Sommario

Art. 1 – Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento comunale reca le norme relative alla disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche.

Art. 2 – Definizioni

a. Per commercio sulle aree pubbliche s’intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d’alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

b. Per aree pubbliche s’intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle aree di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

c. Per mercato s’intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta di merci al dettaglio, anche integrata da attività di somministrazione d’alimenti e bevande e dall’erogazione di pubblici servizi.

d. Per posteggio s’intende la parte d’area pubblica o d’area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.

e. Per posteggio fuori mercato s’intende il posteggio situato su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale, ubicato fuori dalla sede mercatale, anche singolarmente e isolatamente.

f. Per fiera s’intende la manifestazione, con cadenza da determinarsi a cura del Comune, caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, d’operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività.

g. Per fiera straordinaria s’intende la manifestazione di vendita, istituita dal Comune, con cadenza da determinarsi a cura dello stesso, su aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, anche avvalendosi, per l’organizzazione, di soggetto con esso convenzionato, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centro o aree rurali, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

h. Per rotazione s’intende l’utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell’insieme dei posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati ad una pluralità d’operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari, ovvero con precisa specializzazione merceologica.

i. Per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche s’intende l’atto rilasciato dal Municipio nel cui territorio è ubicato il posteggio per svolgere sul medesimo tale attività ovvero dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica o sede legale per le società di persone nel caso di operatori itineranti.

j. Per atto di concessione, o concessione di posteggio, si intende l’atto pubblico che individua esattamente il sito per operare il commercio su area pubblica e contenente il disciplinare con cui vengono regolati i rapporti tra concessionario ed Ente Concedente. Le autorizzazioni di cui all’art. 28 c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 114/98 non possono essere rilasciate in assenza dell’atto di concessione.

k. Per presenze in un mercato s’intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l’attività commerciale, purché la mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia.

l. Per presenze effettive in una fiera s’intende il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera.

m. Per anzianità di posteggio s’intende la specifica, assoluta, priorità stabilita nei concorsi per l’assegnazione dei posteggi vacanti in una fiera o in un mercato, a favore di operatori che, già titolari di concessione di posteggio, intendono ottenere un diverso posteggio – nello stesso od in altro mercato – previa espressa disponibilità a rinunciare a quello abitualmente occupato.

n. Per posteggio riservato s’intende il posteggio individuato per produttori agricoli e produttori agricoli biologici e per i soggetti diversamente abili.

o. Per settore merceologico s’intende quanto previsto dal comma 1) dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 per esercitare l’attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare.

p. Per spunta s’intende l’operazione con la quale, ad eccezione dei mercati rionali giornalieri e specificatamente i mercati ricompresi nel successivo articolo 11, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione, da parte degli Organi di Polizia Municipale, in base alla graduatoria derivata dal registro delle presenze e rilevazioni ufficiali precedenti all’istituzione di detto registro, che dovranno essere riportate nel registro medesimo al momento della sua istituzione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

q. Per spuntista s’intende l’operatore, non concessionario di posteggio, assegnatario di posteggio a seguito dell’operazione di “spunta”.

TITOLO I – Attività di vendita con posteggio

Art. 3 – Esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio

L’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 114/98 ed all’art. 39 della L.R. n. 33/99, è soggetto ad apposita concessione – autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Le autorizzazioni – concessioni di cui al presente Regolamento hanno validità decennale e sono tacitamente rinnovate.

Ai sensi dell’art. 28 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 e dell’art. 39 della L.R. n. 33/99, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Municipio ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione ad eccezione dei mercati coperti e plateatici attrezzati e rotazioni.

Per i mercati coperti e plateatici attrezzati il Dipartimento VIII provvede al rilascio delle concessioni di posteggio mentre il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Municipi competenti resta subordinato all’effettivo rilascio delle concessioni.

Qualora l’area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della autorizzazione – concessione resta subordinata alla disponibilità dell’area da parte del Comune.

Su richiesta degli Organi di vigilanza, l’operatore è obbligato ad esibire sia il titolo autorizzativo sia l’atto di concessione.

Art. 4 – Tipologia dei posteggi

I posteggi si distinguono in:

posteggi in mercati coperti o plateatici attrezzati;

posteggi in mercati su strada;

posteggi nei mercati saltuari;

posteggi di specifiche rotazioni;

posteggi nelle fiere in occasione di particolari ricorrenze, eventi e festività;

posteggi isolati fuori mercato (posti fissi);

Il Comune, nelle forme prescelte, assicura l’espletamento dell’attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati, delle fiere e delle rotazioni.

E’ ammessa la costituzione di forme associative senza scopo di lucro tra gli operatori dei mercati rionali per la gestione diretta dei servizi comunali quali ad esempio guardiania, pulizia, manutenzione ordinaria e assicurazione e/o per lo svolgimento di iniziative volte alla riqualificazione delle aree mercatali, secondo una convenzione da stipularsi con il Dipartimento VIII di concerto con il Municipio competente per territorio, che provvede a vigilare su tale gestione. Per quanto attiene alla gestione in forma associativa dei servizi all’interno dei mercati coperti e dei plateatici attrezzati la vigilanza è effettuata dal Dipartimento VIII.

Art. 5 – Volture dell’autorizzazione – concessione

In caso di subingressi o gestioni, l’autorizzazione – concessione deve essere intestata e rilasciata al nuovo titolare entro il termine di 90 giorni dalla richiesta di voltura senza interruzione dell’attività.

Non può essere ceduta l’attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il debito inerente il titolo del cedente e lo estingua entro i novanta giorni necessari alla reintestazione del titolo autorizzativo – concessorio.

I subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte entro i sopra citati novanta giorni.

CAPO I – Attività commerciale nei mercati

Art. 6 – Mercati coperti e plateatici attrezzati

Si definiscono mercati coperti o plateatici attrezzati quei mercati quotidiani con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono, per almeno cinque giorni la settimana, su aree attrezzate – coperte o scoperte – e quindi dotate di allaccio alla rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica.

Art. 7 – Rilascio delle autorizzazioni – concessioni

I competenti uffici comunali rilasciano la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, per i posteggi eventualmente vacanti, a seguito di bando pubblico predisposto dal Dipartimento VIII, secondo quanto previsto dall’art. 40 della L.R. n. 33/99, in conformità ad una graduatoria formulata sulla base delle seguenti fattispecie elencate in ordine di priorità:

1. titolari di concessione di posteggio nei confronti dei quali sia stata dichiarata la decadenza della concessione di posteggio per motivi ad essi non imputabili. Questa priorità può essere riconosciuta non più di una sola volta per la medesima fattispecie;

2. operatori provenienti da mercati giornalieri su strada che chiedono il trasferimento in strutture proprie;

3. soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione – concessione per il commercio su area pubblica;

4. operatori itineranti con titolo rilasciato dai Comuni e dalla Regione Lazio che intendano restituire il relativo titolo;

5. in caso di ampliamento di mercato saltuario, ai frequentatori che dai censimenti risultino avere più frequenze.

