TITOLO I – Disposizioni comuni

Capo I – Disposizioni generali

Sommario

Art. 1 – Oggetto

1. Con la presente legge la Regione disciplina le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di commercio, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed ai sensi dell’articolo 189, comma 1, e dell’articolo 191, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

2. Le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla L.R. 14/1999.

Art. 2 – Finalità

1. La disciplina di cui all’articolo 1 persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la libera concorrenza, la libera circolazione delle merci e la libertà di impresa, compatibilmente con gli interessi generali delle popolazioni e dei territori e non in contrasto con l’utilità sociale;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l’equilibrio, all’interno di ciascun ambito territoriale, tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari;
f) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali di settore;
g) la valorizzazione della funzione commerciale, anche mediante la riqualificazione del tessuto urbano ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;
h) la garanzia alle imprese di un più facile accesso al mercato, anche attraverso procedure amministrative semplificate;
i) la qualificazione dei servizi commerciali su tutto il territorio regionale in funzione dello sviluppo turistico;
l) la promozione della qualificazione professionale degli operatori del commercio;
m) la promozione dei processi di integrazione degli esercizi di vicinato;
n) l’incentivazione e lo sviluppo del commercio al dettaglio su aree pubbliche e la sua integrazione con il commercio su aree private;
o) la valorizzazione del ruolo del commercio su aree pubbliche quale effettiva alternativa al commercio su aree private, nelle aree extraurbane, e quale completamento di quest’ultimo nelle aree urbane;
p) l’incremento delle forme organizzative e gestionali degli imprenditori del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento alla cooperazione;
q) la valorizzazione della produzione agricola ed artigiana locale.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle attività di vendita al dettaglio e, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 5, anche alle attività di vendita all’ingrosso.

2. Sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione, oltre alle attività di vendita finalizzate a pubbliche raccolte di fondi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di volontariato, di quotidiani di partito o di singole iniziative a scopo benefico od umanitario, ai sensi dell’articolo 4, del d.lgs. 114/1998:
a) i farmacisti ed i direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;
b) i titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni;
c) le associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni;
d) i produttori agricoli, singoli od associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni;
e) le vendite di carburanti nonché degli olii minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni; per vendita di carburanti s’intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, ed al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni;
f) artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere od alla prestazione del servizio;
g) i pescatori e le cooperative di pescatori, nonché i cacciatori, singoli od associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici, nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) coloro che vendano o espongano, per la vendita, le proprie opere d’arte, le opere dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) la vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
l) l’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) gli enti pubblici ovvero le persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l’apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 4 – Condizioni e requisiti per l’esercizio dell’attività

1. L’attività di vendita disciplinata dalla presente legge può essere esercitata con riferimento ai settori alimentare, non alimentare o ad entrambi.

2. Non è fatto obbligo di porre in vendita l’intera gamma dei prodotti commercializzabili nei relativi settori.

3. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 5, comma 2 del d.lgs. 114/1998, dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a) della presente legge limitatamente al settore merceologico alimentare, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente legge, nonché al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.

3 bis. Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti professionali:
a) coloro che sono stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) per le tabelle merceologiche relative al settore alimentare;
b) coloro che, pur non essendo stati iscritti nel registro esercenti il commercio di cui alla L. 426/1971, abbiano frequentato con esito positivo apposito corso professionale, relativo al settore merceologico alimentare, autorizzato dalla Regione Lazio.
b bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
b ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4 bis – Sportello unico per le attività produttive

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche  e all’articolo 25, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), è l’unico punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l’avvio, l’ampliamento, il trasferimento, la cessione, la concentrazione e l’accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate dalla presente legge. Al SUAP si riferiscono gli interessati per ottenere una risposta unica e tempestiva in sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento.

2. L’accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

3. Ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi dell’agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4. A seguito dell’avvio delle procedure abilitative su base telematica e con modulistica unificata adottata a livello regionale, la Regione censisce periodicamente i dati relativi allo sviluppo qualitativo e quantitativo dei settori disciplinati dalla presente legge, individuando i livelli di servizio offerti nei diversi ambiti territoriali, anche ai fini del miglioramento della rete distributiva nel suo complesso e dello sviluppo di eventuali misure di supporto; valuta, altresì, gli interventi, effettuati o da effettuare, di semplificazione normativa e amministrativa e valuta l’impatto della regolamentazione sulle imprese.

5. La Regione provvede alla formazione, nell’ambito del piano di rafforzamento amministrativo, del personale addetto allo svolgimento delle funzioni del SUAP, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, mediante appositi corsi, da istituirsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgersi entro i successivi novanta giorni.

Capo II – Formazione professionale ed assistenza tecnica

Sezione I – Formazione professionale

Art. 5 – Formazione professionale degli operatori del commercio

1. Al fine di sostenere e qualificare l’occupazione nel settore distributivo, la Regione promuove la formazione professionale di coloro che intendono avviare attività commerciali e l’aggiornamento degli operatori commerciali già in attività.

2. L’assessorato competente in materia di attività produttive, di concerto con l’assessorato competente in materia di formazione professionale, individua:
a) appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, finalizzati allo sviluppo delle capacità professionali di coloro che intendono avviare attività commerciali;
b) corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione per gli operatori del commercio già in attività.

3. I percorsi integrati assistiti di cui al comma 2, lettera a) consistono in azioni combinate di assistenza e consulenza in materie tecnico-economiche attinenti all’attività di vendita, alla salute, alla sicurezza ed all’informazione dei consumatori, accompagnate contestualmente da una formazione volta a garantire l’acquisizione di competenze sulla conservazione, trasformazione e manipolazione degli alimenti freschi e conservati.

4. I corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettera b), riguardano i settori dell’organizzazione e della gestione aziendale, della qualità, del marketing, della sicurezza, della compatibilità ambientale, della tutela e dell’informazione dei consumatori.

5. La realizzazione dei percorsi integrati assistiti e dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata, sulla base di apposito bando regionale di validità triennale, in convenzione ai soggetti aggiudicatari.

5 bis. Il requisito di cui alla lettera a), del comma 2, è valido anche ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

6. Per la partecipazione ai corsi di cui al comma 2, possono essere previste forme di incentivazione dei titolari, dei collaboratori e dei soci di società di persone delle piccole e medie imprese del settore del commercio.

Sezione II – Assistenza tecnica

Art. 6 – Centri di assistenza tecnica

1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l’attività svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l’assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e di innovazione dei sistemi aziendali.

