Numero della legge: 22
Data: 6 novembre 2019
Numero BUR: 90
Data BUR: 07/11/2019

Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla L.R. 27 dicembre 2019 n. 28.

Sommario

CAPO I – Disposizione generali

SEZIONE I – Principi generali

Art. 1 – Finalità e oggetto

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente, detta disposizioni in materia di commercio per:

a) valorizzare e sostenere il commercio, anche attraverso la promozione delle reti di imprese tra attività economiche e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle botteghe d’arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione nonché degli esercizi di vicinato;

b) favorire l’integrazione e l’adeguamentodegli strumenti urbanistici generali e di quelli attuativi relativi alla localizzazione delle strutture distributive, garantendo l’equilibrio territoriale tra le diverse funzioni e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non comportino ulteriore consumo di suolo;

c) semplificare le procedure, favorendo l’unitarietà dei processi decisionali, nell’ambito di applicazione dei principi e delle norme europee e statali in materia di procedimento amministrativo, modulistica, tempi di durata e trasparenza delle fasi procedurali;

d) promuovere e sostenere i processi di innovazione tecnologica con particolare riferimento alle micro e piccole imprese;

e) tutelare i consumatori con un’appropriata comunicazione sui prezzi, sulle loro modalità di comunicazione, sull’implicazione dei prodotti sulla salute e su ogni possibile forma e stile di consumo responsabile;

f) favorire lo sviluppo e l’adozione di formule commerciali innovative, nonché maggiore flessibilità nell’adeguamento dell’offerta alle mutate esigenze e modalità di consumo, anche consentendo in modo semplificato l’esercizio di attività congiunte tra settori diversi;

g) promuoverela qualificazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore;

h) favorire, con la collaborazione degli enti locali e delle istituzioni statali, ogni forma di legalità e di contrasto all’abusivismo nel rispetto degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro;

i) favorire,anche attraverso strumenti di finanza di progetto o processi di natura associativa privata, pubblica o mista, la messa in rete dei mercati su aree pubbliche e la loro riorganizzazione ed evoluzione;

l) promuovere la concertazione come metodo di relazione con enti locali, organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, organizzazioni dei lavoratori e associazioni dei consumatori al fine di perseguire una partecipazione attiva da parte di tutti i soggetti del territorio;

m) favorire il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica mediante l’aumento del numero delle rivendite e l’ampliamento delle superfici espositive e di vendita, facilitare l’accessibilità del servizio nei piccoli comuni, nelle aree montane e rurali, promuovere lo sviluppo del servizio anche ai fini turistici e culturali del territorio, favorire il mantenimento del pluralismo della stampa per la salvaguardia della libertà di espressione e l’effettività del diritto all’informazione;

n) individuare misure dirette a promuovere la protezione degli animali di affezione nell’ambito delle attività finalizzate al commercio degli stessi, favorendo altresì le attività di adozione di animali randagi e di quelli invenduti;

o) favorire il commercio di prodotti frutto di attività di riciclo, riuso, recupero e rigenerazione di materiali e beni nonché di prodotti sfusi e alla spina al fine di ridurre l’impatto ambientale della produzione dei rifiuti e i relativi costi economici e sociali di smaltimento;

p) sostenere il commercio equo e solidale ovvero le attività dell’altra economia quale modello di sviluppo di un commercio fondato sulla sostenibilità ambientale e la solidarietà sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina:

a) il commercio in sede fissa, le forme speciali di vendita e le reti di imprese tra attività economiche;

b) il commercio su aree pubbliche nonché i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche;

c) il commercio all’ingrosso;

d) la vendita e la diffusione della stampa quotidiana e periodica;

e) la somministrazione di alimenti e bevande;

f) il commercio di animali di affezione.

Art. 2 – Motivi imperativi di interesse generale

1. L’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, può trovare condizioni e limiti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale, in particolare agli articoli 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Art. 3 – Ripartizione delle funzioni

1. Le funzioni e i compiti amministrativi nelle materie disciplinate dalla presente leggesono ripartite tra la Regione e i comuni secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

2. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma Capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande concernenti:

a) il commercio su aree pubbliche, secondo quanto previsto dall’articolo 52,comma 2;

b) i mercati all’ingrosso, secondo quanto previsto dagli articoli 61, comma 6, e 64, commi 2 e 5;

c) i centri commerciali all’ingrosso non alimentare, secondo quanto previsto dall’articolo 63, comma 2;

d) la somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2.