Ove non ricorrano le condizioni elencate al comma precedente ed in caso di parità di punteggio è assegnato il posteggio al soggetto con il numero minore di posteggi concessi. In caso di ulteriore parità si fa riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il bando pubblico individua i necessari criteri di priorità per poter garantire l’assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a persone diversamente abili. Tra questi sarà garantita l’ulteriore priorità in caso di domande provenienti da associazioni di persone diversamente abili.

Non può essere assegnato più di un posteggio per vincitore di bando.

Non possono essere presentate domande di partecipazione alle procedure concorsuali prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il bando di concorso individua i posteggi disponibili da riservare ai produttori agricoli.

I posteggi assegnati con procedura concorsuale possono essere volturati soltanto successivamente al primo semestre di effettiva attività.

Art. 8 – Ulteriori attività presenti nei mercati rionali

Il Comune rilascia ai produttori agricoli la concessione decennale del posteggio ai sensi dell’art. 30, c. 4 del D.Lgs. n. 114/98 in conformità alle previsioni della legge n. 59/63 e del D.Lgs. n. 228/2001.

I titolari dei posteggi di cui al comma precedente debbono comprovare annualmente, con idonea certificazione, il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dalla legge n. 59/63 e dal Decreto Legislativo n. 228/2001, a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio della concessione.

La percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi agli operatori agricoli è pari al 15% dell’organico di ogni singolo mercato. Di questo 15% è riservata una quota pari al 50% in ogni singolo mercato ai produttori iscritti all’Albo dei Produttori Agricoli Biologici, sia singoli che associati. E’ riconosciuta precedenza alle domande dei produttori associati in consorzio.

I produttori biologici all’interno dei mercati sono autorizzati a vendere direttamente i loro prodotti agricoli ed agroalimentari di tutti i settori.

La percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi alle attività artigianali è pari al 10% dell’organico di ogni singolo mercato.

Sono, altresì, attivabili particolari esercizi complementari per la fornitura di servizi da parte di enti pubblici e di singoli imprenditori la cui percentuale massima di posteggi concessi o da concedersi è pari al 5% dell’organico di ogni singolo mercato.

All’interno di ogni mercato rionale (plateatico o coperto) è autorizzabile, mediante la trasformazione di un posteggio già esistente ed attivo, un solo pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, comunque legato all’attività ed agli orari del mercato e non trasferibile all’esterno.

L’autorizzazione di cui al comma precedente è concessa mediante avviso pubblico riservato agli operatori del mercato ove si intende attivare l’esercizio pubblico che posseggano i requisiti previsti dalla vigente normativa. L’autorizzazione – concessione è rilasciata al richiedente in possesso della maggiore anzianità di posteggio. In caso di parità vale l’anzianità di autorizzazione.

Il posteggio dell’operatore, che risulta vincitore del bando comunale, è allestito a cura e spese del medesimo per lo svolgimento dell’attività di pubblico esercizio. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione implica la necessaria rinuncia al titolo per l’esercizio della precedente attività commerciale.

Nel caso in cui il posteggio sia di nuova istituzione la procedura concorsuale è quella ordinaria, aperta pertanto a tutti i possessori dei requisiti di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 114/98.

Il bando pubblico individua i necessari criteri di preferenza per poter garantire l’assegnazione di almeno il 10% dei posteggi messi a bando a soggetti diversamente abili.

Tra questi sarà garantita l’ulteriore preferenza in caso di domande provenienti da associazioni di soggetti diversamente abili.

Art. 8 bis – Gestione impianti pubblicitari all’interno dei mercati

Le Associazioni e/o Cooperative in regola con le convenzioni stipulate con l’Amministrazione per la gestione dei servizi all’interno dei mercati su sede propria, nonché in regola con i versamenti dei canoni da corrispondere all’Amministrazione medesima, qualora siano interessate, possono gestire gli spazi pubblicitari (S.p.q.r.)secondo le modalità fissate dal Servizio Affissioni e Pubblicità e previa formale autorizzazione da parte del Dipartimento VIII. In tal caso l’Associazione e/o Cooperativa dovrà con atto d’obbligo impegnarsi a riscuotere e a versare all’Amministrazione le quote dei canoni dovute dagli assegnatari di posteggio, secondo le modalità che verranno dettate dal Dipartimento VIII . In caso d’inadempienza l’Associazione e/o Cooperativa è ritenuta responsabile in solido e nei suoi confronti possono essere attivate le procedure esecutive di recupero. Quanto precede comporterà il venir meno dell’autorizzazione alla gestione degli spazi suddetti. Agli assegnatari di posteggi inadempienti nel versamento all’Associazione e/o Cooperativa delle quote comprensive della parte spettante al Comune e/o della quota spettante all’AGS, vanno applicate le norme seguenti:

– l’operatore inadempiente viene escluso, in via provvisoria, dall’Associazione/Cooperativa, così come previsto dallo Statuto;

– tale esclusione viene comunicata dall’Associazione/Cooperativa, tramite il suo Rappresentante legale, all’Amministrazione e comporta la sanzione della sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a sei mesi oltre il quale, in assenza del risanamento del debito, verrà dichiarata decaduta la concessione del posteggio;

– in caso di volture e subingressi, l’operatore subentrante dovrà dichiarare di conoscere la posizione del cedente in materia di pagamenti del canone al Comune di Roma e delle quote di pertinenza dell’Associazione/Cooperativa e dovrà dichiarare di subentrare in tali obbligazioni.

Le quote derivanti dalle concessioni di maggiori superfici e/o locali all’interno dei mercati su sede propria continuano ad essere versate direttamente dai rispettivi concessionari secondo le modalità già esistenti o con altre che verranno disposte con successive indicazioni del Dipartimento VIII.

Gli introiti derivanti dalla gestione degli impianti pubblicitari (S.p.q.r.) devono essere investiti in interventi migliorativi della struttura annonaria gestita in convenzione.

E’ istituita una Commissione di controllo, composta da membri dell’Amministrazione, con il compito di visionare i bilanci delle AGS e la documentazione contabile, al fine di verificare la congruità delle spese sostenute oltre che il corretto utilizzo degli introiti pubblicitari e la loro destinazione al pubblico interesse.

La Commissione, che verrà nominata con successivo provvedimento e ai cui membri spetta un gettone di presenza per ogni riunione, è tenuta ad esprimere un parere preventivo, su richiesta obbligatoria della AGS proponente, qualora la singola spesa, da finanziare con i proventi pubblicitari, risulti superiore ad un terzo delle spese effettuate per la gestione annuale dei servizi risultanti dal bilancio riferito all’anno precedente alla richiesta.

Art. 9 – Mercati su strada

Sono mercati quotidiani su strada quelli che insistono su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, non attrezzate, o attrezzate solo parzialmente, composte di più posteggi, con merceologie alimentari e/o non alimentari che si svolgono per almeno cinque giorni la settimana.

La superficie e la dislocazione dei posteggi nell’ambito dell’area di mercato sono disposti dal Municipio competente per territorio.

Al Municipio competente per territorio sono corrisposti i canoni dovuti per l’occupazione di suolo pubblico.

Ai mercati su strada si applicano le medesime norme per l’assegnazione dei posteggi e, qualora Municipio e Dipartimento ritengano che le condizioni igienico sanitarie lo consentano, si applica quanto previsto in ordine alle ulteriori attività previste per i mercati su sede propria.

