Art. 1 – Oggetto del regolamento

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

L’attività di estetista può essere svolta con l’applicazione dei prodotti cosmetici, così come definiti, elencati e regolamentati dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modifiche ed integrazioni, con l’attuazione di tecniche manuali e/o con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati nell’allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e successivi aggiornamenti.

Tutti i trattamenti e le prestazioni specificati nei commi precedenti sono assoggettati alla disciplina relativa all’attività di estetista, anche se svolti in maniera accessoria nell’esercizio di attività diverse da quella di estetista. Sono escluse dall’attività di estetista tutte le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2 – Autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista

L’esercizio delle attività di cui all’art. 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa di:

a) “Attività di Estetista”, per le attività da svolgersi presso locali destinati esclusivamente allo svolgimento della citata attività;

b) “Attività di Estetista presso locali destinati ad altre attività” laddove detta attività si svolge: b1) presso locali in cui venga esercitata attività di Acconciatore uomo – donna o presso profumerie o attività di vendita di cosmetici; b2) presso palestre, alberghi, villaggi turistici, centri commerciali, ospedali, comunità, case di cura, case per ferie, studi cinematografici, televisivi ed altre strutture similari.

L’autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Municipio territorialmente competente previa presentazione di apposita domanda formulata secondo i modelli predisposti dal S.U.A.P. L’autorizzazione è valida per l’intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L’attività di estetista non potrà essere trasferita in altra sede al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione. L’attività può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione. Ad un’impresa possono essere rilasciate più autorizzazioni a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona in possesso di qualifica professionale di estetista, che ne abbia la responsabilità e che garantisca una presenza costante durante l’orario di attività. In caso di cessazione di attività il titolare della stessa dovrà darne comunicazione al Municipio competente per territorio e restituire il titolo autorizzativo.

L’autorizzazione di “Attività di estetista presso locali destinati ad altra attività” è secondaria e non potrà essere disgiunta da quella principale. E’ vietata la trasformazione dell’attività principale in attività secondaria (“Attività di estetista presso locali destinati ad altra attività”) mediante rinuncia dell’autorizzazione della prima. Le suddette autorizzazioni sono vincolate agli specifici luoghi per cui sono state rilasciate e saranno revocate se la struttura in cui le stesse sono collocate venisse a cessare. L’attività di “estetista presso locali destinati ad altra attività” non potrà essere trasferita in altra sede al di fuori della struttura per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione.

Art. 3 – Requisiti e modalità di svolgimento dell’attività

Lo svolgimento dell’attività di estetista dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, ivi compresi gli Istituti di bellezza comunque denominati, anche a titolo gratuito, e qualunque sia la forma di Impresa (individuale o societaria, di persone o di capitali) che esercita la suddetta attività, è subordinato al possesso della qualifica professionale di cui alla legge n. 1/90 art. 3, all’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Municipio dove ha sede l’attività, ed è disciplinato, oltre che dalla legge n. 1/90 dalla legge Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 33 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

L’attività estetista può essere esercitata da imprese individuali o costituite in forma societaria, di persone o di capitali, nel rispetto della normativa vigente in materia. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista in capo alle imprese artigiane è subordinata alla normativa vigente in materia. Le attività oggetto del presente Regolamento devono essere svolte negli esercizi specificatamente autorizzati, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e da personale professionalmente qualificato ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 33 e loro successive modifiche.

Le attività non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.

Le attività di estetista sono consentite a soggetti qualificati presso il domicilio dell’esercente o in apposita sede designata dal committente a condizione che i locali rispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento. Le imprese artigiane, esercenti l’attività di estetista, che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono sottoposte alle disposizioni di cui al D.L. n. 114/98.

