Il consumo sul posto è la possibilità concessa alle attività economiche diverse dalle somministrazioni di consentire ai propri clienti il consumo immediato dei cibi acquistati, all’interno dell’esercizio.
Si tratta di negozi di generi alimentari oppure di laboratori quali pizze al taglio, pasticcerie, rosticcerie, kebabbari che, pur rassomigliando agli esercizi di somministrazione, formalmente sono imprese di natura diversa, quali, appunto, esercizi di vicinato e/o laboratori. E’ una modalità consentita anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli (MISE 87473/2017).
Rispetto alle attività di somministrazione, le imprese di altro genere rispondono a normative e requisiti diversi, spesso meno stringenti: una pizzeria con SCIA di laboratorio (le classiche pizze al taglio), ad esempio, non sono soggette ai criteri di qualità, alla disciplina degli ambiti e non necessitano della presenza del preposto alla somministrazione.
L’esercizio di somministrazione, in generale, prevede requisiti e procedure più stringenti: pertanto, quando la legislazione si è arricchita dei vari decreti di liberalizzazione, di derivazione comunitaria, che ha consolidato la liceaità del consumo sul posto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto necessario marcare la differenza tra il consumo immediato dei prodotti alimentari che avviene in strutture di produzione e vendita, e la somministrazione vera e propria di bar, ristoranti e simili, al fine di salvaguardare la proporzionalità d’accesso all’attività.
Sommario
Il consumo sul posto: dove è possibile
Le imprese che possono offrire ai clienti la possibilità di consumare sul posto i prodotti in vendita sono i negozi alimentari, le imprese agricole e i laboratori alimentari, quali, ad esempio:
- pizze al taglio
- rosticcerie
- kebabbari
- pasticcerie
- panetterie
- enoteche
- piadinerie
- gelaterie
- cornettari
- attività di vendita per asporto
Il consumo può avvenire all’interno delle mura: la Regione Lazio (art. 5 co. 2 lett. e della L.R. 22/2019) sembra escludere la facoltà di allestire uno spazio attrezzato per il consumo sul posto in area esterna, privata o su suolo pubblico, mentre più possibilista si mostra il Ministero dello Sviluppo Economico (pareri 372321/2016 e 87473/2017).
Il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. di Roma Capitale dispone che agli esercizi commerciali diversi dalle somministrazioni “possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico funzionali all’esercizio dell’attività che comunque non costituiscono ampliamento della superficie di vendita o espositiva“. La possibilità di allestire uno spazio per il consumo sul posto è appesa al filo dell’interpretazione.
In ogni caso è necessario rispettare le prescrizioni comunali in termini di arredo urbano. Roma Capitale, con Deliberazione di Giunta Capitolina 193/2015, ha emanato il Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale, a cui attenersi nelle zone sottoposte a tutela.
Un caso a parte è quello degli agricoltori, che possono allestire uno spazio per il consumo sul posto sia in area aperta privata che su suolo pubblico.
Le differenze tra consumo sul posto e somministrazione
I requisiti professionali
Attività commerciali e laboratori non sono tenuti a rispettare i requisiti della somministrazione, compresa la presenza dei bagni per la clientela. Nel caso di SCIA da laboratorio non è necessario nemmeno il possesso dei requisiti professionali o la nomina di un preposto, mentre sono necessari in caso di attività commerciale. Se un laboratorio intende vendere anche prodotti alimentari non preparati sul posto (es. bevande) sarà necessario presentare anche SCIA commerciale e, di conseguenza, possedere i requisiti professionali.
Paradossalmente, pur non richiedendo il possesso dei requisiti professionali, l’esercizio di attività di laboratorio alimentare per due anni anche non consecutivi in un quinquennio, diventa titolo abilitante per l’esercizio della somministrazione.
Il servizio
Qualsiasi servizio assistito di somministrazione è escluso da parte di negozi e laboratori.
L’impresa non può cuocere i cibi appositamente per il consumo sul luogo, ma può riscaldare le pietanze già cotte per la vendita. Una pizza al taglio o una gastronomia che vende prodotti precotti, può, dunque, riscaldare gli stessi al momento della transazione, ma non può cuocere le materie prime o cibi semilavorati.
L’impresa può riscaldare i cibi per il consumo al momento, ma non può trasformare né cuocere le materie prime o i cibi semilavorati in vendita, appositamente per il cliente.
L’impresa può completare la cottura del pane surgelato per la vendita al pubblico.
L’impresa può sporzionare i cibi e posizionarli in piatti o vaschette.
L’impresa può mettere a disposizione della clientela proprie stoviglie, sia usa e getta che lavabili, purché eviti qualsiasi forma di apparecchiatura, lasciando agli avventori il compito di organizzarsi con quanto fornito dall’attività.
Arredi e strumenti
L’arredamento a disposizione della clientela è un elemento fondamentale di distinzione tra consumo sul posto e somministrazione.
Secondo le indicazioni del MISE, negli esercizi di vendita e nei laboratori sono off-limit le apparecchiature per le bevande alla spina e le macchine industriali per il caffè, tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione.
E’ ammessa la presenza contemporanea di sedute e di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, per l’utilizzo da parte della clientela.
Tuttavia tavoli e sedie non devono essere abbinabili: non nel senso che la collocazione sia fisicamente separata (in tal senso i clienti potrebbero abbinarli spostandoli), ma nel senso che l’utilizzo congiunto della seduta e del piano d’appoggio non deve risultare normalmente possibile.
Ciò è possibile, ad esempio, scegliendo elementi di arredo di diverse altezze: in questo modo i clienti potranno consumare gli alimenti da seduti (ma non al tavolo), ovvero appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).
La normativa di riferimento
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228
Comma aggiunto dall’art. 30 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e così modificato dall’art. 13 del presente decreto, come sostituito dall’art. 1, comma 499, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 4 co. 8-bis: In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonchè il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 3 co. 1: …le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
…
f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Art. 4 co. 2-bis: E’ comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 [panifici] l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Ministero dello Sviluppo Economico
Parere 153565 del 23 settembre 2013: Attività di produzione di pane – Occupazione con tavolini di suolo pubblico antistante il locale
Parere 146342 del 19 agosto 2014: Attività di vendita con il consumo sul posto – Richiesta parere
Parere 212733 del 1 dicembre 2014: Consumo sul posto da parte di un’attività artigianale
Parere 174884 del 29 settembre 2015: Quesito in materia di consumo sul posto per le imprese artigiane
Parere 372321 del 28 novembre 2016: Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Parere AS1316 – Distorsioni concorrenziali nel settore della vendita di alimenti e bevande con consumo sul posto
Consiglio di Stato
Sentenza 2280/2019 dell’8 aprile 2019 – Ricorso in appello di Giulia 39 Srl contro Roma Capitale.
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