Entro 180 giorni dall’approvazione del presente provvedimento i Municipi provvedono a proporre, di concerto con le OO.SS., al Dipartimento VIII, l’organico di ogni mercato.

Art. 9 bis – Trasferimenti

Esaurite le procedure concorsuali e nelle more del nuovo bando, è possibile accogliere le domande di trasferimento di posteggio all’interno dello stesso mercato o in altri mercati per tutti quei posteggi resisi disponibili successivamente alla procedura concorsuale o non assegnati. Vengono fatti salvi i posteggi non messi a bando.

Le domande sono spedite con raccomandata A/R nei 30 giorni successivi alla pubblicazione della lista dei posteggi disponibili stilata a seguito della ricognizione da parte del Dipartimento VIII.

In caso di domande relative allo stesso posteggio, viene valutata la tipologia della merceologia in relazione alla gamma di prodotti offerti nel mercato di provenienza ed in quello di destinazione, con riferimento alle quote di cui agli articoli 8 e 10.

In caso di ulteriore parità, è accolta la domanda che prima è stata spedita. Gli operatori provenienti dai mercati su strada hanno la priorità. I richiedenti devono in ogni caso essere in regola con i versamenti dei canoni
concessori.

In caso di trasferimento di un operatore, già autorizzato ad esercitare su sede impropria, in apposita sede propria, lo stesso, per avere il titolo autorizzativo corrispondente, deve consegnare il precedente titolo. La mancata riconsegna della vecchia autorizzazione comporta la sospensione del trasferimento.

Art. 10 – Norme comuni per tutti i mercati quotidiani

E’ consentita, da parte del Municipio competente, previo parere del Dipartimento VIII, la modifica e/o l’integrazione del settore merceologico in cui si esercita l’attività, nel rispetto di una proporzione tra settori merceologici tale da non determinare una presenza di attività nel settore alimentare inferiore al 60% del totale delle attività del mercato.

I mercati di nuova istituzione debbono prevedere un organico di minimo 25 operatori, di cui il 60% di attività nel settore alimentare.

Gli attuali mercati quotidiani sono considerati tali fino a 15 posteggi solo se rispettano la proporzione di cui sopra tra i settori merceologici.Tutti i mercati sotto i 15 posteggi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, vanno trasformati in posteggi isolati fuori mercato.

Per quanto attiene ai mercati in fase di trasferimento, trasformazione e/o riqualificazione non è assentibile il cambio e/o l’integrazione di settore merceologico nonché il cambio di specializzazione merceologica durante la fase di spostamento del mercato stesso, intendendosi per tale fase il periodo compreso tra l’approvazione del progetto esecutivo del mercato stesso ed il trasferimento nella struttura nuova.

Subordinatamente alle percentuali previste per gli artigiani e alle disposizioni in materia igienico-sanitaria è consentita la trasformazione dell’attività commerciale in attività artigianale.

L’operatore che richiede la trasformazione deve osservare tutte le norme previste dalla disciplina sull’artigianato, con particolare riferimento all’iscrizione al relativo Albo.

In caso di gestione di azienda, la domanda di trasformazione o aggiunta di settore merceologico deve contenere il parere positivo del titolare originario dell’azienda. Al termine della gestione il titolare ha facoltà di ripristinare la tipologia dell’attività ceduta ed alla reintestazione del titolo originario.

Qualsiasi tipo di trasformazione o modificazione dell’azienda è subordinata alla verifica della regolarità contabile dell’azienda medesima e di quella del suo titolare.

L’orario di attività per l’esercizio del commercio su area pubblica all’interno dei mercati su sede propria o su strada è articolato su sei giorni a settimana, tra le sette e le venti, per non più di tredici ore quotidiane.

L’orario di esercizio dei mercati, è determinato, quindi, con Ordinanza del Sindaco con la finalità di favorire la massima fruibilità da parte dei consumatori, come previsto dal Cap. 8 del Documento Programmatico Regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19 febbraio 2003.

Le tende di protezione alla struttura di vendita, ove ammesse, sono collocate rispettando le limitazioni e le prescrizioni vigenti per ogni mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati.

Art. 11 – Mercati saltuari

La Giunta Comunale individua i parametri in base a cui i Municipi possono determinare il numero, l’ampiezza e la composizione dei nuovi mercati saltuari da autorizzare sul proprio territorio.

A tal fine la Giunta Comunale tiene conto della popolazione presente, residente e fluttuante, dello sviluppo urbanistico della zona, dello sviluppo della rete commerciale in sede fissa e su area pubblica e del numero dei mercati settimanali e quotidiani esistenti, con l’obiettivo di uno sviluppo graduale del settore.

I nuovi mercati saltuari devono comunque essere localizzati nelle zone di recente urbanizzazione o che hanno recentemente visto un grande incremento della popolazione presente.

Nella tipologia dei mercati saltuari sono ricompresi:

– i mercati settimanali con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono all’aperto in uno o più giorni d’ogni settimana, in un numero inferiore a cinque, su aree che sono sgomberate dalle attrezzature di vendita al termine dell’orario di vendita;

– i mercati mensili con merceologie alimentari e/o non alimentari, che si svolgono in uno o più giorni del mese, ma non in ogni settimana;

– i mercati stagionali quotidiani o settimanali, la cui attività è limitata ad un solo periodo individuato dal Comune, tenuto conto della produzione agricola e delle presenze della popolazione fluttuante, per uno o più anni.

Secondo quanto previsto dall’art. 57 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m. il Municipio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, con deliberazione consiliare determina l’istituzione, l’ubicazione e lo spostamento, l’orario, le categorie ammesse in ciascuna area, per l’assegnazione dei posteggi, nonché le dimensioni dei posteggi.

Il criterio di assegnazione deve essere comune in tutti i Municipi, come previsto dall’art. 40 della L.R. n. 33 e dall’art. 7 del presente Regolamento.

L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato saltuario non sia presente nel posteggio entro un’ora dall’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente.

In caso di assenza dell’operatore assegnatario si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore da parte della Polizia Municipale.

Ai fini della spunta, per ogni mercato saltuario regolarmente istituito e con posteggi assegnati, le presenze debbono essere prese ai sensi dell’art. 36 comma 8 della L.R. n. 33/99 su apposito registro previsto, anche questo, dall’art. 42 comma 3 della stessa L.R. n. 33/99.

A parità di numero di presenze nel mercato saltuario il Municipio tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dallo “spuntista”, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l’Iscrizione al registro delle Imprese del de cuius.

L’istituzione di un mercato saltuario e del bando per l’assegnazione dei posteggi debbono formare oggetto di un unico provvedimento o, comunque, di provvedimenti adottati contemporaneamente.

Ai fini della graduatoria relativa all’istituzione di un mercato saltuario, non saranno prese in considerazione le presenze maturate in data antecedente all’assegnazione dei posteggi concessi a seguito di procedura concorsuale, né l’anzianità acquisita abusivamente.

Art. 12 – Canoni riferiti alle attività nei mercati. Rilascio delle concessioni di posteggio. Sanzioni e/o penali per irregolarità.