Art. 4 – Regolamenti di attuazione

1. In attuazione e integrazione della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, fatta salva la potestà regolamentare degli enti locali, sono disciplinati, oltre alle modalità e ai requisiti per l’attribuzione dell’attestazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), in particolare:

a) per le attività commerciali in sede fissa e per le forme speciali di vendita di cui al capo II:

1) i criteri, i requisiti e le modalità per lo sviluppo, l’insediamento e l’adeguamento delle attività commerciali di cui all’articolo 19, comma 1;

2) le procedure semplificate ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per l’apertura e l’ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture ai sensi degli articoli 25, comma 7 e 26, comma 11, lettera b);

3) le modalità, i criteri e i requisiti per l’istituzione dei punti ai sensi dell’articolo 26, comma 11, lettera c);

4) le procedure e i termini relativi allo svolgimento della conferenza di servizi unica nel caso di insediamento di medie o grandi strutture di vendita a seguito di variante urbanistica, ai sensi dell’articolo 27, nonché le modalità di raccordo tra le strutture regionali ai fini dell’espressione del parere;

5) le modalità con cui effettuare il consumo sul posto degli alimenti negli esercizi di vicinato;

b) per le attività commerciali su aree pubbliche di cui al capo III:

1) i requisiti e le modalità per l’individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica e le iniziative per la relativa promozione e valorizzazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4;

2) i criteri regionali per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 52;

3) le modalità con cui effettuare il consumo sul posto ai sensi dell’articolo 42, comma 5;

c) relativamente al commercio all’ingrosso di cui al capo IV:

1) la specificazione dei requisiti e dei servizi complementari nonché dei parcheggi dei centri commerciali all’ingrosso non alimentare ai sensi dell’articolo 63, comma 2;

2) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione, anche prevedendo una adeguata dotazione di parcheggi, e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, ivi inclusi quelli relativi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al servizio igienico sanitario e ai servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettere a), d) ed e);

3) i criteri e le modalità per l’attribuzione della valenza regionale, metropolitana o provinciale dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera b);

4) le modalità e i tempi per l’adeguamento dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari esistenti ai requisiti previsti dal regolamento stesso, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera c);

d) relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al capo VI, gli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni, ad esclusione di Roma capitale, nell’adozione dei relativi atti di regolamentazione del settore, ai sensi dell’articolo 77, comma 1.

Art. 5 – Ambito di applicazione e settori esclusi

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività commerciali come individuate all’articolo 1, comma 2.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modifiche;

c) agli imprenditori agricoli che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche;

d) ai produttori agricoli non tenuti all’iscrizione al registro delle imprese, all’infuori di quelli che esercitano, previa concessione, esclusivamente l’attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;

e) alle imprese artigiane iscritte all’albo di cui alla normativa vigente in materia, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni e servizi di propria produzione, di quelli accessori e per la vendita e il consumo sul posto, nei medesimi locali, degli alimenti prodotti, nonché per la fornitura al committente dei beni necessari all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

f) alle imprese industriali per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni da esse prodotti;

g) ai teatri e ai cinema per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all’interno dei propri locali, nel limite massimo del 25 per cento della superficie disponibile e purché gli spazi ricavati, dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte nonché dell’ingegno, a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi delle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche;

m) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all’uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti esclusivamente l’oggetto della loro attività;

o) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno di strutture ricettive, qualora dedicate esclusivamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva medesima in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

p) ai quartieri fieristici, per lo svolgimento di attività commerciali accessorie alle attività fieristiche e aperte al pubblico, nel limite massimo del 10 per cento del totale della superficie espositiva del quartiere medesimo.

SEZIONE II – Disposizioni comuni

Art. 6 – Requisiti di onorabilità e requisiti professionali

1. Ai fini della tutela del consumatore, all’esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 59/2010 e successive modifiche.

2. L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, destinati all’alimentazione umana, sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 59/2010.

Art. 7 – Formazione e aggiornamento

1. La Regione, al fine di favorire il conseguimento dei requisiti di cui all’articolo 6, riconosce specifici corsi professionali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta degli assessori competenti in materia di formazione professionale e di commercio, sono definite, nel rispetto dell’articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, le materie di insegnamento e la durata dei corsi di cui al comma 1 nonché i requisiti relativi ai soggetti idonei di cui al comma 3.

3. Allo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si provvede mediante stipula di apposite convenzioni con soggetti idonei. A tal fine sono considerati in via prioritaria le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti.

4. La Regione può sostenere la partecipazione ai corsi di cui al comma 3 nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 109.

5. La Regione, inoltre, può riconoscere specifici corsi professionali di aggiornamento e riqualificazione e sostenerne la partecipazione, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4. In tal caso i soggetti affidatari sono individuati mediante avviso pubblico.

Art. 8 – Centri di assistenza tecnica

1. La Regione promuove a livello metropolitano, provinciale e regionale l’attività svolta dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) allo scopo di favorire, anche attraverso l’assistenza diretta alle imprese nella fase costitutiva delle stesse, le iniziative volte a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale e di innovazione dei sistemi aziendali.