E’ consentito l’esercizio di attività di estetista presso:

a) palestre, alberghi, villaggi turistici, centri commerciali, ospedali, comunità, case di cura, case per ferie, studi cinematografici, televisivi ed altre strutture similari, a prescindere dalla distanza e a condizione che:
− vengano allestiti appositi locali aventi i requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento;
− i locali non abbiano accesso diretto dalla pubblica strada;
− l’attività venga riservata ai soli frequentatori delle strutture suindicate;

b) acconciatori uomo-donna a condizione che:
− venga allestita una apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza con almeno un box/cabina di dimensioni adeguate al tipo di trattamento estetico e comunque di superficie non inferiore a 6 (sei) mq. per il primo posto di lavoro e di almeno mq. 4 (quattro) per quelli successivi. La struttura dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti nel presente Regolamento;

c) profumerie, attività di vendita di cosmetici a condizione che:
− i locali rispettino i requisiti igienico-sanitari (art. 6-7-8) previsti nel presente Regolamento;
− vi sia una distanza di almeno 30 (trenta) metri da un’altra attività di estetista;
− la profumeria sia attività svolta in forma esclusiva o prevalente, dove per prevalente si intende l’attività svolta su una superficie superiore alla metà del locale.

Nei locali adibiti ad attività di estetista sono consentite le seguenti, ulteriori, attività:

a) acconciatore uomo-donna a condizione che:
− venga allestita una apposita area distinta e separata con pareti a tutta altezza. La struttura dovrà rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti nel Regolamento barbieri e parrucchieri. Tale attività è secondaria a quella estetista e non potrà essere disgiunta da quella principale per trasferimento o subingresso. E’ vietata la trasformazione dell’attività principale nelle attività di cui all’art. 1 mediante rinuncia dell’autorizzazione di acconciatore uomo-donna. L’attività di estetista e quella di acconciatore uomo-donna è consentita sotto forma di imprese esercitate nella medesima sede;

b) tatuaggio e piercing a condizione che:
− vengano esercitate da personale qualificato ed adeguatamente formato, in locali distinti da quelli adibiti alle attività di cui all’art. 1 e gli stessi abbiano i requisiti previsti dalla normativa e dalle linee guida ministeriali del 5 febbraio 1998 ed eventuali aggiornamenti;
− i titolari di autorizzazione amministrativa di “Barbiere” possono ottenere la rettifica della stessa in “Acconciatore” alla sola condizione di dimostrare al Municipio competente per territorio il possesso da parte del titolare, di un socio o di un dipendente, della qualifica professionale di “Acconciatore” o di “Parrucchiere uomo-donna”; L’attività di estetista in occasione di manifestazioni, fiere e conventions può essere svolta a titolo dimostrativo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e da personale qualificato previa comunicazione da presentare 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione al Municipio e alla ASL territorialmente competente.

Art. 4 – Distanza minima da rispettare per il rilascio e trasferimento delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di estetista

Il provvedimento amministrativo per l’esercizio dell’attività di estetista viene rilasciato sulla base dei seguenti criteri:
− distanza tra esercizi congeneri così come indicata al succ. art. 5;
− il rispetto della normativa urbanistico-edilizia e di sicurezza;
− il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Regolamento;
− il possesso dei requisiti igienico – sanitari dei locali e attrezzature di cui ai successivi art. 6-7-8.

Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate dai Municipi nel rispetto della distanza autorizzativa così come definita nell’art. 5.

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non permettano la prosecuzione dell’attività, il Municipio può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio, per un periodo non superiore ad un anno, in qualunque parte del territorio municipale, in deroga alle previste distanze e superfici minime. Per i trasferimenti in altro ambito territoriale si applicano i criteri previsti per le nuove autorizzazioni.

Art. 5 – Definizioni

Ambito territoriale

Divisione del territorio, così come definita nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 188/2003, costituita dall’aggregazione di zone urbanistiche aventi caratteristiche omogenee in relazione alle funzioni e alle previsioni contenute nel Nuovo Piano Regolatore. (Allegato B del presente Regolamento).

Distanza

Distanza in metri sulla base del percorso pedonale più breve, calcolato tra il punto medio dell’ingresso dell’attività di estetica sulla pubblica via e il punto medio dell’ingresso dell’attività congenere sulla pubblica via. In caso di attività collocate all’interno di appartamenti, strutture residenziali, commerciali, la distanza viene calcolata dal punto di accesso degli stessi sulla pubblica via.

