è presentata al comune competente per territorio, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla L. 1/1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità di cui all’articolo 5, comma 2, lettera f).
  2. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base degli accertamenti previsti dall’articolo 8, comma 1, con provvedimento comunicato al richiedente entro i termini fissati dal regolamento comunale di cui all’articolo 5.

Art. 8 – Compiti delle Aziende sanitarie locali

  1. Le aziende sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, nel territorio di rispettiva competenza, effettuano accertamenti e controlli sull’idoneità igienico – sanitaria dei locali, delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell’attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nonché sull’idoneità sanitaria degli operatori addetti.
  2. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune competente all’adozione dei provvedimenti di rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione nonché all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 9.

Art. 9 – Sanzioni amministrative

  1. Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 12 della L. 1/1990 sono irrogate dal Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad esso inviati dalla azienda sanitaria locale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 10 – Adeguamento dei regolamenti comunali

  1. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge regionale 12 febbraio 1989, n. 77 alla normativa contenuta nella L. 1/1990 e nella presente legge.
  2. Gli esercizi già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, provvedono agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della L. 1/1990. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione è revocata.

Art. 11 – Disposizioni transitorie in materia di aggiornamento e riqualificazione professionale

  1. I soggetti di cui all’articolo 8, commi 4 e 7, della L. 1/1990 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l’attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 3 della L. 1/1990, ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare, con le modalità stabilite da appositi bandi, corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale istituiti dalla Regione nell’ambito dei programmi annuali di formazione professionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d).
  2. A conclusione dei corsi di riqualificazione di cui all’articolo 8, comma 7 della L. 1/1990, i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame teorico- pratico, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 della presente legge.

Art. 12 – Abrogazione

A decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 77/1989.