2. I CAT svolgono, alle medesime condizioni e in favore di tutte le imprese che le richiedano, a prescindere dall’appartenenza o meno alle associazioni di categoria che li hanno costituiti, attività di assistenza tecnica, di progettazione, di formazione e di aggiornamento in materia di:

a) innovazione tecnologica e organizzativa;

b) gestione economica e finanziaria di impresa;

c) accesso ai finanziamenti, anche europei;

d) sicurezza e tutela dei consumatori;

e) tutela dell’ambiente;

f) igiene e sicurezza sul lavoro;

g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, anche con riferimento alle buone prassi gestionali ed etico-sociali;

h) urbanistica commerciale;

i) assistenza e consulenza alle imprese relativamente alle procedure amministrative per l’accesso all’attività e per lo svolgimento della stessa;

l) formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori;

m) altre materie eventualmente previste dal loro statuto.

3. I CAT sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali delle imprese del commercio caratterizzate da una rilevante presenza sul territorio e rappresentate nei consigli provinciali delle CCIAA e che dispongono di un’adeguata struttura organizzativa nonché di sedi decentrate.

4. Possono altresì partecipare ai CAT, anche in fase di costituzione:

a) le CCIAA e le loro aziende speciali;

b) i consorzi e le cooperative di garanzia fidi;

c) gli enti, pubblici o privati, aventi esclusiva o prevalente finalità di sviluppo, promozione e ricerca in campo economico ed imprenditoriale.

5. I CAT sono accreditati presso la Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e annualmente trasmettono alla Regione una relazione sull’attività svolta.

6. La Regione e gli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, possono avvalersi dei CAT al fine di facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, nell’ottica del miglioramento e della qualificazione della rete distributiva e della diffusione delle reti di imprese. In tal caso, la Regione sostiene l’attività dei CAT mediante la concessione di contributi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 5 e nell’ambito degli interventi per la promozione delle reti di imprese, nei limiti delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 109, comma 1.

Art. 9 – Tutela delle condizioni di lavoro e pari opportunità

1. Nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e gli accordi sindacali di secondo livello, territoriali e aziendali.

2. Alle attività di concertazione locale previste nella presente legge partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. 81/2015, e i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie.

3. Nei luoghi di lavoro del commercio è assicurata la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità deve essere tenuto presente nella formulazione e nell’attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività.

Art. 10 – Cultura della legalità

1. La Regione promuove iniziative volte a contrastare l’abusivismo commerciale, le pratiche illegali e le infiltrazioni criminali nel tessuto produttivo regionale attraverso interventi finalizzati a rendere più efficaci le misure di controllo sul territorio nonché azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, in particolare:

a) promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa con i Comuni, le reti di imprese di cui all’articolo 15, comma 1, lettera r), le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), le organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), le associazioni dei consumatori di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e) e le competenti Prefetture – Uffici territoriali del Governo, per il rafforzamento dei controlli e l’attivazione di mezzi e misure di dissuasione nelle aree maggiormente caratterizzate dall’abusivismo commerciale e dalla illegalità diffusa;

b) sostiene, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori, di cui alla lettera a), nell’ambito delle misure destinate allo sviluppo di politiche a favore dei consumatori di cui alla normativa regionale vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l’avvio di azioni e progetti di educazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti;

c) stabilisce, con il regolamento di cui all’articolo 4, le modalità e i requisiti per l’attribuzione alle attività commerciali disciplinate dalla presente legge di un’attestazione che ne riconosca l’impegno a sostenere e a rispettare i contratti collettivi, gli accordi territoriali e le norme relative alla tutela dei lavoratori nonché la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini.

Art. 11 – Recupero e redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale

1. La Regione riconosce, valorizza e promuove le iniziative e le attività finalizzate al recupero e alla redistribuzione di eccedenze, sprechi alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale, secondo le finalità e quanto previsto dalla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e successive modifiche e in coerenza con le iniziative statali e europee in materia di contrasto alla povertà alimentare.

2. Al fine di promuovere e sostenere l’attuazione delle iniziative per favorire la cessione gratuita di prodotti, la Regione sottoscrive accordi o protocolli d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare, farmaceutico e non alimentare, con i Comuni, gli enti e le società da essi controllati, i mercati all’ingrosso e i centri agroalimentari, le CCIAA, gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità e soggetti donatari di cui alla L. 166/2016.

3. La Regione incentiva inoltre progetti di prossimità promossi dai Comuni per la creazione di reti territoriali di solidarietà e per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo promuove e sostiene altresì iniziative per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi informatici, applicazioni e/o piattaforme web finalizzati ad agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari.

4. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, la Regione promuove campagne informative e di comunicazione, anche in collaborazione con i soggetti coinvolti, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell’impatto sull’ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi, e di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.

5. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del piano dei rifiuti, la Regione stipula accordi o protocolli d’intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l’asporto dei propri avanzi di cibo. La Regione incentiva, anche attraverso l’adozione di protocolli, la redistribuzione delle eccedenze alimentari in occasione di eventi e iniziative.

6. La Regione promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all’educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell’accesso al cibo e più in generale sul consumo responsabile.