Nei mercati coperti e plateatici attrezzati la concessione-autorizzazione decade a seguito di morosità accertate superiori ad un anno riferite al mancato pagamento dei canoni dovuti per i servizi a domanda individuale. Nelle altre tipologie di vendita con posteggio la concessione decade secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento COSAP.

E’ vietato occupare superfici maggiori o diverse da quelle assegnate dalla concessione di posteggio. Ai trasgressori sono comminate le sanzioni e/o penali previste dalle norme contenute nei Regolamenti di riferimento.

Per i mercati coperti e plateatici attrezzati è consentito l’affidamento dell’autogestione dei servizi agli operatori del mercato previa stipula di specifica convenzione richiesta da almeno il 60% degli operatori in organico. L’Associazione che gestisce i servizi potrà provvedere, altresì, in caso di particolari interventi tecnici di manutenzione straordinaria a parziale scomputo degli oneri concessori dovuti dagli stessi secondo le modalità definite con specifici provvedimenti.

Per i mercati coperti e plateatici attrezzati le convenzioni stipulate con il Dipartimento VIII daranno luogo, una volta perfezionate, all’abbattimento dei canoni secondo le percentuali già previste nei provvedimenti già esistenti. Nella convenzione dovrà essere indicata la percentuale di abbattimento da applicare.

In caso di morosità inferiori all’anno l’attività potrà essere sospesa sino al risanamento del debito. La sospensione non potrà, comunque, essere superiore a sei mesi. In detto periodo l’attività non potrà essere ceduta o data in gestione.

Nei mercati coperti e plateatici il canone annuo dovrà essere corrisposto in due semestralità con scadenza gennaio e luglio. Per i pagamenti effettuati dopo tali scadenze, indipendentemente dal tipo di gestione, verrà applicata come penale una maggiorazione pari al 5% per ogni mese di ritardo o frazione di esso superiore a 15 giorni oltre gli interessi di legge.

Nei confronti dei soggetti che occupano senza titolo maggiori superfici e/o locali, rispetto i posteggi assegnati, all’interno dei mercati coperti e plateatici attrezzati e indipendentemente dal tipo di gestione, verranno emessi da parte del Dipartimento VIII, su segnalazione dell’organo di vigilanza o dell’organo amministrativo all’uopo incaricato, gli atti di sgombero e quelli di recupero dei canoni calcolati a tariffa piena per la durata presunta di 30 giorni con una maggiorazione del 100% come penale per aver occupato senza titolo porzioni delle strutture annonarie. Per successive infrazioni dello stesso tipo la maggiorazione potrà, in via graduale, arrivare al 200% del canone calcolato.

L’importo verrà richiesto con specifico invito a pagamento e iscritto a ruolo per la riscossione esecutiva tramite Concessionario nel caso non venga versato entro 30 giorni dalla notifica della richiesta.

Al fine di rendere più efficace l’opera di accertamento e riscossione dei canoni all’interno dei mercati coperti e plateatici i competenti Uffici dei Municipi interessati territorialmente dovranno trasmettere al Servizio Entrate del Dipartimento VIII, entro la metà di ogni semestre contabile, ovvero entro marzo e settembre di ogni anno, le liste di carico dei contribuenti presenti a vario titolo in ogni mercato coperto e plateatico attrezzato, comprensive dei dati anagrafici, sociali e fiscali.

Per quanto riguarda i mercati coperti e plateatici attrezzati si rende necessario approvare, con separato provvedimento, specifici disciplinari di concessione del posteggio e di ulteriori spazi e/o locali magazzini eventualmente richiesti.

La concessione di posteggio dovrà essere rilasciata, da parte del Dipartimento VIII, anche in caso di subingresso per cessione o gestione di azienda ed in tutti quegli altri casi ove sia necessario modificare la concessione originaria.

Nei casi sopraindicati il subentrante o il richiedente dovrà esplicitamente richiedere al Dipartimento VIII la concessione di posteggio previa esibizione dell’originale della reversale di inizio istruttoria rilasciata dal Municipio competente.

La reversale dovrà contenere tutti i dati necessari al rilascio della concessione oltre l’indicazione, nel caso di volture di concessione di posteggio, ove il subentrante intenda utilizzare eventuali concessioni di maggiori superfici e/o locali già concesse al cedente.

L’autorizzazione commerciale non potrà essere rilasciata da parte dei Municipi competenti per territorio in assenza della concessione di posteggio.

La concessione di posteggio non potrà essere rilasciata nel caso che il cedente e/o il subentrante risultino morosi all’Amministrazione per rapporti concessori della stessa natura.

La reversale sopracitata non potrà avere efficacia superiore a 90 giorni dalla sua emissione, termine entro il quale dovrà essere perfezionata l’istruttoria con il rilascio o diniego dell’autorizzazione amministrativa. Gli Uffici preposti nelle more del procedimento in corso non dovranno, in ogni caso, avviare, sovrapponendole, ulteriori istruttorie sino a quando non verrà definito il procedimento in itinere con il rilascio o diniego della autorizzazione amministrativa.

La concessione perderà efficacia, fatto salvo il pagamento del canone che dovrà essere comunque corrisposto per il periodo di utilizzo del posteggio, qualora il procedimento si concluda con il diniego dell’autorizzazione amministrativa.

Gli operatori dei plateatici attrezzati potranno devolvere, contestualmente alla stipula delle concessioni, eventuali tende installate dell’operatore sempre che vi sia l’autorizzazione dei competenti Uffici tecnici dei Municipi e le stesse rispondano ai requisiti previsti dal punto 12), lett. b) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 331 del 29 aprile 1986; in caso di installazione successiva le stesse potranno essere devolute con successivo atto.

CAPO II – Attività commerciale su area pubblica fuori mercato

Art. 13 – Commercio su aree pubbliche su posteggi fuori mercato

L’attività commerciale su area pubblica fuori mercato si svolge su posteggi isolati fissi, su posteggi isolati stagionali, su posteggi a rotazione e, fino al termine delle procedure di conversione previste, su posteggi non chiaramente individuati ma previsti dalle cosiddette licenze anomale.

I Municipi, con esclusione dei posteggi a rotazione, la cui competenza è dipartimentale, concedono le autorizzazioni e le relative concessioni decennali di posteggio esclusivamente a seguito dell’espletamento della procedura concorsuale prevista dall’art. 40 e dall’art. 59 della L.R. n. 33/99, ad eccezione delle conversioni e delle regolarizzazioni previste da atti comunali precedenti e non ancora ultimate dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Tutti gli operatori commerciali su area pubblica fuori mercato devono rispettare, oltre alle eventuali discipline speciali stabilite per le differenti tipologie, le seguenti regole generali:

1. ciascun posteggio od occupazione di suolo pubblico deve essere utilizzato rispettando il settore e la specializzazione merceologica per cui è stato istituito. E’ pertanto vietato esercitare su tali siti il commercio di generi diversi da quelli previsti;

2. è fatto divieto assoluto di appendere merci od altro agli ombrelloni di copertura od alle tende mantovane o pensiline, ad eccezione dei posteggi ubicati nel raggio di metri 50 dai mercati giornalieri;

3. gli operatori devono attenersi, nell’esposizione delle merci e nelle operazioni di vendita, alle comuni regole relative all’igiene, all’abbandono dei rifiuti e al rispetto del decoro della città, ai sensi di quanto in ogni caso disposto dai vigenti regolamenti comunali e dalla normativa del settore.