2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le richiedano, a prescindere dall’appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e aggiornamento in materia di:

a) innovazione tecnologica e organizzativa;
b) gestione economica e finanziaria di impresa;
c) accesso ai finanziamenti, anche europei;
d) sicurezza e tutela dei consumatori;
e) tutela dell’ambiente;
f) igiene e sicurezza sul lavoro;
g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed etico-sociali;
h) urbanistica commerciale;
i) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l’accesso all’attività e per lo svolgimento della stessa;
l) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori;
m) altre materie eventualmente previste dal loro statuto.

3. I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali delle imprese del commercio caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio e rappresentate nei consigli provinciali delle CCIAA e che dispongono di un’adeguata struttura organizzativa nonché di sedi decentrate.

4. Possono altresì partecipare ai CAT, anche in fase di costituzione:

a) le CCIAA e le loro aziende speciali;
b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;
c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale.

5. I CAT sono accreditati presso la Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e annualmente trasmettono alla Regione una relazione sull’attività svolta.

6. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dei CAT al fine di facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, nell’ottica del miglioramento e qualificazione della rete distributiva e della diffusione delle reti di imprese. A tal fine la Regione sostiene l’attività dei CAT mediante la concessione di contributi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 5, nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio.

Art. 7 – Procedimento di autorizzazione

1. La Regione bandisce selezioni dei soggetti che aspirano ad essere inseriti nell’albo regionale dei centri specializzati nell’attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione; tale albo è istituito con apposito atto deliberativo.

2. La Regione, con validità triennale, autorizza i centri di cui all’articolo 6, sulla base di:
a) apposita domanda, presentata dai soggetti interessati iscritti all’albo regionale, attestante:
1) che la sede legale del centro è ubicata nel territorio regionale;
2) il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6;
3) l’ambito provinciale o regionale di intervento;
4) il numero degli sportelli operativi nell’ambito provinciale e la loro ubicazione;
5) la titolarità di una struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
6) lo svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;
7) l’instaurazione di almeno cinquanta rapporti di assistenza tecnica con le aziende;
b) un dettagliato programma triennale, articolato in piani annuali, relativo alle attività che si intendono svolgere.

3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’attivazione del centro e per l’effettuazione degli accertamenti sul mantenimento dei requisiti e sull’attività svolta.

4. L’autorizzazione di cui al comma 2 può essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda e del relativo programma triennale.

5. La Regione può finanziare l’avvio dei centri autorizzati con i fondi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266, o con appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale, sulla base del programma di attività di cui al comma 2, lettera b).

6. Nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 6, la Regione autorizza comunque i centri costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale o regionale, anche in deroga alle prescrizioni del comma 2, lettera a), numeri 6 e 7 del presente articolo.

Capo III – Monitoraggio della rete distributiva

Art. 8 – Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi

1. Ai fini della rilevazione, dell’analisi e dello studio delle problematiche del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l’Osservatorio regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato Osservatorio, presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell’Osservatorio nel numero massimo di quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi, dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale, del credito e giuridico-economico nonché di un rappresentante dell’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) e di un rappresentante del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC).

3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione dell’Osservatorio, essendo sufficiente, a tale fine, la presenza del 50 per cento dei componenti stessi.

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 sono, altresì:
a) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA;
b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
c) determinate le modalità per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 9, anche avvalendosi di enti strumentali regionali.

5. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti.

6. Agli esperti esterni componenti dell’Osservatorio spettano, per la partecipazione alle relative riunioni, i compensi determinati ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

Art. 9 – Attività dell’Osservatorio

1. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) analizza gli effetti delle politiche per il commercio e per i pubblici esercizi anche in termini occupazionali e assicura il monitoraggio di tali settori rilevando:
1) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva, suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
2) le caratteristiche strutturali e tipologiche della rete dei pubblici esercizi suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
3) la tipologia e le variazioni dei consumi;
4) l’incidenza settoriale sui livelli occupazionali, anche con riferimento all’evoluzione e trasformazione dei mestieri;
5) l’efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e di quella dei pubblici esercizi e la loro rispondenza alle richieste dei consumatori;
6) i problemi derivanti dall’applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica nei territori di cui ai numeri 1 e 2;
7) i problemi derivanti dall’applicazione degli indirizzi regionali e dei piani di sviluppo comunali per i pubblici esercizi;
8) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale e dei pubblici esercizi;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di commercio e di pubblici esercizi anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione all’organizzazione di seminari e convegni;
c) realizza strumenti di informazione periodica anche sotto forma di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza per i settori interessati, destinati alle imprese commerciali e dei pubblici esercizi, nonché alle organizzazioni imprenditoriali ed agli enti locali.

2. I Comuni e le CCIAA, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, lettera a), raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell’Osservatorio, senza oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva e dei pubblici esercizi secondo un flusso informativo continuo, che consenta di conoscere la situazione medesima in tempo reale.

Art. 10 – Raccordo con l’Osservatorio nazionale

L’articolo 10 della L.R. 33/1999 è abrogato dall’articolo 23, comma 3 della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21.

TITOLO II – Attività di vendita al dettaglio su aree private

Capo I – Programmazione del commercio su aree private

Art. 11 – Documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali

1. La Regione adotta il documento programmatico per l’insediamento delle attività commerciali, con validità triennale, in conformità alle indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigenti a livello regionale.

2. Il documento programmatico di cui al comma 1 definisce gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, tenendo conto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.lgs. 114/1998, delle caratteristiche degli ambiti territoriali così come individuati dall’articolo 13 della presente legge, nonché delle caratteristiche dei comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti, dei centri storici, delle aree montane, rurali ed insulari e delle aree integrate, individuate, all’interno delle aree sovracomunali e metropolitana, ai sensi dello stesso articolo 13.

3. Il documento programmatico definisce inoltre:
a) i criteri e le modalità ai fini del riconoscimento delle priorità alle domande di rilascio dell’autorizzazione;
b) le possibilità di intervento per la valorizzazione degli addensamenti commerciali e per il recupero delle piccole e medie imprese;
c) le possibilità d’intervento a favore del mantenimento e della ricostituzione del tessuto commerciale nelle zone montane, rurali ed insulari;
d) gli indici di presenza e di sviluppo da utilizzare da parte dei comuni nel triennio di validità del documento programmatico, per le medie e grandi strutture di vendita, riferiti a ciascun ambito territoriale di cui al comma 2, anche in relazione ai programmi di riqualificazione e di recupero urbano.