Art. 12 – Vivibilità e sicurezza delle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale legati all’intrattenimento notturno

1. La Regione promuove iniziative per incentivare la vivibilità e la sicurezza delle aree cittadine maggiormente interessate da fenomeni di degrado sociale legati all’intrattenimento notturno e individuate dai Comuni, sostenendo iniziative volte a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, incrementando i livelli di sicurezza di tali aree, promuovendo iniziative di informazione e prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell’abuso di alcool e di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza.

2. Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione coinvolge i Comuni, le associazioni di categoria, gli operatori del settore degli esercizi di somministrazione e dei locali di intrattenimento da ballo e spettacolo, le istituzioni scolastiche e le università, le associazioni e i comitati territoriali per l’organizzazione di attività e campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione. La Regione incentiva la formazione e la diffusione di buone prassi e forme di attiva collaborazione.

3. La Regione promuove, inoltre, progetti e protocolli di intesa volti a migliorare le condizioni di vivibilità e sicurezza delle aree di cui al comma 1 e a lavorare sulla prevenzione attraverso iniziative quali campagne informative, distribuzione di alcool test, progetti di rafforzamento degli strumenti di controllo, strumenti per controllare il rispetto dei limiti relativi all’inquinamento acustico, iniziative di formazione per gli operatori del settore.

4. La Regione, tra le azioni di cui al comma 3, promuove, in particolare, iniziative volte a prevenire le molestie sessuali e gli episodi di violenza.

Art. 13 – Sportello unico per le attività produttive

1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e all’articolo 25 del d.lgs. 59/2010, è l’unico punto di accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, la realizzazione, l’avvio, l’ampliamento, il trasferimento, la cessione, la concentrazione e l’accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate dalla presente legge. Al SUAP si riferiscono gli interessati per ottenere una risposta unica e tempestiva in sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento.

2. L’accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’ articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche.

3. Ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), i soggetti interessati possono avvalersi dell’agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4. A seguito dell’avvio delle procedure abilitative su base telematica e con modulistica unificata adottata a livello regionale, la Regione censisce periodicamente i dati relativi allo sviluppo qualitativo e quantitativo dei settori disciplinati dalla presente legge, individuando i livelli di servizio offerti nei diversi ambiti territoriali, anche ai fini del miglioramento della rete distributiva nel suo complesso e dello sviluppo di eventuali misure di supporto.

5. Al fine di uniformare i procedimenti amministrativi a livello regionale, la Regione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, del sistema informatico di gestione del commercio anche a supporto delle amministrazioni locali.

Art. 14 – Osservatorio regionale sul commercio

1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di commercio l’Osservatorio regionale sul commercio, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati e di informazioni finalizzati a monitorare lo sviluppo e l’innovazione del settore, al fine di definire gli interventi e le iniziative per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, tra cui, in particolare, la trasparenza del mercato, la valorizzazione del commercio di vicinato e dei servizi nelle aree svantaggiate, il pluralismo delle tipologie distributive, anche attraverso la promozione di forme aggregative quali le reti di imprese, la modernizzazione e l’evoluzione dell’offerta;

b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli interventi e delle iniziative adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge;

c) realizzazione di indagini, studi e ricerche, convegni e seminari sulle attività disciplinate dalla presente legge e sull’evoluzione della rete distributiva anche in relazione ai rapporti con i settori connessi quali la logistica, il trasporto, la trasformazione dei prodotti e la programmazione e tutela del territorio;

d) elaborazione di report annuali sugli esercizi commerciali che hanno cessato l’attività ed analisi dei settori in crisi al fine di adottare iniziative a sostegno dei settori merceologici maggiormente in difficoltà.

2. L’Osservatorio, di durata biennale, rinnovabile, è costituito con decreto dal Presidente della Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con propria deliberazione la composizione dell’Osservatorio e le modalità del suo funzionamento.

4. L’Osservatorio esercita le proprie funzioni anche in collaborazione, tra gli altri, con università, centri di ricerca e istituzioni economiche e avvalendosi dei dati della piattaforma digitale regionale di cui all’articolo 3 ter della legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 (Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali), anche ai fini della uniformità e semplificazione dei procedimenti amministrativi a livello regionale.

5. L’Osservatorio trasmette ogni anno alla direzione regionale competente per materia una relazione sullo stato e l’evoluzione della rete commerciale e distributiva regionale.