Posto di lavoro

− posto di lavoro dell’attività di estetista: presenza di lettino o box;
− posto di lavoro acconciatore uomo-donna: presenza di poltrona.

Addetti

Addetti nelle aziende all’attività di estetista al 31 dicembre dell’anno precedente. Per addetti si intendono:

− il titolare o i titolari;
− i collaboratori familiari;
− i prestatori d’opera sia a tempo determinato che indeterminato;
− altri soggetti partecipanti all’attività sotto qualunque titolo.

Distanza ottimale

Distanza tra esercizi di attività di estetista tesa a conseguire un’equilibrata distribuzione sul territorio delle attività. La distanza ottimale è fissata in base agli ambiti territoriali di cui all’allegato A) che forma parte integrante del presente Regolamento ed è calcolata in funzione di una azienda di attività di estetista teorica avente n. 2 addetti così come sopra definiti.

Numero ottimale di popolazione per esercizio

Il numero ottimale di popolazione per esercizio è stabilito nell’allegato B) per ciascun ambito. Popolazione rilevante ai fini del calcolo del numero ottimale degli esercizi. La popolazione rilevante è calcolata sommando alla popolazione residente il 50% di quella fluttuante. Il dato sarà aggiornato periodicamente da parte del Dipartimento VIII. Numero ottimale degli esercizi Rapporto fra la popolazione rilevante ed il numero ottimale di popolazione per esercizio.

Autorizzazioni attive

Numero delle autorizzazioni in essere nell’ambito territoriale al momento della presentazione della domanda di autorizzazione.

Attività teoriche

Il numero delle attività teoriche è ottenuto dividendo per 2 il numero degli addetti degli esercizi esistenti nell’ambito territoriale, a cui va aggiunta la differenza tra il numero delle autorizzazioni attive ed il numero ottimale degli esercizi qualora le prime dovessero essere maggiori dei secondi.

Distanza Autorizzativa

Per distanza autorizzativa si intende la distanza minima in metri che deve intercorrere tra congeneri. Tale distanza autorizzativa è determinata in base al rapporto tra la distanza ottimale moltiplicata per il numero delle attività teoriche divisa per il numero ottimale degli esercizi. Il risultato è arrotondato alla cinquina superiore. Il calcolo è effettuato per ambito territoriale di cui all’allegato B).

Art. 6 – Caratteristiche dei locali, degli impianti e delle attrezzature

1. Requisiti generali

a) i locali destinati allo svolgimento di attività di estetista devono rispettare le norme edilizie, urbanistiche, di sicurezza e d’igiene del lavoro, nonché ove occorra di prevenzione incendi e possedere i requisiti igienico – sanitari di cui al successivo comma 2;

b) gli impianti, in primo luogo quello elettrico, devono essere realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica, delle norme per la sicurezza degli impianti (L. n. 46/90 e successive integrazioni) e delle norme per la prevenzione degli infortuni.

2. Requisiti igienico – sanitari

I locali destinati allo svolgimento di attività di estetista devono:

a) essere dotati d’acqua corrente potabile calda e fredda;

b) essere allacciati alla fognatura comunale o avere altro idoneo sistema di smaltimento dei liquami;

c) avere altezza conforme a quella prevista dalle disposizioni vigenti in materia edilizia e d’igiene del lavoro;

d) avere aerazione naturale garantita da una superficie finestrata apribile pari a 1/8 della superficie del pavimento e, se inferiore, integrata da impianto di ventilazione forzata che assicuri sufficiente ricambio d’aria;

e) avere illuminazione naturale garantita da una superficie illuminante pari a 1/8 della superficie del pavimento e, se insufficiente, integrata con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità;

f) avere servizio igienico adeguatamente disimpegnato, con lavabo e wc areato o con impianto d’estrazione d’aria, con rivestimento impermeabile lavabile e disinfettabile delle pareti per un’altezza minima di 2 (due) metri, munito d’erogatore di sapone e asciugamani a perdere;