4. I comuni di ciascun ambito territoriale di cui al comma 2 provvedono, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del documento programmatico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, a definire l’assetto della rete distributiva, sulla base:
a) della stima dell’offerta di beni e di servizi nei confronti della domanda potenziale;
b) dell’esame e dell’analisi del comportamento dei consumatori, nonché dei flussi di domanda da località minori, che determinano aree di attrazione commerciale.

Art. 12 – Adozione e revisione del documento programmatico

1. Il documento programmatico proposto dalla Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali e delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del settore delle costruzioni e dei lavoratori, è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Centoventi giorni prima della scadenza del triennio di validità del documento programmatico, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, per l’adozione, la proposta di revisione del documento programmatico stesso, con le modalità di cui al comma 1, tenuto anche conto dell’attività di monitoraggio svolta dall’Osservatorio di cui all’articolo 8, delle esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato e dei mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali di cui all’articolo 13.

3. Fino alla data di pubblicazione della revisione del documento programmatico continua ad applicarsi quello precedente.

4. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune interessato, può proporre al Consiglio regionale parziali modifiche dei contenuti del documento programmatico, anche prima dello scadere del triennio di validità, nel rispetto degli indirizzi generali definiti nel documento stesso.

5. In caso di mancata definizione da parte dei comuni dell’assetto della rete distributiva di cui all’articolo 11, comma 4, provvede la Regione.

Art. 13 – Ambiti territoriali

1. Sono considerati ambiti territoriali, ai fini della programmazione commerciale, i seguenti:
a) area metropolitana omogenea coincidente con il comune di Roma;
b) aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, così distinte:
1) provincia di Frosinone;
2) provincia di Latina;
3) provincia di Rieti;
4) provincia di Roma, escluso il comune di Roma;
5) provincia di Viterbo.

2. Il documento programmatico di cui all’articolo 11 può individuare, su proposta dei comuni interessati, aree integrate all’interno degli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo II – Criteri di programmazione urbanistico-territoriale

Art. 14 – Tipologia dei criteri

1. Al fine di favorire l’insediamento di attività commerciali, gli atti di pianificazione territoriale delle province e dei comuni devono essere adeguati ai criteri di programmazione urbanistico-territoriale di cui al presente capo. Tali criteri si articolano in:
a) criteri generali;
b) criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita;
c) criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita;
d) criteri per la viabilità;
e) criteri per i parcheggi;
f) criteri per i centri storici;
g) criteri per i centri di minore consistenza demografica.

Art. 15 – Criteri generali

1. Costituiscono criteri generali per la programmazione territoriale degli insediamenti commerciali:
a) utilizzazione del territorio nei limiti dello sviluppo sostenibile e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che consenta contemporaneamente pluralità di scelte di aree alle imprese;
b) promozione delle componenti produttive del territorio, compatibilmente con la tutela, il recupero e la valorizzazione del paesaggio, dell’ambiente e del territorio rurale e montano, previo studio, ove necessario, dell’impatto ambientale;
c) integrazione e riqualificazione socio-economica-territoriale degli insediamenti produttivi e residenziali;
d) miglioramento delle modalità di trasporto su tutto il territorio regionale;
e) riequilibrio funzionale dei sistemi territoriali locali identificati dal vigente strumento di pianificazione territoriale regionale, assumendoli come riferimento per le analisi del dimensionamento delle varie tipologie di offerta, in relazione anche alla domanda.

Art. 16 – Criteri per la localizzazione delle medie strutture di vendita

1. Per la localizzazione delle medie strutture di vendita i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) tendere a favorire l’insediamento delle medie strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture, anche attraverso l’ampliamento e la trasformazione delle attività già insediate;
b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree e di tessuti urbani degradati, instabili, da qualificare;
d) assicurare la migliore accessibilità da parte dell’utenza al fine di ridurre la necessità di mobilità;
e) tenere conto:
1) dell’esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;
2) dell’esistenza di spazi per i parcheggi in quantità adeguata e comunque non inferiore alle misure minime di cui all’articolo 19;
f) favorire l’insediamento di strutture di vendita connesse allo sviluppo della cultura, dell’informazione e delle tradizioni, quali gallerie d’arte, librerie ed esercizi commerciali concernenti prodotti di attività editoriali.

Art. 17 – Criteri per la localizzazione delle grandi strutture di vendita

1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) tendere a favorire l’insediamento delle grandi strutture di vendita su aree già dotate delle necessarie infrastrutture;
b) tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i complessi produttivi dismessi, puntando alla tutela ed alla valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
c) perseguire il riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili, da qualificare;
d) prevedere specifiche disposizioni per garantire la necessaria compatibilità e correlazione tra gli insediamenti industriali, artigianali, direzionali e commerciali;
e) garantire la funzionalità della scelta localizzativa rispetto alla rete di funzioni e di servizi di livello regionale esistenti o in corso di realizzazione, quali strutture ospedaliere, strutture universitarie, centri espositivi, poli di interesse turistico, parchi ed aree protette regionali, impianti tecnologici e del trasporto dell’energia;
f) assicurare la ottimale accessibilità da parte dell’utenza, al fine di ridurre la necessità di mobilità;
g) privilegiare la vicinanza alle infrastrutture di livello primario, in particolare agli svincoli stradali ed autostradali, in modo da consentire la massima accessibilità ai complessi stessi;
h) tenere conto:
1) dell’esistenza o della previsione di realizzazione contestuale delle opere di urbanizzazione primaria necessarie;
2) della fattibilità degli interventi in rapporto alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed idrauliche dell’area interessata;
3) dell’esistenza di spazi per i parcheggi in quantità adeguata, e comunque non inferiore alle misure minime di cui all’articolo 19.

Art. 18 – Criteri per la viabilità

1. Per la localizzazione delle strutture di vendita, i comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) assicurare il raccordo tra:
1) parcheggio e viabilità;
2) zone di parcheggio, eventualmente diversificate e indipendenti, insistenti sulla viabilità;
3) sistemi di accesso interni all’area in cui insistono gli insediamenti commerciali e la viabilità specializzata esterna pedonale, ciclabile o preferenziale, con relativo abbattimento delle barriere architettoniche;
b) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che nelle zone di espansione e nelle aree soggette a piani attuativi di riqualificazione urbana sia prevista l’apposita zona di parcheggio di pertinenza con le seguenti caratteristiche:
1) il raccordo tra parcheggio di pertinenza destinato ai clienti e viabilità pubblica o comunque di accesso sia indipendente e separato da ogni altro accesso;
2) il percorso di accesso al parcheggio di cui al numero 1) sia segnalato con chiarezza dalla viabilità principale;
c) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che, indipendentemente dalla loro ubicazione:
1) sia garantito quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui alla lettera b);
2) il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da varco carrabile a doppia corsia direzionale e l’entrata e l’uscita siano affiancate, divise e segnalate;
d) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che, indipendentemente dalla loro ubicazione:
1) sia garantito quanto previsto per gli esercizi di vicinato di cui alla lettera b);
2) il raccordo fra parcheggio e viabilità sia costituito da almeno due varchi carrabili a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro, anche quando insistono sullo stesso tratto viario;
3) sia determinato il flusso veicolare di picco con metodo di calcolo basato su simulazioni dei prevedibili flussi generati o attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l’efficacia delle soluzioni proposte, quali innesti e svincoli a raso, svincoli delivellati, controstrade e/o formazione di viabilità secondaria di raccordo, in relazione agli specifici contesti territoriali esistenti;
4) le simulazioni si basino su dati recenti, rilevati in strutture esistenti utilizzabili per analogia.