CAPO II – Disciplina delle attività commerciali in sede e forme speciali di vendita

SEZIONE I – Disposizioni comuni

Art. 15 – Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:

a) commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. L’attività commerciale al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, ovvero ad entrambi;

b) commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, quali esercenti attività industriali, artigianali, agricole ed alberghiere ed in genere esercenti un’attività di produzione di beni e servizi, o ad altri utilizzatori in grande, quali comunità, convivenze, cooperative tra consumatori e loro consorzi, enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della propria attività, associazioni e circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). Tale commercio può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

c) organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi nonché quelle firmatarie, a livello nazionale, di contratti collettivi di settore;

d) organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni sindacali firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi e del contratto collettivo territoriale;

e) associazioni dei consumatori, le associazioni facenti parte del Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU), di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2016, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) e successive modifiche;

f) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi, scale, corridoi e simili nonché dell’area scoperta destinata alla sola esposizione delle merci;

g) superficie lorda di pavimento, la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio;
[Lettera abrogata dall’articolo 7, comma 30, lettera a), della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28]

h) esercizi di vicinatogli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e a 250 metri quadrati negli altri comuni;

i) medie strutture di venditagli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 150 e 1.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e tra 250 e 2.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

l) grandi strutture di venditagli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture di vendita, di cui alla lettera i);

m) tipologie delle medie e grandi strutture di vendita, la suddivisione delle stesse, in relazione ai settori merceologici per i quali sono autorizzate all’esercizio, in:

1) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

2) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;

n) centro commercialeuna media o grande struttura di vendita consistente in un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati sulla base di un progetto unitario all’interno di un’unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente;

o) centro commerciale integrato, un centro commerciale realizzato sulla base di un progetto unitario all’interno di un’unica struttura edilizia con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, la cui prevalente destinazione commerciale è integrata da servizi all’utenza, anche pubblici, diversi da quelli esclusivamente relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive, servizi pubblici, studi medici e professionali, attività di intermediazione;

p) area commerciale integrata, un centro commerciale in cui più esercizi commerciali al dettaglio, anche integrati da servizi all’utenza, compresi quelli pubblici diversi da quelli relativi alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande, quali attività artigiane, di intrattenimento, cultura e svago, sportive e servizi pubblici, sono collocati all’interno di una pluralità di strutture edilizie, a prevalente destinazione commerciale o meno, sulla base di un progetto che presenti infrastrutture e servizi gestiti unitariamente e che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;

q) superficie di vendita di un centro commerciale, la superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, compresi i box di vendita situati sui percorsi. Ai fini della programmazione urbanistico-edilizia, il centro commerciale è considerato media o grande struttura di vendita a seconda della consistenza della sua superficie di vendita così come definita;

r) rete di imprese tra attività economiche, un’aggregazione di attività economiche su strada composte in particolare da imprese, attive ed iscritte al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati, esclusivamente se considerati nella loro unitarietà, ad esclusione dei centri commerciali, sviluppatisi nel tempo, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni, anche senza programmazione unitaria, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma associata e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketinge di qualificazione e tutela di contesti urbani;

s) distretti economici urbani (DEU), gli ambiti territoriali individuati dai comuni, singoli o associati, o dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio in sede fissa, dei servizi turistici e di accoglienza, ovvero da entrambi, identificabili quali polarità produttive e commerciali attrattive, caratterizzati o caratterizzabili da un’offerta integrata sul piano della distribuzione commerciale ed espressione di una comunità locale, innanzitutto di imprenditori, capace di integrare al fattore produttivo e commerciale gli elementi economici, infrastrutturali, culturali e sociali peculiari del territorio;

t) rete di filiera, la rete di imprese tra attività economiche costituita, anche tra più comuni o municipi, da una molteplicità di attività economiche appartenenti alla medesima specializzazione merceologica e/o di attività ovvero da una molteplicità di attività economiche che, anche se appartenenti a specializzazioni merceologiche e/o attività diverse, sono organizzate sulla base di un progetto integrato di filiera per la valorizzazione e la promozione dell’offerta e/o del territorio;

u) distretto economico territoriale, l’insieme costituito da due o più reti che rappresenti un ambito urbano e/o territoriale omogeneo, identificabile quale polarità attrattiva capace di integrare al fattore commerciale e produttivo gli elementi culturali, sociali, turistici e infrastrutturali peculiari del medesimo territorio; possono farne parte anche le forme associative di natura culturale, sportiva, ambientalistica, turistica e sociale, quali specifiche espressioni degli ambiti territoriali individuati;

v) outletesercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, di centro commerciale integrato o di area commerciale integrata, dove si esercita la vendita al dettaglio, a prezzi scontati, in via diretta da parte delle imprese industriali o dei produttori titolari del marchio ovvero, indirettamente, attraverso imprese commerciali, di prodotti non alimentari fuori produzione, per i quali, tramite idonea documentazione, è possibile risalire alla data dell’ultima serie prodotta, che presentino lievi difetti non occulti, di fine serie, rimanenze di magazzino invendute relative almeno alla precedente stagione, prototipi/campionari;