g) avere uno spazio spogliatoio per il personale, munito di appositi armadietti individuali;

h) avere una superficie complessiva di almeno mq. 15 (quindici) per un solo posto di lavoro, mq. 4 (quattro) in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. Se i trattamenti sono effettuati in box, gli stessi devono avere tramezzatura alta 2 (due) metri e superficie non inferiore a mq. 4 (quattro) e comunque tale da consentire facilità di movimento all’utente e all’addetto, in rapporto al tipo di trattamento e ai macchinari presenti;

i) avere pavimenti in materiale facilmente e quotidianamente lavabile e disinfettabile. Non sono pertanto ammessi pavimenti in moquette e materiali similari;

j) i posti lavoro devono avere pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 m. d’altezza. Non sono pertanto ammesse tappezzerie di carta, stoffa e similari;

k) i locali di lavoro devono essere dotati di lavamano adeguati per numero e collocazione in rapporto all’attività. Qualora l’attività d’estetista sia svolta in esercizio di acconciatore uomo-donna è sufficiente una superficie minima di mq. 6 (sei) per il primo posto di lavoro e di almeno mq. 4 (quattro) per quelli successivi; Qualora vengano effettuati trattamenti di sauna e/o massaggio manuale o strumentale o comunque trattamenti estetici sul corpo, devono essere predisposti idonei locali doccia, con antispogliatoio, facilmente raggiungibili dalle postazioni di estetista.

3. Arredi e attrezzature

Nei locali dove viene svolta l’attività oggetto del presente Regolamento:

a) tutte le superfici dei mobili d’arredo e dei piani di lavoro devono essere lavabili e disinfettabili;

b) poltrone, sedili e lettini devono essere rivestiti con materiale lavabile e disinfettabile. I lettini devono essere muniti d’apposito rotolo di carta monouso.

4. L’esercizio deve disporre inoltre della seguente attrezzatura:

a) armadietti, lavabili e disinfettabili, per la biancheria pulita, e un adeguato numero di asciugamani;

b) almeno un contenitore lavabile e richiudibile per la biancheria sporca;

c) contenitori per i rifiuti in materiale lavabile, muniti di coperchio con apertura a pedale;

d) cassetta di pronto soccorso per piccole medicazioni;

e) appositi recipienti imperforabili per la raccolta e lo smaltimento di aghi e rifiuti taglienti, qualora gli stessi venissero utilizzati nell’attività;

f) sterilizzatori di provata efficacia per la sterilizzazione degli strumenti acuminati e taglienti non monouso, qualora gli stessi venissero utilizzati nell’attività.

Art. 7 – Apparecchi elettromeccanici

1. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono quelli individuati nell’allegato della legge n. 1/90 e sue eventuali e successive modifiche.

2. Tutti gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere rispondenti alle norme CEI vigenti in materia e in particolare devono:

a) essere conformi alle relative prescrizioni di sicurezza e corredati del certificato/dichiarazione di conformità con indicazione delle norme di riferimento e di eventuali marchi di sicurezza;

b) essere facilmente identificabili attraverso i dati di targa (marcatura di tipo) riportati all’esterno dell’apparecchio e nella documentazione tecnica annessa come previsto dalle norme tecniche vigenti;

c) essere corredati di documentazione in lingua italiana. La suddetta documentazione dovrà contenere gli elementi per la corretta installazione e le indicazioni per un corretto uso e manutenzione. La documentazione tecnica annessa deve essere considerata come parte integrante dell’apparecchio;

d) essere corredati di registro per l’annotazione di revisioni e manutenzione periodiche nonché delle verifiche di sicurezza periodiche previste dalle norme CEI.

3. Il titolare dell’attività di estetista deve comunicare al Municipio competente per territorio l’elenco degli apparecchi impiegati per uso estetico, sia all’atto della richiesta di autorizzazione sia, in caso di nuovo acquisto o aggiunta a quelli già dichiarati. Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza alla ASL competente per territorio. In caso di nuovo acquisto o aggiunta a quelli già dichiarati, la comunicazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di installazione dell’attrezzatura.