I Municipi provvedono ad individuare, con apposita segnaletica, i posteggi concessi ed in generale le aree di sosta per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ricadenti nel proprio territorio.

In caso di temporanea indisponibilità delle aree di sosta assegnate, a seguito anche di lavori, o qualora non dovessero essere disponibili per lo svolgersi di manifestazioni, o comunque di eventi di rilevanza cittadina, gli organi di vigilanza territoriali indicano agli operatori le postazioni alternative e provvisorie nelle immediate adiacenze del precedente posteggio, dove continuare l’attività di vendita.

Qualora, invece, le suddette indisponibilità si protraggano per almeno un mese, viene data comunicazione al Dipartimento VIII – Ufficio Rotazioni – per le rotazioni o al Municipio in cui ricade il posteggio, per i posti fissi e/o stagionali, per le competenti determinazioni.

I posteggi, salvo la disciplina più restrittiva prevista per siti archeologici e per le aree sottoposte a vincoli monumentali ed ambientali comunque denominati, non possono avere dimensioni superiori a 12 mq.; il settore alimentare può esercitare fino a 15 mq. qualora eserciti con apposito automezzo attrezzato.

La presente disciplina non si applica all’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, stante la specifica disciplina per la stessa prevista.

Art. 14 – Attività di somministrazione su area pubblica

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, o attività di vendita per il consumo sul posto, effettuata su area pubblica, comprendendo in tale fattispecie tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio è autorizzata ai sensi della L. n. 287/91.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzabile in regime di commercio su area pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 114/98 nei casi in cui la somministrazione si svolga in strutture che non siano configurabili come locali, intendendo per locali l’accezione estesa di cui al comma precedente.

Art. 15 – Rotazioni

I posteggi a rotazione consistono in postazioni localizzate ed attive, almeno cinque giorni la settimana, nell’ambito del territorio comunale, assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori che li utilizzano tramite una prestabilita periodica turnazione, definita dall’Ufficio, per svolgervi commercio di generi alimentari o non alimentari, talvolta con precisa specializzazione merceologica.

Non è consentita l’istituzione di nuove rotazioni e di nuovi posteggi a rotazione, fatta salva la possibilità di trasferire per motivi di pubblico interesse, posteggi già istituiti. Ciascun gruppo rotativo è costituito da un numero già definitivo di operatori non suscettibile di variazione. Non sono, altresì, consentite surroghe.

Il Dipartimento VIII, di concerto con i Municipi, con l’adozione del Piano di Rilocalizzazione di cui al regolamento sulle OSP, provvede a delimitare le soste autorizzate con paline ed apposita segnaletica.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione operano in conformità alle seguenti regole e prescrizioni:

1. il titolo autorizzativo originale, riportante l’indicazione del gruppo rotativo d’appartenenza deve essere sempre esibito, a richiesta del personale di vigilanza, assieme al provvedimento del Dipartimento VIII indicante il turno di lavoro, nonché ai bollettini di pagamento del COSAP riferiti all’ultimo anno;

2. il cartello indicante il gruppo rotativo deve essere sempre ben visibile presso il banco di vendita;

3. gli operatori devono esercitare esclusivamente l’attività commerciale indicata dal turno di lavoro originale, rilasciato dal Dipartimento VIII – Ufficio Rotazioni – che costituisce parte integrante del titolo autorizzativo; alle due rotazioni del settore alimentare, Esterna ed Ex dolciumi, di cui alla deliberazione 4828/89 punti 2 e 3 – che assumono la seguente nuova denominazione:
Rotazione “D” invece di 4828.3 e Rotazione “E” invece di 4828.2 – è consentita la possibilità, ove le condizioni dei luoghi lo consentano, anche dell’estensione alla vendita di prodotti del settore non alimentare. In questo caso l’attività deve essere esercitata nel rispetto delle dimensioni previste per le rotazioni del settore non alimentare. Questa facoltà non si estende nei siti rotativi alternativi nel comprensorio dello Stadio Olimpico e nelle altre aree previste per le manifestazioni sportive e canore.

4. gli automezzi adibiti alla vendita di cui al settore alimentare devono essere parcheggiati in adiacenza al marciapiede; qualora l’area di sosta ricada su sede stradale interessata da traffico veicolare la vendita deve essere rivolta verso il marciapiede stesso e nessun aggetto di sorta deve interessate la sede stradale. La suddetta limitazione non si applica nelle isole pedonali nonché nelle aree in cui è prevista l’esclusione totale o parziale di traffico ove insistono già altre attività di commercio su suolo pubblico;

5. il mancato pagamento del COSAP comporta la sospensione dell’assegnazione del turno di lavoro.

Art. 16 – Dimensioni del banco di vendita

Il banco di vendita per le rotazioni del settore merci varie (battitori piazzisti, A, B, Integrativa e C), deve essere di mq. 12. Le suddette dimensioni, che di norma sono metri 4,00 parallelamente al marciapiede e m. 3,00 perpendicolari al marciapiede, dovranno essere modificate in relazione alle caratteristiche dell’area di sosta rispetto alla quale dovrà essere garantita una corsia per il transito pedonale non inferiore a metri 2,00.

Per le rotazioni Urtisti/Oggetti ricordo la dimensione massima del banco di vendita deve essere pari a mq. 2 (m. 2 parallelamente al marciapiede e m. 1 perpendicolare al marciapiede).

Il banco di vendita può avere un’altezza massima da terra di m. 1,60, con uno o più ripiani, e può esser ricoperto da un ombrello o cappottina di colore bianco.

Con provvedimento dirigenziale del Dipartimento VIII sono individuati per le differenti rotazioni il banco o struttura tipo da utilizzare, in sintonia con l’arredo urbano della città e che permettano ai consumatori d’identificare immediatamente gli esercizi autorizzati dall’Amministrazione Comunale. A tale scopo l’Amministrazione, con il concorso delle OO.SS. dota gli operatori delle singole rotazioni di una targa identificativa.

Art. 17 – Caratteristiche delle strutture di vendita

Gli ombrelloni posti a protezione della merce esposta sui banchi di vendita dovranno essere di colore bianco o juta ed in ogni caso di superficie non superiore di cm. 30 a quella del banco di vendita.

Agli automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare è consentito, nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico sanitarie l’aggetto di una tenda o pensilina, non superiore a m. 1,30 di profondità sui tre lati di vendita, nel rispetto di quanto previsto dal comma III, punto 4 dell’art. 15.

Gli automezzi adibiti alla vendita del Settore Alimentare, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3184/88 ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 4828/89 punto 1, debbono essere di colore beige, con le tende che debbono essere di colore marrone, con mantovana di dimensioni massime di 40 cm., le quali possono contenere la dicitura “Bibite e Gelati” di altezza massima di 20 cm., apposta in un’unica linea di colore avorio.
Non sono consentite altre scritte, salvo eventuali traduzioni in altra lingua della suddetta dicitura con raffigurazioni di monumenti del Centro Storico; ai sensi delle nuove Ordinanze Sanitarie, gli operatori che adeguano il proprio automezzo alle normative europee in tema d’inquinamento ambientale e di igiene e sanità possono ampliare la superficie fino al 15% per adeguare la nuova struttura.