z) esercizi temporanei in sede fissa (temporary store), i locali dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari. Negli esercizi temporanei in sede fissa può essere esercitata la vendita al pubblico per un periodo non superiore a trenta giorni o in occasioni di feste, manifestazioni promozionali, convegni o comunque riunioni straordinarie di persone per il periodo coincidente con l’evento, previo possesso, da parte dell’organizzatore della vendita o di suo preposto, dei requisiti di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010, e della titolarità, in caso di vendita temporanea oltre i venti giorni, di un’attività di vendita non temporanea, a garanzia del consumatore. In ogni caso l’organizzatore della vendita consente, attraverso un’adeguata informazione e organizzazione, l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente per la tutela dei consumatori;

aa) condivisione di sede commerciale, la condivisione di locali per più attività commerciali, anche di settori merceologici diversi, tra più soggetti con titoli abilitativi indipendenti tra loro, finalizzata alla condivisione di costi e servizi;

bb) accorpamentol’ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura mediante l’aggiunta delle superfici di vendita di medie o grandi strutture preesistenti e contigue sul piano edilizio, operanti da almeno tre anni e facenti capo a uno stesso titolare;

cc) concentrazionela riunione in una nuova media o grande struttura di vendita, di medie e grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune e facenti capo a uno stesso titolare, nei limiti di superficie previsti per le rispettive tipologie;

dd) settori merceologici, i settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero entrambi, con riferimento ai quali può essere esercitata l’attività di commercio al dettaglio;

ee) prodotti almeno della stagione precedente, i prodotti che siano già stati posti sul mercato almeno l’anno precedente a quello della messa in vendita, così come risultante da appositi listini aventi data certa ed annualmente pubblicizzati dai titolari dei marchi registrati;

ff) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

gg) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

hh) reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche;

ii) commercio equo e solidale, l’attività di cui all’articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 20 (Disposizioni per la diffusione dell’altra economia nel Lazio).

Art. 16 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, l’apertura domenicale e festiva e la chiusura infrasettimanale di mezza giornata sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.

2. I Comuni, ai sensi della normativa statale vigente, possono prevedere eventuali limiti adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali, esclusivamente se connessi alla tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2.

3. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all’informazione.

Art. 17 – Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti direttamente esposti al pubblico, nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell’esercizio, negli scaffali o sui banchi di vendita ovvero ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l’uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l’individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico.

2. Nel caso di prodotti d’arte, di antiquariato e di oreficeria, si ritiene rispettato l’obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall’interno dell’esercizio e non dall’esterno.

3. Nel periodo necessario all’allestimento delle vetrine è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti al pubblico per un tempo massimo non superiore a ventiquattro ore.

4. È sufficiente l’uso di un unico cartello nel caso di esposizione di prodotti con lo stesso prezzo nel medesimo espositore. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. Ai prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è impresso in maniera chiara, con caratteri ben leggibili e ben visibile al pubblico, non si applicano le disposizioni previste al comma 4.

6. Durante il periodo delle vendite di liquidazione di cui all’articolo 33 nonché delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali di cui all’articolo 34 il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei prodotti in saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 18 – Comunicazioni relative all’esercizio delle attività commerciali

1. Sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, entro sessanta giorni dal loro verificarsi:

a) la sospensione dell’attività per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) la nomina di un nuovo legale rappresentante del soggetto titolare dell’azienda;

c) la variazione della denominazione o della ragione sociale dell’attività commerciale;

d) le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte;

e) la cessazione dell’attività commerciale.

SEZIONE II – Criteri per lo sviluppo del commercio in sede fissa

Art. 19 – Criteri regionali per la programmazione e lo sviluppo del commercio in sede fissa

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, gli indirizzi per lo sviluppo del settore e l’insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento:

a) alla definizione dei requisiti qualitativi finalizzati all’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e relativi ai seguenti aspetti:

1) sostenibilità sociale degli insediamenti;

2) rispetto del ciclo integrato dei rifiuti e gestione ecosostenibile della struttura;

3) classificazione energetica;

4) utilizzazione di fonti rinnovabili di energia;

b) alla definizione dei criteri e dei requisiti urbanistici ed edilizi relativi alle caratteristiche degli accessi veicolari, pedonali, compresi quelli per i portatori di handicap, alle caratteristiche della viabilità di accesso e di deflusso, delle reti infrastrutturali con particolare riferimento ai raccordi viari e alle intersezioni viarie in modo da prevenire o attenuare fenomeni di congestione del traffico, nonché alle caratteristiche e quantità dei parcheggi pertinenziali richiesti per diverse tipologie di strutture di vendita, incentivando quelli dotati di colonnine elettriche, tenuto anche conto dei diversi settori merceologici, delle aree di sosta per carico e scarico merci e di stoccaggio e consegna dei rifiuti ingombranti e dei collegamenti di trasporto pubblico esistenti;

c) fermo restando il rispetto del soddisfacimento degli standard urbanistici relativi ai parcheggi a suo tempo richiesti per i fabbricati esistenti all’interno delle zone territoriali omogenee A e B di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), alla definizione di criteri e modalità di reperimento, totale o parziale, degli eventuali ulteriori standard urbanistici relativi ai parcheggi, anche attraverso modalità alternative di trasporto o la monetizzazione degli stessi, nel caso di avvio di attività di vendita al dettaglio nei medesimi fabbricati;