Nella comunicazione dovranno essere specificate per ciascun apparecchio impiegato:

a) le caratteristiche tecniche;

b) le modalità di regolazione e di manutenzione;

c) le eventuali controindicazioni e cautele d’uso.

In alternativa si potrà allegare copia della documentazione fornita dal costruttore con tutte le informazioni necessarie.

4. Qualora l’apparecchio sia privo di marcatura di tipo e/o di manuale d’uso, il titolare deve sospenderne l’utilizzo, finché non abbia ottenuto rispettivamente la marcatura da parte della casa produttrice e il manuale d’uso da parte di tecnico qualificato.

5. Alle disposizioni del presente articolo sono assoggettati anche gli sterilizzatori elettrici a calore.

6. Apparecchiature generanti raggi UV. Per il corretto utilizzo di apparecchiature generanti raggi UV devono essere rispettati i seguenti criteri:

a) le apparecchiature generanti raggi UV utilizzati a fini estetici, con esclusione delle apparecchiature domestiche, devono essere rispondenti ai requisiti del presente art. 7 comma 1 e la loro installazione è assoggettata alla comunicazione preventiva alla ASL;

b) le apparecchiature generanti raggi UV devono essere installate in ambienti realizzati in modo da evitare fenomeni di rifrazione e riflessione delle radiazioni; c) le apparecchiature generanti raggi UV devono essere utilizzate negli esercizi autorizzati, sempre sotto il controllo dell’estetista che ha la responsabilità di garantirne le corrette modalità d’uso; d) non devono essere impiegate apparecchiature azionate con gettoni ad attivazione diretta da parte dell’utente;

e) l’esercente dell’attività di estetista deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e i rischi per la salute dell’esposizione a raggi UV, sia con l’affissione di appositi cartelli nei locali di lavoro sia con note informative da consegnare agli utenti;

f) l’esercente dell’attività deve annotare su schede individuali controfirmate dall’utente i trattamenti effettuati indicando per ogni seduta l’apparecchio utilizzato, la data, la dose in J/mq. ovvero i minuti di trattamento, se il manuale d’uso indica in minuti il numero massimo di esposizione annuale;

g) l’esercente dell’attività dovrà sconsigliare ulteriori trattamenti all’utente che dai dati della scheda individuale risulti aver raggiunto la dose massima annuale, secondo quanto stabilito dagli organismi scientifici preposti e dalle norme in materia;

h) l’accesso all’apparecchiatura dovrà essere ammesso solo previa eliminazione di qualsiasi prodotto cosmetico applicato sulle superfici cutanee destinate all’esposizione, con divieto di fornire, o comunque somministrare, creme protettive ed oli abbronzanti, ferma restando la fornitura di occhialini protettivi adeguati all’uso.

Art. 8 – Conduzione igienica e di sicurezza dell’attività

Sul titolare dell’autorizzazione ricade l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

Norme igieniche

a. i locali devono essere mantenuti nella massima pulizia;

b. chi lavora nell’esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare una sopraveste pulita;

c. gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed i relativi accessori (elettrodi, occhiali di protezione ecc.) devono essere regolarmente puliti e disinfettati e sottoposti alle manutenzioni periodiche previste dal produttore;

d. gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati dopo ogni utente; la biancheria non a perdere, dopo l’uso, deve essere sottoposta a idoneo lavaggio ad alta temperatura, a perfetta asciugatura e a stiratura;

e. i trattamenti devono essere effettuati su cute integra;

f. le attrezzature che prevedono il contatto diretto con cute e mucose devono essere o di tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate naturalmente o con salviette monouso;

g. le attrezzature taglienti o acuminate monouso devono essere smaltite negli appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica;