Art. 19 – Criteri per la dotazione di parcheggi

1. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) calcolare ai fini della dotazione minima di parcheggi necessaria per consentire l’insediamento di esercizi commerciali, quella stabilita dall’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’articolo 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122, o, se maggiore, quella stabilita per ciascuna tipologia di struttura di vendita alle lettere f), g) ed h);
b) reperire i parcheggi all’interno dell’area di pertinenza delle strutture di vendita, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con la struttura stessa;
c) per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica, reperire le aree di parcheggio in sede di strumento attuativo;
d) consentire il reperimento delle aree di sosta anche in strutture multipiano o ad uso promiscuo, comunque non in sottrazione agli standard ordinari;
e) coordinare la localizzazione delle aree di sosta con il piano del traffico;
f) relativamente agli esercizi di vicinato, assicurare che i parcheggi, reperibili anche su aree pubbliche, in superficie o sotterranei, siano dimensionati nella misura minima di mq. 0,50 per ogni metro quadro di superficie di vendita, con facoltà per i comuni di ridimensionarne la quantità nei seguenti casi:
1) ubicazione del punto di vendita in zone a traffico limitato o escluso;
2) prevalente carattere pedonale dell’utenza;
3) interesse pubblico, riqualificazione ambientale, sociale, architettonica, aree interessate dall’operatività di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato;
g) relativamente alle medie strutture di vendita, assicurare che:
1) i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq.1 per ogni metro quadro di superficie di vendita, prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.0,50 per ogni metro quadro di ulteriori spazi utili coperti, aperti al pubblico, destinati ad altre attività complementari a quella commerciale, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci, ove non siano diversamente organizzate, ed agli spazi per i portatori di handicap;
2) le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale;
3) il numero di posti auto sia individuato in relazione ad una superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio di sosta di relazione, con facoltà per i comuni che dispongano di elementi circostanziati sui flussi di utenza riferiti a particolari aree, di ridurre le dotazioni minime dei parcheggi, tenendo conto dei dati oggettivi di analisi, per le seguenti quote:
3.1 la quota parte della domanda di sosta eliminabile tramite l’adozione di adeguate misure di mobilità collettiva;
3.2 la quota parte della domanda di sosta eliminabile inibendo la motorizzazione individuale, in funzione di specifici obiettivi urbanistico-ambientali riguardanti parti della città;
3.3 la quota parte delle domande di sosta che, in quanto originata da usi che coprono fasce orarie diverse, può essere soddisfatta dai medesimi parcheggi;
h) relativamente alle grandi strutture di vendita, assicurare che:
1) i parcheggi siano dimensionati nella misura minima di mq. 2 per ogni metro quadro di superficie di vendita prevedendo ulteriori parcheggi, nella misura minima di mq.1 per ogni metro quadro di ulteriori spazi utili coperti aperti al pubblico, destinati ad altre attività connesse, riservando una quota di tale area alle operazioni di carico e scarico delle merci, ove non sia diversamente organizzato, ed agli spazi per i portatori di handicap;
2) le aree a parcheggio esterne localizzate al piano terreno siano dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq. 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale;
3) il numero di posti auto, individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione, sia rapportato ad una superficie minima di mq. 20 per ciascun parcheggio;
i) relativamente alle zone definite centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, assicurare che:
1) siano reperiti parcheggi nella misura di 1 mq./mq. di superficie di vendita, in relazione al complesso delle strutture commerciali esistenti e previste, fatta eccezione per gallerie d’arte, per le librerie e per gli esercizi commerciali concernenti prodotti di attività editoriale;
2) sia previsto l’obbligo, in caso d’impossibilità di raggiungere le quantità di cui al numero 1) per indisponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle aree di sosta.

Art. 20 – Criteri per i centri storici

1. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono prevedere specifiche normative atte a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell’ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d’intervento, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono, ed individuando i limiti per le zone sottoposte ad obbligo di strumento attuativo.

2. I programmi di cui al comma 1 possono interessare tutta o parte dell’area del centro storico, nonché edifici di interesse storico, archeologico o ambientale, e prevedono la razionalizzazione dei sistemi di fruizione dell’area interessata mediante:
a) interventi infrastrutturali necessari a garantire l’accessibilità prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, realizzando adeguati parcheggi al di fuori del centro stesso e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo;
b) localizzazione e regolamentazione delle aree pedonali o parzialmente pedonalizzate;
c) effettuazione di studi per valutare la possibilità di inserimento di nuove funzioni extra-residenziali e definire le porzioni di centro storico da considerare immodificabili;
d) dotazione di specifici standard per i centri storici ritenuti anche poli di attrazione turistica;
e) determinazione delle tipologie di attività e delle strutture di vendita qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nell’ambito delle tipologie previste come compatibili dal documento programmatico di cui all’articolo 11.

3. I Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, anche in deroga alle previsioni del documento programmatico previsto nell’articolo 11, possono prevedere nei programmi di cui al comma 1, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo, la realizzazione nei centri storici di:
a) centri commerciali, utilizzando immobili esistenti eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 2.000 ed a condizione che almeno il 50 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato;
b) medie strutture di vendita destinate a gallerie d’arte, a librerie e ad esercizi commerciali di prodotti di attività editoriali.

4. Per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, la realizzazione di centri commerciali ai sensi del comma 3, lettera a) è consentita purché la superficie di vendita non sia superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita dall’articolo 4, comma 1, lettera e) del d.lgs. 114/1998 ed a condizione che almeno il 60 per cento della superficie sia utilizzata da esercizi di vicinato.