Gli automezzi adibiti alla vendita del Settore Alimentare delle rotazioni ex deliberazione di Giunta Comunale n. 4828/89, punti 2 e 3, debbono essere di colore beige o bianco o rosso; ai sensi delle nuove Ordinanze Sanitarie, gli operatori che adeguano il proprio automezzo alle normative europee in tema d’inquinamento ambientale e di igiene e sanità possono ampliare la superficie fino al 5% per adeguare la nuova struttura.

In considerazione della maggiore dimensione dei suddetti camion bar la tenda o pensilina posta a protezione degli alimenti potrà superare le dimensioni previste per gli automezzi delle rotazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3184/88 ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 4828/89 punto 1, entro il limite massimo di m. 2,00.

Resta confermata la disciplina prevista per le attività di commercio su aree pubbliche con posteggio a rotazione nel comprensorio dello Stadio Olimpico di cui alla determinazione dirigenziale Dipartimento VIII n. 1195 del 21 novembre 2000.

Art. 18 – Posteggi singoli stagionali

I posteggi stagionali sono collocati fuori mercato e vengono assegnati con procedura concorsuale pubblica ai soggetti da autorizzare ai sensi dell’art. 28 c. 1 lettera A del D.Lgs. n. 114/98. Gli stessi sono istituiti per la vendita di prodotti alimentari oppure per la vendita degli alberi di natale. Essi sono operativi esclusivamente nei periodi dall’1 maggio al 30 ottobre per i prodotti estivi e dall’1 ottobre al 31 marzo per i prodotti autunnali e invernali, sempre nel rispetto delle norme igienico–sanitarie.

L’Assegnazione dei posteggi per la vendita dei prodotti stagionali ed il conseguente rilascio della relativa autorizzazione-concessione ed autorizzazione, hanno validità corrispondente ai periodi sopra menzionati a seconda che si tratti di prodotti estivi o invernali e autunnali fermo restando che nel periodo di ottobre appare possibile esitare i prodotti di entrambi i periodi stagionali.

Le autorizzazioni – concessioni hanno validità decennale e sono assegnate per il periodo autunnale e invernale e/o per il periodo estivo. Il Dipartimento VIII stabilisce con apposito provvedimento dirigenziale gli elenchi dei prodotti stagionali, estivi o invernali ed autunnali, per la vendita dei quali sono istituiti i posteggi.

I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del capitolo 5.4 del Documento Programmatico Consiglio Regionale n. 139/2003, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica nonché le prescrizioni di cui alle deliberazioni Consiglio Comunale nn. 232/2004 e 119/2005.

Dei posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale, è redatto apposito elenco a cura di ogni singolo Municipio, distinto per localizzazione del posteggio stesso, con a fianco di ciascuno indicati periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell’attività, destinazione (riservato a produttori agricoli, sino ad un massimo del 15% dei posteggi stagionali individuati dai Municipi, o a venditori al dettaglio) ed eventuale specializzazione merceologica.

Il numero dei posteggi fuori mercato da istituirsi per ogni Municipio non può essere superiore al 5% della somma degli organici dei mercati giornalieri regolarmente istituiti nel Municipio stesso. Nel Municipio I non sono altresì concedibili altre autorizzazioni – concessioni per la vendita stagionale.

Il Municipio stesso provvede a delimitare con apposita segnaletica i posteggi di cui al precedente comma.

Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita, il posteggio deve esser lasciato libero da mezzi, immondizia o scarti dell’attività commerciale.

L’individuazione dei posteggi fuori mercato da istituire nonché il rilascio delle autorizzazioni – concessioni è di competenza dei Municipi ove è istituito il posteggio secondo le procedure e sulla base della graduatoria prevista dagli articoli 40 e 41 della legge regionale n. 33/99.

La graduatoria è formulata sulla base delle seguenti fattispecie elencate in ordine di priorità:

1. titolari della concessione dello stesso posteggio messo in concorso negli ultimi anni. In caso di pluralità di titolari, la priorità spetta a chi vanta il maggior periodo di vendita stagionale negli ultimi cinque anni (art. 40 L.R. n. 33/99, comma 4 bis);

2. titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai titolari medesimi;

3. anzianità di frequenza del posteggio;

4. anzianità maturata in posteggi stagionali per operatori già titolari di autorizzazioni stagionali per la vendita degli stessi prodotti merceologici;

5. soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio su area pubblica o di altra concessione di posteggio;

6. produttori agricoli iscritti all’Albo dei produttori agricoli in vendita diretta nei mercati rionali di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 215/2003 (numero e data di iscrizione). (In caso di posteggio stagionale riservato ai produttori agricoli);

7. operatori provenienti da mercati giornalieri su strada che chiedono il trasferimento in posteggi fuori mercato;

8. operatori itineranti con titolo rilasciato dalla Regione Lazio che intendano restituire il relativo titolo.

Ove non ricorrano le condizioni elencate al comma precedente ed in caso di parità di punteggi si fa riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 19 – Fiere

Per quanto riguarda le fiere valgono le norme previste dall’art. 27, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 114/98, dalla legge quadro sul settore fieristico L. n. 7/2001 e dalla normativa regionale di cui alla L.R. n. 33/99 e successive modificazioni e dall’art. 7 del Documento Programmatico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 13/2003.

La concessione del posteggio ha durata triennale, rinnovabile.

In considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale delle feste Regina Pacis, Trastevere e S. Paolo, per le stesse la concessione del posteggio ha durata decennale. Anche per la festa della Befana di Piazza Navona la concessione avrà durata decennale a condizione che gli operatori rispettino le prescrizioni tecniche elaborate dal Municipio I.

TITOLO II – Attività di vendita senza posteggio

Art. 20 – Attività di vendita in forma itinerante

Le attività di vendita in forma itinerante sono esercitate su qualsiasi area ove tale attività non sia espressamente vietata, senza posteggio. L’esercizio dell’attività può essere svolta, con merceologie alimentari e/o non alimentari, con l’utilizzo di un mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico, con sosta a richiesta del consumatore per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo.

Fatti salvi i provvedimenti di divieto adottati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, per motivi di tutela storica, artistica e archeologica, nonché per motivi di sicurezza per la presenza delle sedi istituzionali dello Stato e di altri soggetti pubblici, è comunque vietato nel territorio dei Municipi, I, II, III e XVII. Per motivi di sicurezza è altresì vietata ogni attività di commercio svolta in forma itinerante nelle Stazioni della Metro e delle Ferrovie fino ad una distanza di 200 mt. dalle stesse.

L’Amministrazione Comunale, con motivati provvedimenti e sulla scorta delle esigenze dei Municipi, individua aree nelle quali il commercio svolto in forma itinerante è vietato o sottoposto a condizioni particolari, per motivi di tutela ambientale, di viabilità, di carattere igienico sanitario o di pubblico interesse.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Municipio, nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone secondo le procedure concorsuali previste dall’art. 43 della legge regionale n. 33/99.

L’autorizzazione di che trattasi abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, salvo il rispetto degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 114/98.