h. le attrezzature taglienti o acuminate non monouso dopo ogni trattamento e prima del loro riutilizzo, devono essere sottoposte a lavaggio con accurata detersione, ed a successivo trattamento di disinfezione o sterilizzazione con adeguati mezzi chimici o fisici; il solo uso di apparecchi UV non è sufficiente a garantire la necessaria disinfezione della strumentazione;

i. gli strumenti sterilizzati o disinfettati devono essere conservati in specifici contenitori chiusi ben puliti, lavabili e disinfettabili;

j. lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia; k. tutti i prodotti cosmetici per l’uso professionale devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;

l. i prodotti cosmetici venduti al cliente, per la continuità del trattamento, devono essere in confezione integra regolarmente etichettata.

Norme di sicurezza

a) tutti gli addetti sono tenuti all’utilizzo dei mezzi di protezione individuale;

b) durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali devono essere utilizzati appositi occhiali protettivi, guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi;

c) in presenza di ferite alle mani, eczemi o altre alterazioni cutanee gli addetti devono indossare appositi guanti protettivi;

d) i solventi e gli altri prodotti volatili e infiammabili devono essere riposti in locale aerato e in apposito contenitore chiuso. Questi prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice in spazi adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d’aria;

e) nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso;

f) nei locali di lavoro non vi deve essere presenza di fiamme libere durante l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili;

g) i locali o i box, dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium ecc.), devono essere muniti di campanello di chiamata facilmente raggiungibile dallo stesso.

Agli utenti, oltre a chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono, devono essere forniti mezzi di protezione individuale quali: ciabatte monouso o ad uso individuale per i trattamenti di sauna, e occhiali di protezione UV ben aderenti. Tali mezzi dovranno essere sostituiti appena mostrino segni di deterioramento.

Art. 9 – Domande di nuove autorizzazioni, di subingresso e di trasferimento

Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento sono rilasciate dai Municipi, previa presentazione di apposita domanda, formulata secondo i modelli predisposti dal S.U.A.P.

Nel caso di subingresso nell’attività è ammesso il proseguimento, senza interruzione dell’attività, da parte del subentrante nei medesimi locali, a condizione che lo stesso dichiari, contestualmente alla domanda di subingresso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di non aver apportato modifiche strutturali ai locali e dimostri di aver presentato domanda di Nulla Osta Igienico Sanitario alla ASL.

Non è ammesso subingresso nelle attività contemplate nel presente Regolamento qualora siano esercitate presso il domicilio del titolare o di uno dei soci.

Non è ammesso subingresso nelle attività di estetista in locali non rispondenti ai requisiti igienico – sanitari.

Il trasferimento di titolarità è subordinato alla presentazione di apposita domanda al Municipio territorialmente competente formulato secondo i modelli predisposti dal S.U.A.P.

Dovrà essere presentata al Municipio competente semplice comunicazione formulata secondo i modelli predisposti dal S.U.A.P. in caso di:

a) morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga quale titolare dell’autorizzazione comunale;

b) trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in società, affitto d’azienda, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società, qualora permanga il titolare od almeno uno dei soggetti precedentemente autorizzati ed in possesso di idonea abilitazione professionale;

c) trasferimento di azienda ad un familiare coadiuvante;

d) avvicendamento di Direttore d’Azienda.

In caso di decesso di titolare di impresa artigiana, gli eredi che intendono proseguire l’attività devono presentare apposita domanda in carta legale secondo i modelli predisposti dal S.U.A.P. entro un anno dalla morte del titolare. Nello stesso termine gli eredi possono cedere la titolarità dell’Azienda ed il subentrante può ottenere l’intestazione dell’autorizzazione, anche se l’attività del de cuius risulti cessata dopo il decesso. Tutti gli aventi diritto ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L. n. 443/85 possono richiedere l’intestazione dell’autorizzazione per un quinquennio o fino al raggiungimento della maggiore età degli eredi, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché sia comprovato che l’attività è esercitata da persona qualificata. Decorso il quinquennio, l’autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso del requisito di qualificazione professionale e chieda il subentro nell’attività. In caso di avvicendamento di Direttore d’Azienda dovrà esserne data comunicazione entro 30 giorni al Municipio all’interno del quale è ubicata l’attività.