5. Nelle aree interessate dai programmi di cui al comma 1, i Comuni, fino e non oltre la data del 30 aprile 2001, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 25, sulla base di specifiche valutazioni circa l’impatto del nuovo esercizio sulla rete degli esercizi esistenti, ed in considerazione della previsione di interventi di qualificazione e di razionalizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori e/o della domanda turistica.

Art. 21 – Criteri per i centri di minore consistenza demografica

1. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, devono conformarsi ai seguenti criteri per la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali relativi ai centri di minore consistenza demografica coincidenti con i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti:
a) riequilibrio funzionale e valorizzazione dei centri minori in via di spopolamento, attraverso la localizzazione di attrezzature commerciali idonee a superare la monofunzionalità residenziale;
b) riqualificazione ambientale funzionale e morfologica degli insediamenti prevalentemente residenziali ed in particolare di quelli di recente formazione radi e non definiti, prevedendo:
1) il rafforzamento della struttura urbana, mediante una organica dotazione di esercizi e di attrezzature commerciali anche polifunzionali;
2) interventi diretti a migliorare l’accessibilità, prioritariamente attraverso il mezzo pubblico, a realizzare aree per la sosta di relazione differenziate per le diverse tipologie di esercizi di vendita e zone pedonalizzate;
3) l’individuazione di norme per il riordino delle aree in cui sono collocate le attività e le funzioni marginali, con la verifica di compatibilità di tali funzioni rispetto ai tessuti insediativi;
4) l’individuazione delle aree industriali dismesse o collocate in maniera impropria nei tessuti residenziali ai fini del loro recupero;
c) consolidamento e rafforzamento dei processi di valorizzazione del territorio rurale, mediante la realizzazione di servizi e di attrezzature per il sostegno e la commercializzazione della produzione tipica locale.

Art. 22 – Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intervento sostitutivo regionale

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’adeguamento è effettuato nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge e dei criteri di cui al presente capo, individuando:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali, con particolare riferimento agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell’arredo urbano e dei beni artistici culturali ed ambientali;
c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
d) i vincoli di natura urbanistica, con particolare riguardo alla disponibilità di spazi pubblici ed alle quantità minime di spazi per parcheggi;
e) la correlazione tra l’autorizzazione amministrativa alla vendita e la concessione edilizia.

2. I Comuni possono ritenere vigente, anche prima dell’adeguamento degli strumenti urbanistici previsto nel comma 1, la destinazione commerciale dei siti sui quali esistono fabbricati per attività commerciali abilitati e oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724, purché vengano rispettati le misure minime di cui all’articolo 19 e gli indici di cui all’articolo 52 ed inseriti nei piani di sviluppo.

3. In caso di inadempienza comunale entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni, adotta in via sostitutiva l’adeguamento previsto nello stesso comma, affidando la predisposizione dei relativi atti alla struttura regionale competente o conferendo apposito incarico a soggetto esterno ai sensi della legislazione vigente.

4. I provvedimenti regionali di cui al comma 3 restano in vigore fino all’emanazione di quelli comunali.

Capo III – Esercizio dell’attività di vendita al dettaglio su aree private

Sezione I – Disposizioni preliminari

Art. 23 – Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si intendono:
a) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
a bis) Per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali;
b) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area coperta o scoperta destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova; non costituisce superficie di vendita l’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili nonché l’area scoperta destinata ad esposizione delle merci di cui al comma 2 bis dell’articolo 24;
c) per superficie di vendita di un centro commerciale, quella costituita dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione delle altre eventuali attività integrative;
d) per apertura di un centro commerciale, non solo l’attivazione di un complesso di esercizi concepito e realizzato sulla base di apposito progetto edilizio e commerciale, ma anche l’attivazione di un complesso commerciale funzionalmente unitario, realizzato mediante più operazioni formalmente distinte, di apertura, trasferimento e/o ampliamento e/o concentrazione di attività commerciali preesistenti;
e) per aree integrate, le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l’insediamento di grandi strutture di vendita, che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita, integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
f) per concentrazione, l’apertura di una nuova media o grande struttura di vendita, attraverso la riunione di preesistenti esercizi commerciali di vendita;
g) per accorpamento, l’ampliamento di un esercizio avente una superficie di vendita risultante dalla somma delle superfici di vendita di esercizi già autorizzati, che cessano la propria attività all’atto dell’accorpamento stesso; l’accorpamento può riguardare esercizi anche di settore merceologico diverso; attraverso l’accorpamento possono essere realizzate unicamente strutture di vendita quali definite nella presente legge;
h) per ampliamento strutturale s’intende l’aumento di superficie di vendita dell’esercizio o del centro commerciale; l’ampliamento strutturale di un centro commerciale può essere limitato anche all’ampliamento di superficie di uno solo degli esercizi di vendita in esso presenti. L’ampliamento strutturale di un centro commerciale, qualora non soggetto alle decisioni della conferenza di servizi, può essere concesso per una sola volta rispetto alla superficie di vendita originaria. Ulteriori successivi ampliamenti sono sempre soggetti alla deliberazione della conferenza di servizi;
i) per ampliamento merceologico, l’inserimento nella gamma dei prodotti autorizzati appartenenti ad uno solo dei settori alimentari o non, di prodotti rientranti nel settore non presente nell’attività;
l) per trasferimento di un esercizio o di un centro commerciale, lo spostamento della localizzazione della struttura in un’altra zona dello stesso comune o in altro comune appartenente al medesimo ambito territoriale;
m) per cessazione dell’attività, la chiusura definitiva dell’esercizio di vendita, anche nei casi di cui alla lettera g) con restituzione al comune del titolo autorizzatorio posseduto o con obbligo di comunicazione per gli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 114/1998;
n) per domande concorrenti, quelle per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata lo stesso giorno;
o) per reimpiego del personale, il reimpiego degli occupati a tempo indeterminato negli esercizi preesistenti alla data di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 27, comma 2, 28 e 51, nonché degli occupati titolari di esercizi commerciali e/o loro coadiutori e/o collaboratori;
p) per esercizi commerciali polifunzionali, esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non, in cui vengono svolte altre forme di distribuzione e vengono offerti altri tipi di servizi complementari e/o non complementari.
p bis) per affidamento di reparto, l’affidamento ad un soggetto terzo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998, di uno o più reparti dell’esercizio commerciale, che sia in attività, in relazione alla gamma dei prodotti trattati e/o alle tecniche di prestazione di servizi particolari.