Consente altresì all’operatore di partecipare alle fiere con la relativa concessione nonché di presentarsi per la “spunta” sui mercati e sulle fiere.

E’ vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

TITOLO III – Disposizioni generali

Art. 21 – Orari

Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di orari di vendita nei mercati rionali, la fissazione degli orari di lavoro per l’esercizio di tutte le attività di commercio su area pubblica ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente è disposta con Ordinanza Sindacale.

Art. 22 – Modalità generali di esercizio di tutte le attività di vendita su aree pubbliche

E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla popolazione residente nell’area circostante nella quale è esercitata l’attività commerciale su area pubblica ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

Per motivi igienico sanitari e di decoro urbano il posteggio dovrà essere lasciato libero e sgombero da mezzi e immondizie e residui dell’attività commerciale entro un’ora dal termine dall’orario di vendita.

Ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs. n. 114/98, gli operatori su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D.Lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali del settore e nei regolamenti comunali.

Art. 23 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Ai sensi dell’art. 44, comma 3 bis, della L.R. n. 33/1999, in caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio da assegnare, in sostituzione di quello revocato, ha, di regola, la stessa superficie del precedente e viene individuato secondo i seguenti criteri:

1. nell’ambito dell’area di mercato, qualora vi siano disponibilità e non venga modificato il dimensionamento complessivo del mercato e il numero di posteggi in esso previsti;

2. nell’ambito delle zona commerciale su cui insiste il posteggio soppresso;

3. nell’ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè lo stesso posteggio non sia già stato messo a bando.

Nelle more del provvedimento di assegnazione del nuovo posteggio l’Amministrazione deve garantire all’operatore la possibilità di lavoro giornaliero, ai sensi del citato art. 44.

Il Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell’operatore fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico artistico e ambientale e per motivi di sicurezza stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 24 – Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione

Sono causa di decadenza della concessione di posteggio e della relativa autorizzazione le seguenti fattispecie:

1. se l’operatore non utilizza il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato, posteggio, raggruppamento o rotazione, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. In caso di assenza o impedimento temporanei del titolare, l’esercizio dell’attività è consentito a dipendenti, collaboratori o coadiutori;

2. per mancata attivazione entro mesi sei dal rilascio dell’autorizzazione – concessione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

3. in presenza di morosità superiori all’anno (due semestralità) riferita al pagamento dei canoni di concessione il cui obbligo decorre dal momento del rilascio di quest’ultima a nulla rilevando casi di sospensione dell’attività o mancato inizio entro i termini previsti;

4. se il titolare non risulti più provvisto dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998;

5. se da controlli effettuali dalla Polizia Municipale il titolo autorizzativo e/o la concessione risulti manomessa e/o contraffatta.

Le procedure per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione – concessione anche se formalmente certificata come “revoca” sono previste dalla normativa regionale e riguardano tutte le categorie commerciali ivi comprese quelle dei produttori agricoli, degli artigiani e degli altri esercenti operanti a qualsiasi titolo su area pubblica dentro e fuori mercato.

In caso di dichiarazioni di decadenza della autorizzazione – concessione causata da comportamenti irregolari del gestore, l’autorizzazione – concessione dovrà essere reintestata al titolare originario semprechè quest’ultimo, in caso di morosità, ripiani i debiti entro i sei mesi successivi. In caso contrario verrà dichiarata la decadenza definitiva della autorizzazione – concessione originaria.

Allo stesso titolare spetterà l’onere di verificare durante il periodo della gestione la regolarità nella corresponsione dei canoni da parte del gestore.

Sempre in caso di decadenza e sino a quando non viene reintestato il titolo non può essere attivato alcun procedimento di subingresso per cessione o gestione di azienda; in ogni caso non può essere avviato il procedimento di voltura se non dopo il rilascio del titolo definitivo all’avente causa.

Il titolare originario della concessione di posteggio potrà richiedere ai sensi dei legge se sono in corso provvedimenti da parte dell’Amministrazione che riguardano la concessione medesima.

Art. 25 – Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Il canone per le occupazioni di spazi e aree pubbliche, viene calcolato in base alle tabelle allegate al Regolamento COSAP, fatte salve le concessioni di posteggio all’interno dei mercati coperti e plateatici attrezzati, per i quali si applicano appositi canoni deliberati dall’Amministrazione Comunale.

Art. 26 – Normativa igienico sanitaria

Si intendono integralmente richiamate in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario, stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia con riferimento ai mercati e fiere prive di apposite aree attrezzate.

Art. 27 – Sanzioni

Fatta salva l’applicazione di sanzioni già previste in materia da leggi e regolamenti, chiunque non osservi i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche previsti dal presente regolamento è punito, ai sensi del comma 2 art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74, oltreché con l’applicazione di eventuali ed ulteriori sanzioni di carattere complementare o accessorio, nonché, in caso di particolare gravità o recidiva, di quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo.

La mancata disponibilità di uno dei documenti che devono essere esibiti al personale di vigilanza composta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29 comma 2 del D.Lgs. n. 114/98, fatta salva l’esibizione degli originali dei documenti medesimi entro le 24 ore successive alla contestazione, allo stesso organo di vigilanza, nel qual caso la somma viene ridotta ad un terzo rispetto a quella sopra prevista.

L’utilizzo di attrezzature di vendita di dimensioni superiori a quelle previste, nonché di attrezzature diverse da quelle previste come “strutture tipo”, comporta l’applicazione delle apposite sanzioni previste per la maggiore occupazione di suolo pubblico prive di concessione.

Ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs. n. 114/98, gli operatori su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D.Lgs. n. 114/98 e con quelle contenute nelle leggi regionali del settore e nei regolamenti comunali.

I provvedimenti di decadenza e/o revoca della concessione- autorizzazione, a qualsiasi titolo previsti, così come tutti gli altri provvedimenti di natura sanzionatoria, dovranno essere adottati dall’organo che ha rilasciato il titolo autorizzatorio.

Vengono fatte salve le prescrizioni di natura sanzionatoria previste nelle convenzioni stipulate con le Associazioni di operatori per l’autogestione dei servizi.

TITOLO IV – Norme transitorie e finali

CAPO I – Norme transitorie

Art. 28 – Riqualificazione dei mercati su strada

Entro un anno dalla data di esecutività del presente regolamento, i Municipi predispongono i piani di adeguamento dei suddetti mercati in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di Polizia Urbana, viabilità, igiene e sanità, nonché di quanto da ultimo approvato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 232/2004 e n. 119/2005.

Compatibilmente con i singoli piani di adeguamento è possibile concedere autorizzazioni – concessioni per il reintegro nell’organico dei mercati di cui sopra, ricorrendo alla medesima procedura concorsuale prevista periodicamente per i mercati su sede propria.

Entro 180 giorni dall’esecutività del presente regolamento, i Municipi stabiliscono, con atto del Consiglio Municipale, la dimensione dell’organico dei singoli mercati di competenza territoriale.

Art. 29 – Disciplina oraria settore rotazioni

La presente disciplina, limitatamente all’indicazione dell’inizio dell’attività lavorativa, si applica fino all’emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale recante gli orari per l’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica, applicabile anche al settore delle rotazioni.

L’attività di vendita per tutte le rotazioni non può avere inizio prima delle ore 7.00.