Art. 10 – Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione

1. In caso di recidiva delle violazioni di cui al successivo art. 13, entro un anno dall’accertamento di quella precedente, può provvedersi, previa diffida, la sospensione dell’attività per un massimo di 30 giorni da parte del competente Municipio.

2. L’autorizzazione decade qualora:

− l’esercizio sospenda l’attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Municipio;
− l’esercizio sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Municipio alla presenza di giustificato motivo;
− l’esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.

3. L’attività è revocata qualora:

− i locali non rispondano più ai requisiti igienico-sanitari;
− l’attività venga esercitata da soggetto privo della qualifica professionale richiesta;
− l’attività venga esercitata in luogo diverso da quello autorizzato.

Art. 11 – Tariffe

E’ fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell’esercizio.

Art. 12 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi e comunicazioni

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di estetista sono adottati con Ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di Categoria.

2. E’ obbligatoria l’esposizione al pubblico degli orari di cui sopra in modo ben visibile dall’esterno del laboratorio o dell’esercizio principale.

3. Tutte le Aziende di estetica dovranno comunicare al Municipio territorialmente competente entro il 30 gennaio di ogni anno il numero degli addetti in essere al 31 dicembre dell’anno precedente secondo le modalità stabilite dal S.U.A.P.

Art. 13 – Vigilanza – Sanzioni

1. Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attributi poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all’art. 1 e controllare il possesso dei requisiti professionali.

2. Il Dirigente del Municipio, territorialmente competente, dispone con apposito provvedimento, l’immediata chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse sono esercitate senza la prescritta autorizzazione. Per l’esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali, si rimanda alle sanzioni previste dalla legge n. 1/90, e dalla legge regionale del Lazio n. 33/2001. Qualora l’ordine non sia eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Dirigente del Municipio dispone la chiusura coattiva dell’esercizio.

3. In caso di mancata o tardiva comunicazione dell’avvicendamento del Direttore d’Azienda è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro. Qualora la comunicazione sia effettuata entro i 30 gg. successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta da 25 a 150 Euro.

4. In caso di mancata comunicazione dell’acquisto di nuove attrezzature per uso estetico è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro. 5. In caso di mancata, ritardata o infedele comunicazione degli addetti è prevista una sanzione amministrazione pecuniaria da 50 a 300 Euro. Qualora la comunicazione sia effettuata entro i 30 gg. successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta ad Euro 50.

6. In caso di mancata esposizione delle tariffe è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro.

7. In caso di mancata esposizione degli orari è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro.

8. In caso di violazione delle norme igienico-sanitarie (artt. 6-7-8) si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Disposizioni finali

1. Per novanta giorni dall’adozione del presente Regolamento le imprese di estetista che già esercitano l’attività prevista dall’articolo 1 sono autorizzate a continuare l’attività.

2. Nei casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, le stesse dovranno presentare al Municipio una richiesta per l’adeguamento entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione dal presente Regolamento. Il termine concesso non potrà superare i 12 mesi.

3. In fase di prima applicazione:

a) il numero degli addetti, di cui all’art. 4 comma 2, lettera b) della legge regionale del Lazio n. 33/2001 dovrà essere comunicato ai singoli Municipi entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione del presente Regolamento. Nel frattempo sarà assegnato ad ogni azienda un numero di addetti pari a 2 (due), quale media degli addetti nelle attività di estetista;

b) la modulistica, le procedure operative necessarie all’attuazione della normativa regolamentare saranno predisposte da parte del S.U.A.P. entro 60 (sessanta) giorni dall’adozione del presente Regolamento.

4. Fino alla predisposizione di quanto indicato nei commi precedenti, le autorizzazioni saranno rilasciate secondo le norme precedenti nel rispetto dei requisiti igienicosanitari indicati nel presente Regolamento.

Allegato A

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Allegato B

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