Art. 24 – Tipologia e classificazione degli esercizi di vendita

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono definiti secondo le seguenti tipologie:
a) piccole strutture di vendita comprendenti:
1) esercizi di vicinato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998, per la vendita di prodotti alimentari o non, o entrambi, su area privata, con superficie di vendita non superiore a mq. 150 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti ed a mq. 250 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
2) servizi commerciali polifunzionali, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, per la vendita di prodotti alimentari e non, unitamente ad altre forme di distribuzione, ivi compresi servizi complementari, su area privata, con superficie complessiva non superiore a mq. 250 nei comuni, frazioni e/o zone con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane ed insulari;
b) medie strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 250 e fino a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, classificate in:
1) esercizi con superficie rientrante nella definizione di media struttura per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od entrambi;
2) centri commerciali composti da un minimo di quattro esercizi direttamente comunicanti tra loro ovvero situati all’interno di una struttura funzionalmente unitaria che si articola lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita complessiva rientrante nella definizione di media struttura di vendita;
c) grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f) del d.lgs. 114/1998, dotate di superficie di vendita superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, classificate in:
1) esercizi fino a mq. 5.000 per la vendita di prodotti alimentari, non alimentari od entrambi;
2) esercizi fino a mq. 15.000 per la vendita di prodotti non alimentari;
3) centri commerciali di quartiere, composti da un minimo di sei esercizi direttamente comunicanti tra loro o posti all’interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita non superiore a mq. 3.500;
4) centri commerciali intersettoriali, composti da un minimo di dodici esercizi in diretta comunicazione tra loro o posti all’interno di una struttura funzionalmente unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, ovvero che si configurino come insieme unitario dell’offerta commerciale e dei servizi connessi, organizzato in superfici coperte e a cielo libero, e che si presenta all’utente come quadro integrato d’insieme unitariamente fruibile; la superficie di vendita di tali strutture non può essere superiore a mq. 15.000;
5) centri commerciali metropolitani, composti da un minimo di venticinque esercizi, organizzati come previsto al numero 4, dotati di una superficie di vendita superiore a mq. 15.000.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, i centri commerciali, così come individuati ai sensi del comma 1, lettera b), numero 2, e lettera c), numeri 3, 4 e 5, del presente articolo sono concepiti come strutture fisico-funzionali organizzate unitariamente, a specifica destinazione d’uso commerciale, costituiti da una pluralità di esercizi. Nei centri commerciali con superficie di vendita inferiore a 20.000 mq. almeno il 30 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita complessiva superiore a 20.000 mq. ed inferiore a 45.000 mq. almeno il 35 per cento della superficie di vendita deve essere destinato agli esercizi di vicinato. Nei centri commerciali con superficie di vendita pari o superiore a 45.000 mq. la superficie degli esercizi di vicinato non può essere inferiore a 18.000 mq. La Regione, al fine di tutelare e riconvertire la rete distributiva preesistente nelle vicinanze dei centri commerciali, incentiva l’accesso nei centri commerciali medesimi delle piccole attività secondo i criteri e le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale. I centri commerciali sono dotati di spazi e servizi comuni ad essi funzionali ed in essi possono essere previste altre attività integrative. Si configurano come un insieme unitario rispetto al sistema del traffico, ai parcheggi, ai servizi ad uso collettivo di vario genere e dimensione, presentandosi all’utente come quadro d’insieme dell’offerta commerciale e dei servizi connessi.I centri commerciali di cui al comma 1, lettera c), numeri 4 e 5, già localizzati dal comune competente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati programmi di intervento di interesse collettivo e pertanto la loro realizzazione è assoggettata alle procedure di cui all’articolo 49, comma 1 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche.

2 bis. Fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999, è vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio ad eccezione della vendita esclusiva di uno o più dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico ed elettronico, colori e vernici, carte da parati;
c) ferramenta, utensileria e legnami, ivi compresi quelli da ardere;
d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento ed idrosanitari;
e) veicoli di ogni tipologia, motocicli e relativi accessori e parti di ricambio, navi ed
aeromobili;
f) combustibili, materiali e prefabbricati per l’edilizia;
f bis) mobili ed articoli per l’arredamento.

2 ter. L’attività di vendita congiunta all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 2 bis è regolata ai sensi dell’articolo 25.

Art. 25 – Esercizi di vicinato

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, entro i limiti fissati nell’articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1), sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati dal trentesimo giorno e non oltre il centottantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il rispetto delle determinazioni dei comuni ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera f).

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;
c) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
d) l’esito dell’eventuale valutazione in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, comma 4 e dell’articolo 54;
e) l’indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.

3. La superficie di vendita degli esercizi di vicinato può essere ampliata, nei limiti previsti nell’articolo 24, comma 1, lettera a), numero 1) e nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, igienica, sanitaria e sulla sicurezza, previa comunicazione al comune, da effettuarsi con le modalità di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

Art. 26 – Servizi commerciali polifunzionali

1. La Regione stabilisce modalità e criteri per la realizzazione dei servizi commerciali polifunzionali, come definiti all’articolo 24, comma 1, lettera a), numero 2), nei comuni, frazioni e zone con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle aree montane ed insulari.

2. I Comuni possono rilasciare, per l’intero territorio o per parti di esso, autorizzazioni all’apertura di esercizi commerciali polifunzionali, con provvedimento motivato in ordine alla carenza della distribuzione commerciale locale, in deroga alle disposizioni ed ai criteri generali della programmazione socio-economica regionale, secondo le modalità ed i criteri della deliberazione di cui al comma 1 e nel rispetto degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e dei regolamenti di polizia locale.

3. I Comuni stipulano apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche interessate nei casi in cui nell’esercizio commerciale polifunzionale sia previsto lo svolgimento di servizi di carattere pubblico.

4. I servizi commerciali polifunzionali devono garantire orari settimanali e periodi di apertura concordati con il comune, previa apposita convenzione. Per la durata del rapporto convenzionale non è consentito trasferire la sede dell’attività in altre zone.

5. Nella richiesta di autorizzazione, a cui deve essere allegata una planimetria in scala adeguata del servizio commerciale polifunzionale con evidenziate le superfici di vendita, differenziate per tipo di attività commerciale e di servizio, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del d.lgs. 114/1998;
b) il settore o i settori merceologici ed i servizi ad essi annessi, l’ubicazione e la superficie dell’esercizio;
c) di essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio di attività diverse dalla vendita al dettaglio;
d) l’indirizzo a cui si desidera ricevere comunicazioni.

Sezione III – Medie strutture di vendita

Art. 27 – Disposizioni per l’adozione dei criteri ai fini del rilascio dell’autorizzazione

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 11, il Comune, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, in conformità alle disposizioni della presente legge, alle previsioni del documento programmatico stesso e sulla base dei seguenti principi:
a) modernizzazione del sistema produttivo, al fine del miglioramento della qualità del servizio e del contenimento dei prezzi;
b) garanzia della libera concorrenza;
c) equilibrio delle diverse forme distributive;
d) tutela dell’ambiente, valorizzazione dei quartieri urbani degradati e salvaguardia della viabilità dei centri urbani.