Sono consentiti, nell’ambito della stessa rotazione, cambi di turno che debbono, comunque, essere approvati dall’Amministrazione Comunale.

Al fine di coordinare tali operazioni ed assicurare il corretto avvicendamento degli operatori, evitando il reiterarsi incontrollato della presenza dello stesso operatore sul medesimo posteggio, l’Amministrazione si avvale della collaborazione delle Associazioni di categoria più rappresentative del commercio, che provvederanno a raccogliere le istanze degli interessati ed a trasmettere, per l’approvazione, all’Ufficio del Dipartimento VIII entro il 15° giorno del mese precedente il turno, comunicazione scritta dei cambi che si effettueranno mensilmente.

In ogni caso ciascun posteggio non potrà essere occupato settimanalmente dallo stesso operatore per più di due volte. Tale limitazione non si applica alle categorie degli urtisti, bibite e sorbetti, in considerazione dello specifico funzionamento.

L’occupazione del posteggio da parte di un operatore non autorizzato dal turno o al cambio è considerata abusiva e perseguita secondo le vigenti normative. Gli operatori della rotazione “Bibite e sorbetti” e urtisti potranno iniziare l’attività entro le ore 10.00.

Per le rotazioni e per i posteggi fuori mercato del settore non alimentare – merci varie, l’apertura dominicale e negli altri giorni festivi è disciplinata unitamente a quella del commercio fisso con Ordinanza Sindacale. In questo caso ad occupare il posteggio sarà l’operatore rotativo che, in base al turno di lavoro, ha occupato il sito il sabato o nel giorno antecedente la festività; in questo caso non è consentito ad altro operatore occupare il posteggio dopo le ore 8,30.

Gli eventuali cambi sono comunque assentiti, a condizione che le Associazioni rotative aderenti alle OO.SS. di categoria coordinino gli stessi comunicandoli all’Amministrazione, la quale deve ricevere la comunicazione scritta dei cambi che avverranno all’interno della stessa rotazione, entro il 15° giorno del mese precedente i turni. L’Ufficio competente, presso il Dipartimento VIII, che riceverà tale comunicazione proporrà, nel caso si riscontrassero difformità in ordine alle comunicazioni fatte, l’emanazione di apposito provvedimento di sospensione, nei limiti di un mese e da adottarsi nel primo periodo successivo utile, della possibilità di effettuare detti cambi alla rotazione eventualmente inadempiente. Tale disposizione non si applica agli urtisti, vista l’identica struttura utilizzata dagli operatori di questa categoria e la particolare tipologia merceologica.

Per le rotazioni merci varie ed i posteggi fuori mercato che ricadono nei Municipi I – II – III e XVII è possibile l’apertura domenicale e negli altri giorni festivi conformemente a quanto previsto per le rotazioni del settore alimentare e urtisti. Le prescrizioni non si applicano alle categorie Urtisti/Oggetto ricordo (A1, A2), per le quali il turno previsto è di 10 giorni continuativi comprese le domeniche ed i giorni festivi.

L’attività di vendita deve comunque terminare entro le ore 23, non potendo essere superiore alle tredici ore giornaliere.

L’orario di esercizio delle attività commerciali a posto fisso fuori mercato, fino all’emanazione della citata ordinanza, è equiparato a quello previsto per le rotazioni ed in particolare a quello previsto per le merci varie per le attività del settore non alimentare ed a quello previsto per le bibite e sorbetti per le attività del settore non alimentare.

CAPO II – Norme finali

Art. 30 – Nuove autorizzazioni

Considerato le peculiari caratteristiche della città di Roma, il livello di approvvigionamento garantito dall’attuale assetto della rete commerciale sia in sede fissa che su area pubblica, l’equilibrio esistente tra le diverse forme di distribuzione nonché le caratteristiche economiche del territorio per almeno quattro anni dall’approvazione del presente regolamento, e comunque fino all’approvazione di una diversa disciplina è inibito il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni per posteggi fuori mercato isolati non stagionali.

E’ altresì inibito il rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, per almeno quatto anni dall’approvazione del presente regolamento, e comunque fino all’approvazione di una diversa disciplina, per le medesime motivazioni sopra espresse.

Art. 31 – Procedure volte alla conversione della autorizzazioni cosiddette “anomale”

Le autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche che sono risultate incompatibili sia con la legge n. 112/91 e sia con il D.Lgs. n. 114/98, comunemente definite “anomale”, sono convertite dai Municipi competenti in base ai relativi posteggi individuati a seguito di apposita Conferenza di Servizi interna, con la procedura indicata nel presente articolo, mediante specifico provvedimento formale, tenendo conto altresì dei criteri previsti dalle deliberazioni della Giunta Comunale n. 103/2003 e n. 175/2003.

La Conferenza di Servizi si dovrà concludere con l’emissione di Determinazione Dirigenziale d’accoglimento o di rigetto della domanda, la quale, nel caso di esito positivo, sarà inviata al Municipio competente per territorio, darà avvio al rilascio dell’eventuale nuovo titolo autorizzativo e della correlata concessione per l’occupazione di suolo pubblico.

Ad integrazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 103/2003, per gli operatori che non hanno un posteggio già definito ma solo una zona o area comunque identificata (circolare esterna, delegazioni, suburbio, zona di Roma, ecc.) le Conferenze di Servizi convertono il titolo rilasciando la concessione di posteggio, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 103/2003, per il sito abituale di lavoro o per un sito comunque nell’ambito della stessa zona o area identificata nel vecchio titolo.

E’ consentito, per gli operatori di tali autorizzazioni, che non hanno prodotto domanda per la conversione a posto fisso, presentare richiesta, nel rispetto dei criteri già previsti dalle più volte richiamate deliberazioni, all’VIII Dipartimento e al Municipio dove è localizzato il posteggio o il sito abituale, nei termini di 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 32 – Norme per le ottimizzazioni di posteggi

Le Associazioni dei gruppi rotativi, rappresentati nelle OO.SS., hanno facoltà di presentare in due soli periodi dell’anno richieste in ordine a spostamenti o eventuali ottimizzazioni dei posteggi concessi. Le richieste dovranno pervenire entro il 31 gennaio ed entro il 31 agosto di ciascun anno.

L’Amministrazione esaminerà le richieste e potrà emanare i provvedimenti entro il 30 aprile ed il 30 novembre di ogni anno. Tali provvedimenti dovranno contenere gli spostamenti concessi a tutte le Associazioni dei gruppi rotativi richiedenti.

TITOLO V – Osservatorio

E’ istituito presso il Dipartimento VIII un Osservatorio del Commercio su Aree Pubbliche al fine di:
a) avere il quadro della situazione esistente, della sua evoluzione, delle caratteristiche e della efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;

b) dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;

c) definire obiettivi di riqualificazione e ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza.

Le informazioni occorrenti all’attività dell’Osservatorio sono acquisite dagli Uffici Comunali e attraverso rapporti con gli altri Enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Con successivo provvedimento del Dipartimento VIII sono nominati i componenti di tale Osservatorio.

Partecipano all’Osservatorio un rappresentante dell’Assessorato alle Politiche del Commercio e un rappresentante della Commissione Consiliare Commercio.