d) alla definizione dei criteri e degli indirizzi per l’individuazione delle zone o delle aree idonee all’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, attraverso l’adeguamento, ove necessario, da parte dei Comuni singoli o associati, degli strumenti di pianificazione urbanistica, con esclusione di quelli approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ovvero approvati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) nel caso in cui siano già localizzate le aree con destinazione commerciale per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, tenuto conto dei limiti e delle condizioni per le trasformazioni e l’ulteriore consumo di suolo, nonché dell’individuazione delle misure compensative atte a rendere sostenibili gli insediamenti medesimi;

e) a specifiche disposizioni atte a disciplinare l’esercizio di attività commerciali nei centri storici, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano, nonché a garantirne la sostenibilità sociale ed a favorire il contrasto a fenomeni di abbandono;

f) alla definizione dei requisiti e criteri per l’individuazione degli standard urbanistici nei casi di apertura, trasferimento o ampliamento di attività commerciali al dettaglio, conformi agli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici e nelle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 sono subordinati alla corresponsione di un contributo straordinario ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera d ter) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ovvero dell’articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Nel caso in cui il regolamento di cui al comma 1 incrementi, all’interno delle zone territoriali omogenee di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968, gli standard urbanistici per le attività commerciali al dettaglio, tale incremento non si applica laddove vi siano strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge o quando sia intervenuto, alla medesima data, un atto deliberativo propedeutico alla loro definizione.

Art. 20 – Regolamentazione comunale sul commercio in sede fissa

1. I Comuni o le loro forme associative, in base a quanto stabilito dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 1, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, adeguano, ove necessario, i propri regolamenti e gli strumenti e i programmi di pianificazione urbanistica, stabilendo in particolare:

a) le modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi fissati dalla Regione, tenendo, inoltre, conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, del traffico, dell’inquinamento acustico e ambientale, delle aree verdi e del corretto utilizzo degli spazi pubblici e di uso pubblico;

b) i criteri per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita e la relativa destinazione d’uso commerciale specifica;

c) l’individuazione di ambiti omogenei, all’interno dei quali possono essere posti limiti di insediamento di nuove attività, per la salvaguardia di vincoli ambientali e paesaggistici, in coerenza con le prescrizioni di cui ai Piani territoriali paesistici (PTP) vigenti e al Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) adottato ovvero approvato, la sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, la mobilità, nonché la vivibilità di tali aree necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione;

d) l’individuazione di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

e) i criteri e gli indirizzi per il riuso e il recupero delle strutture esistenti e la riqualificazione delle aree di insediamento commerciale inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, nonché per lo sviluppo di programmi di salvaguardia e riqualificazione dei centri storici.

2. L’adeguamento di cui al comma 1 degli strumenti urbanistici vigenti è approvato con le procedure di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche ove comporti variante allo strumento urbanistico. Diversamente, l’adeguamento è approvato con le procedure previste dagli articoli 1 e 1bis della L.R. 36/1987.

3. I Comuni possono adottare specifiche prescrizioni e limiti per regolamentare l’esposizione delle merci nelle vetrine dei negozi ovvero all’esterno di essi, con particolare riferimento ai prodotti alimentari, nonché per l’installazione di insegne e pannelli luminosi, ai fini di tutela del decoro urbano e per prevenire situazioni di degrado.

Art. 21 – Inadempimento da parte dei Comuni

1. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 19, comma 1, in caso di mancato adeguamento da parte dei Comuni ai sensi dell’articolo 20 si applicano i criteri, le procedure e le modalità per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, stabiliti con la presente legge e con il regolamento di cui all’articolo 19, comma 1, nel rispetto degli strumenti urbanistici e territoriali vigenti.

SEZIONE III – Tipologie degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e procedimenti amministrativi

Art. 22 – Tipologie di esercizi commerciali

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio in sede fissa si articola in:

a) esercizi di vicinato;

b) medie strutture di vendita;

c) grandi strutture di vendita.

Art. 23 – Misure per la semplificazione dei procedimenti

1. I Comuni o le loro forme associative, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nonché dei propri strumenti urbanistici, provvedono a rendere contestuali i procedimenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio degli immobili con quelli relativi alle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle superfici delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 24 – Procedimenti relativi agli esercizi di vicinato

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede, dell’ampliamento della superficie di vendita e della modifica qualitativa e quantitativa del settore merceologico degli esercizi di vicinato i soggetti interessati presentano la SCIA, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Le attività dichiarate nella SCIA possono essere effettuate sin dalla data di presentazione della stessa ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 19 bis della L. 241/1990.

2. Gli esercizi di vicinato possono ampliare la propria superficie di vendita, mediante accorpamento, fino al raggiungimento del limite dimensionale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), subordinato alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, utilizzando locali adiacenti al perimetro del locale originario, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d’uso e degli strumenti urbanistici generali e attuativi.