2. Il Comune adotta i criteri di cui al comma 1 prevedendo, in particolare, che:
a) l’apertura, l’ampliamento della superficie, realizzati anche tramite concentrazione e accorpamento, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita, come individuate nell’articolo 24, comma 1, lettera b), siano soggetti, previa presentazione della domanda da parte dell’interessato, all’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale rilasciata dal comune stesso;
b) nella domanda di cui alla lettera a), redatta sui modelli di cui all’articolo 10 comma 5 del d.lgs. 114/1998, il soggetto interessato indichi, tra l’altro:
1) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio e, in caso di centro commerciale, la superficie degli esercizi di vicinato e delle medie strutture presenti, nonché la superficie delle singole attività integrative, se previste;
2) la sussistenza delle condizioni di priorità ai fini del rilascio dell’autorizzazione, in conformità alle previsioni del documento programmatico di cui all’articolo 11, ovvero delle condizioni di cui alla lettera d) del presente comma;
c) alla domanda di cui alla lettera a) siano allegate planimetrie, in scala adeguata, della struttura commerciale, nelle quali siano evidenziate le superfici di vendita, l’area dei parcheggi, le principali direttrici di comunicazione viaria e dei trasporti pubblici, nonché una relazione concernente l’impatto dell’esercizio sulla viabilità della zona ed una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano al comune di effettuare una completa valutazione della struttura commerciale, nel caso di esercizio con superficie di vendita superiore a mq. 1.000;
d) non possa essere negata l’autorizzazione al trasferimento di sede, nonché all’apertura ed all’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), a seguito di concentrazione od accorpamento di esercizi già autorizzati, nell’ambito del territorio del medesimo comune, fermi restando i criteri di cui al capo II ed a condizione che non sia ridotto il numero degli addetti complessivamente impiegati negli esercizi originari e sia garantito il reimpiego del personale;
d bis) l’autorizzazione all’apertura di medie strutture di vendita, in insediamenti realizzati tramite demolizione e ricostruzione di immobili in aree con destinazione urbanistica conforme, non sia assoggettata agli indici del documento programmatico e rimanga vincolata agli immobili per i quali è stata rilasciata e non possa essere trasferita;
e) in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita, l’inizio dell’attività di una media struttura avvenga entro e non oltre 24 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione medesima, decorsi i quali la stessa decade, fermo restando, in tutti gli altri casi, l’obbligo di inizio di attività entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, decorsi i quali la stessa è revocata;
f) in caso di trasferimento dell’esercizio, la restituzione dell’autorizzazione posseduta al comune interessato sia contestuale al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Il Comune provvede a conformare i criteri di cui al presente articolo al nuovo documento programmatico regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Sezione IV – Grandi strutture di vendita

Art. 28 – Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione

1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, anche tramite concentrazione e accorpamento, delle grandi strutture di vendita, come definite dall’articolo 24, comma 1, lettera c), sono soggetti alla autorizzazione all’esercizio dell’attività, rilasciata dal comune competente per territorio, su domanda dell’interessato, da trasmettere anche alla Regione ed alla provincia, previo esame della conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 29. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole espresso dal rappresentante della Regione nell’ambito della conferenza. La Regione, nel determinarsi in merito alle grandi strutture di vendita, tiene conto della finalità di garantire, all’interno di ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 13, il riequilibrio della rete distributiva.

2. Nella domanda di cui al comma 1, redatta sui modelli di cui all’articolo 10, comma 5 del d.lgs. 114/1998, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4, comma 3;
b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio. In caso di centro commerciale deve essere indicata la superficie di ciascuno degli esercizi previsti ed il relativo settore merceologico, nonché la superficie delle singole attività integrative, se previste;
c) la sussistenza delle condizioni di priorità ai fini del rilascio dell’autorizzazione, in conformità alle previsioni del documento programmatico di cui all’articolo 11, ovvero delle condizioni di cui al comma 8;
d) l’indirizzo a cui desidera ricevere le comunicazioni.

3. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegate:
a) una planimetria in scala 1:200 dell’esercizio commerciale, nella quale siano evidenziate le superfici di vendita e non;
b) una planimetria in scala 1:500 dell’area della struttura nella quale sia individuata l’area dei parcheggi per la sosta di relazione, per la movimentazione delle merci e per la viabilità interna ed il verde;
c) una planimetria in scala 1:2.000 dell’area nella quale siano evidenziate le principali direttrici di comunicazione viaria, i trasporti pubblici e una relazione relativa all’impatto dell’esercizio sulla viabilità della zona;
d) una relazione tecnico-commerciale contenente i dati che consentano una completa valutazione della struttura commerciale ed in particolare permettano la verifica del rispetto della disciplina di insediamento delle attività commerciali di cui alla presente legge, nonché il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi.

4. Il Comune può richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione istruttoria indispensabile per la valutazione dell’iniziativa commerciale proposta.

5. Il responsabile del procedimento, nell’ambito della competente struttura comunale, provvede all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione dell’iniziativa proposta da parte della conferenza di servizi di cui all’articolo 29. Qualora il responsabile del procedimento accerti la carenza di documentazione ne richiede l’integrazione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, fissando il termine per l’adempimento. In caso di mancata integrazione della documentazione istruttoria il responsabile del procedimento ne dà formale comunicazione alla Regione ed alla provincia in ogni caso l’istruttoria deve concludersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1.

6. L’apertura di una grande struttura di vendita, in caso di rilascio contestuale della concessione edilizia e della autorizzazione alla vendita, deve avvenire entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione ovvero entro dodici mesi dall’ultimazione di tutti i lavori di costruzione, decorsi i quali l’autorizzazione decade, salvo il caso di proroga di cui all’articolo 30.

7. In tutti gli altri casi l’apertura di una grande struttura di vendita deve avvenire entro trentasei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, decorsi i quali, l’autorizzazione decade, salvo il caso di proroga di cui all’articolo 30.

8. Fermi restando i criteri di cui al capo II, non può essere negata, nell’ambito del territorio del medesimo comune, l’autorizzazione al trasferimento di sede e l’autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita a seguito di accorpamento di uno o più esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 24 della L. 426/1971, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) la superficie di vendita sia uguale a quella originaria, in caso di trasferimento, ed alla somma delle superfici di vendita degli esercizi originari, in caso di accorpamento;
b) il numero degli addetti impiegati nell’esercizio da attivare non sia inferiore al numero di quelli complessivamente impiegati negli esercizi originari e sia garantito il reimpiego del personale preesistente;
c) siano revocati i titoli autorizzatori relativi agli esercizi originari.

