L’attività del tatuatore consiste nell’ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l’introduzione o la penetrazione sottocutanea o intradermica di pigmenti mediante aghi o dermografo, al fine di ottenere disegni e figure indelebili e permanenti.

Il compito di normare questa professione spetta alle Regioni e, più limitatamente, ai Comuni; fanno eccezione gli aspetti sanitari, disciplinati dal Ministero della Salute.

La Regione Lazio ha normato in modo compiuto la materia con la L.R. 2 del 3/3/2021, unitamente all’attività di piercing e foratura del lobo delle orecchie.

La nuova disciplina regionale statuisce, tra le altre cose, che in qualunque attività di tatuatore deve essere presente un responsabile tecnico qualificato, sia esso il titolare o un dipendente.

I requisiti del responsabile tecnico

In ogni studio di tatuaggio deve essere presente un soggetto in possesso dei requisiti professionali allo svolgimento dell’attività. Questi requisiti possono essere posseduti da un dipendente dell’impresa, nominato come responsabile tecnico in sede di presentazione della SCIA di apertura, o con una successiva comunicazione di variazione, oppure dal titolare. Il requisito deve essere posseduto dal titolare se l’attività non ha dipendenti o esercita in regime di affitto di poltorna.

I requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività di tatuatore in proprio, come anche per essere assunti come responsabile tecnico, è necessario possedere i requisiti stabilite dalla Regione. Per quanto concerne i requisiti soggettivi, possono accedere alla formazione specifico e/o all’esercizio dell’attività:

  • i maggiorenni in possesso di diploma di terza media;
  • i minorenni in possesso di qualifica professionale in attuazione del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale.

I requisiti professionali: corso da 800 ore

Questa è la modalità di qualificazione dei nuovi tatuatori, che non esercitano né hanno ottenuto precedenti qualifiche alla data del 4/3/2021.

I soggetti in possesso dei requisiti soggettivi possono accedere ai corsi di formazione per diventare tatuatori professionisti. I percorsi formativi devono essere riconosciuti da una Regione, pertanto sia la scuola, sia il programma didattico e l’esame finale devono rispettare rigorosamente i requisiti fissati dai governi locali.

Nel Lazio la normativa prevede che i corsi di tatuaggio abbiano durata minima di 800 ore, di cui 200 ore spese per esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio. Per ottenere la qualifica sarà necessario frequentare almeno il 90% delle ore di lezione (720 ore) e superare con profitto l’apposito esame finale.

Per evitare spiacevoli sorprese, prima dell’iscrizione, sarà opportuno accertarsi che sia il corso che l’ente di formazione siano accreditati presso la Regione Lazio.

I requisiti professionali: corso da 90 ore

I soggetti che, entro il giorno 3 marzo 2021, hanno frequentato e superato il corso di tatuatore da 90 ore, come previsto dalla DGR 4796/1998, non sono tenuti a frequentare il corso da 800 ore, e sono considerati abilitati all’esercizio della professione.

Il vecchio corso da 90 ore, per essere riconosciuto abilitante all’attività di tatuatore, doveva essere così organizzato:

I MODULO (22 ore)
1) Cute e mucose: anatomia macroscopica. n. ore 4
2) Sistemi di difesa della cute e delle mucose. n. ore 6
3) La cute infiammata: le infezioni cutanee. n. ore 6
4) Principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione. n. ore 6
II MODULO (32 ore)
5) Principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica. n. ore 6
6) Prevenzione delle malattie a trasmissione parenteral-ematica n. ore 6
7) Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti n. ore 6
8) Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi; i metalli. n. ore 6
9) Granulomi e cheloidi. n. ore 4
10) Reazioni isomorfe ai portatori di m. psoriasica e lichen r. planus. n. ore 4
III MODULO (36 ore)
1) II tatuaggio. n. ore 6
2) Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli. n. ore 6
3) Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggio e piercing. n. ore 6
4) Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti. n. ore 6
5) Dimostrazioni pratiche n. ore 12

I requisiti professionali: anni di attività

Possono continuare ad esercitare l’attività di tatuatore, senza necessità di frequentare e superare il corso da 800 ore, né quello da 90 ore, i soggetti che possono certificare di aver esercitato l’attività di tatuaggio in modo continuativo per almeno 5 anni.

Questa riserva tutela quei soggetti che:

– hanno esercitato come dipendenti presso tatuatori professionisti senza frequentare il mini corso da 90 ore;

– pur essendo titolari di impresa, si sono sempre avvalsi di responsabili tecnici assunti come dipendenti;

– si trasferiscono da regioni dove non era prevista la qualifica di tatuatore.

Il possesso dei 5 anni di attività continuativa potrà essere dimostrata attraverso gli estratti contributivi INPS, INAIL o le buste paga, mentre non sono sufficienti la semplice partita iva o l’iscrizione in Camera di Commercio.

La foratura dei lobi

Nei casi in cui l’attività si limita all’esecuzione del piercing al lobo dell’orecchio, la normativa della Regione Lazio dispensa dall’onere formativo. Il soggetto che esegue la foratura non avrà bisogno di specale qualifica, né direttamente, né attraverso un responsabile tecnico terzo, ma dovrà parimenti rispettare le norme igieniche prescritte per l’attivià di piercing.

La foratura dell’orecchio, pertanto, è esercibile da chiunque, nel rispetto delle norme generali in termini di igiene, lavoro e fiscalità, previa comunicazione al Comune competente.