Art. 29 – Conferenza di servizi

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9 del d.lgs. 114/1998, il Comune interessato indice presso gli uffici regionali competenti in materia di commercio, previa intesa con la Regione e la provincia, da concludersi entro settanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all’articolo 28, comma 1. una conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 28.

2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano un rappresentante del Comune competente al rilascio dell’autorizzazione, un rappresentante della provincia ed un rappresentante della Regione. Alle riunioni della conferenza partecipano, altresì, a titolo consultivo, i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza interessato dall’insediamento. Qualora il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, ad essa viene richiesto il parere non vincolante, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta.

3. La conferenza di servizi è convocata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi a tutti i soggetti di cui al comma 2 interessati al procedimento, ed al richiedente almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Alla lettera di convocazione dei componenti la conferenza è allegata la documentazione necessaria al fine della preventiva valutazione, ivi compresi la relazione illustrativa del responsabile del procedimento di cui all’articolo 28, comma 5, ed il parere delle regioni confinanti, se trasmesso nei termini previsti.

4. La conferenza deve essere indetta entro 60 giorni dal completamento dell’attività istruttoria di cui all’articolo 28, comma 5; e comunque entro e non oltre centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui all’articolo 28, comma 1 il relativo accertamento è effettuato dal responsabile del procedimento.

5. Le decisioni adottate in sede di conferenza di servizi devono conformarsi ai criteri di programmazione urbanistico-commerciale regionale e comunale ed alle disposizioni del documento programmatico di cui all’articolo 11.

6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione.

7. I lavori della conferenza sono verbalizzati a cura di un dipendente del comune che funge da segretario della conferenza stessa.

8. Il verbale, sottoscritto dai componenti della conferenza e dal segretario, deve contenere tra l’altro:
a) l’indicazione dei componenti presenti e dei partecipanti a titolo consultivo;
b) l’oggetto della conferenza;
c) le determinazioni assunte adeguatamente motivate.

9. Al verbale di cui al comma 8 sono allegati gli atti di legittimazione alla partecipazione alla conferenza, che costituiscono parte integrante del verbale medesimo.

10. Nel caso in cui la conferenza non possa aver luogo per l’assenza di uno o più componenti, questa deve essere riconvocata non oltre 10 giorni.

11. La domanda s’intende accolta ove entro 120 giorni dall’indizione della conferenza non venga comunicato il provvedimento di diniego.

12. In caso di mancata indizione da parte del comune della conferenza ai sensi del comma 4, la Regione convoca in via sostitutiva la conferenza medesima, anche a richiesta della parte interessata.

Sezione V – Efficacia e titolarità delle autorizzazioni

Art. 30 – Proroga, revoca, reintestazione e cessazione delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), del d.lgs. 114/1998, è consentita una sola proroga del termine per l’attivazione fino ad un massimo di un anno dei termini di cui agli articoli 27, comma 2, lettera e) e 28, commi 6 e 7, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

2. La richiesta di proroga per le medie strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 60 giorni precedenti la scadenza dell’autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo di ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell’autorizzazione stessa.

3. La richiesta di proroga per le grandi strutture di vendita deve contenere la motivazione del ritardo ed essere presentata al comune nel termine perentorio di 90 giorni precedenti la scadenza dell’autorizzazione, salvo il caso in cui il motivo del ritardo intervenga successivamente a tale termine e comunque entro il periodo di validità dell’autorizzazione stessa. Il comune concede la proroga dopo aver acquisito il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Qualora nei termini stabiliti nei commi precedenti la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia di commercio ove si tratti di grandi strutture, dichiara la decadenza dell’autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme relative all’entità della superficie di vendita della tipologia di struttura autorizzata. Nel caso in cui la riduzione di superficie attivata comporta la realizzazione di una struttura diversamente classificata l’autorizzazione è revocata.

5. Le attività commerciali devono essere esercitate in conformità all’autorizzazione pena la revoca della autorizzazione stessa. E’ comunque dovuta, per una sola volta, l’autorizzazione all’ampliamento merceologico per medie e grandi strutture che non comporti aumento di superficie di vendita, a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del d.lgs. 114/1998 e che l’estensione all’altro settore corrisponda ad una superficie massima pari al 5 per cento del settore merceologico già autorizzato, con conseguente riduzione, in pari misura, della superficie di vendita dello stesso. Nel caso di grandi strutture di vendita il rilascio di detta autorizzazione è sempre subordinato al preventivo parere della conferenza di servizi di cui all’articolo 29.

6. Per il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché per la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui all’articolo 24 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, del d.lgs. 114/1998.

6 bis. Il titolare di un esercizio commerciale che sia in attività, organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto, a condizione che il medesimo sia in possesso dei requisiti di accesso alla attività previsti dall’articolo 5 del d.lgs. 114/1998, previa comunicazione alla C.C.I.A.A., al comune ed all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competenti territorialmente avendo riguardo al luogo ove è situato l’esercizio commerciale. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde dell’attività esercitata dal soggetto stesso. Tale fattispecie non costituisce subingresso.

Capo IV – Orari di vendita

Art. 31 – Princìpi per l’adozione dei criteri in materia di orari di vendita

1. I Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, emanano i criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita conformandoli ai seguenti princìpi:
a) adeguare gli orari alle esigenze complessive degli utenti, rapportandoli agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in attuazione dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
b) promuovere un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici, al fine di avviare la sperimentazione di nuove soluzioni di servizio alla collettività;
c) coordinare gli orari degli esercizi di vendita, articolando opportunamente la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e le deroghe alla chiusura festiva e domenicale di cui all’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998, secondo aree omogenee dello stesso comune;
d) ottimizzare il servizio ai consumatori mediante:
1) l’individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare importanza, nonché al fine di favorire le esigenze ed i ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga è consentita per un periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 114/1998;
2) l’individuazione delle zone comunali nelle quali è consentita l’attività di vendita in orario notturno degli esercizi di vendita, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del d.lgs. 114/1998;
3) l’applicazione alle attività miste di uno stesso esercizio commerciale, ai servizi polifunzionali ed ai centri commerciali, di un regime di orari che tenga conto delle esigenze complessive degli utenti;
4) l’adeguamento degli orari delle attività artigiane ed agricole esercenti la vendita al dettaglio a quelli dei negozi.