3. Nel caso degli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, agli stessi è consentito altresì il consumo sul posto dei medesimi prodotti e bevande, con la sola esclusione del servizio assistito e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

4. La cessazione dell’attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).

Art. 25 – Procedimenti relativi alle medie strutture di vendita

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita i soggetti interessati presentano al SUAP competente per territorio, mediante la modulistica unificata adottata dalla Regionedomanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Il provvedimento conclusivo del procedimento ovvero la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste ed include il relativo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario.

4. Nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio, qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP competente per territorio, la domanda stessa si intende accolta.

5. La modifica quantitativa del settore merceologico di una media struttura di vendita nonché la riduzione di superficie di vendita sono soggette alla presentazione di una comunicazione al SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia. In caso contrario si provvede attraverso la presentazione di apposita SCIA.

6. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una media struttura di vendita, fino al 20 per cento del totale della superficie di vendita autorizzata per il settore merceologico di cui è richiesta la modifica, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dei commi 1 e 2.

7. Il regolamento di cui all’articolo 4 individua le procedure semplificate nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio per:

a) l’ampliamento nel limite massimo del 10 per cento della superficie di vendita delle medie strutture, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i);

b) l’apertura o l’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture derivanti da concentrazione o accorpamento tra le strutture stesse.

8. La cessazione dell’attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).

9. Al fine di prevenire fenomeni di congestione del traffico, l’avvio delle attività è comunicato entro i quindici giorni precedenti al SUAP competente per territorio.

10. Le aggregazioni di medie strutture di vendita, nel caso superino i limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), sono autorizzate secondo i procedimenti di cui all’articolo 26.

11. In caso di accorpamento di una media struttura di vendita con una o più strutture o locali a destinazione commerciale, la cui superficie di vendita complessiva non superi i 1.000 metri quadrati, ricomprese all’interno di uno strumento urbanistico attuativo, si tiene conto dei parcheggi e del verde pubblico già reperiti a titolo di standard urbanistico, fatto salvo il rispetto dei criteri e dei requisiti urbanistici di cui all’articolo 19, comma 1, lettera d).

Art. 26 – Procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita i soggetti interessati presentano al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione, apposita domanda di autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016.

2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, alla quale partecipano, in ogni caso, il comune o il rappresentante delle forme associative tra comuni, la provincia o la città metropolitana e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio. La conferenza di servizi è indetta dal responsabile del SUAP competente per territorio entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e la relativa determinazione conclusiva è adottata, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, in ogni caso, previo assenso della Regione, entro centoventi giorni dall’indizione della conferenza.

3. Alle riunioni della conferenza dei servizi di cui al comma 2, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, il richiedente e i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune.

4. Il provvedimento conclusivo del procedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, incluso il relativo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario.

5. Il rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali di cui all’articolo 28 è comunque subordinato:

a) al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b);

b) all’insediamento in aree per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedano una specifica destinazione d’uso commerciale;

c) al parere comunale di conformità urbanistica dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;

d) all’espletamento della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), qualora prevista dalla normativa vigente in materia ambientale, il cui esito escluda la necessità della VIA, con particolare attenzione ai rischi geologici;

e) al rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia di siti di interesse nazionale (SIN), siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS) e di aree ad elevato rischio di crisi ambientale, con particolare riferimento ad eventuali prescrizioni relative alla distanza dalle suddette aree di nuovi insediamenti commerciali.

6. In caso di assoggettamento a VIA, il rilascio dell’autorizzazione confluisce nella procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

7. La Regione, al fine di favorire la presenza di punti di primo soccorso all’interno delle grandi strutture di vendita o nei centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati e ubicati in zone distanti da presidi sanitari e ospedalieri tali da limitare una tempestiva attività di soccorso, incentiva la stipula di accordi con le Asl competenti o la Croce rossa per l’individuazione di locali e presidi interni alle suddette strutture per garantire l’espletamento della prima assistenza.

8. La modifica quantitativa del settore merceologico di una grande struttura di vendita, compresa la riduzione di superficie di vendita, è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, purché l’esercizio commerciale possegga, al momento della presentazione della stessa, tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di grandi strutture di vendita ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti alla modifica quantitativa apportata. In caso contrario si provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.

9. La modifica qualitativa parziale del settore merceologico di una grande struttura di vendita, fino al 20 per cento del totale della superficie di vendita autorizzata per il settore merceologico modificato, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia, ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.

10. La cessazione dell’attività di cui al comma 1 è soggetta alla comunicazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).

11. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono stabilite:

a) le modalità per lo svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 2;

b) le procedure semplificate per l’ampliamento nel limite massimo del 5 per cento della superficie di vendita delle grandi strutture nonché per l’ampliamento delle stesse derivante da accorpamento o concentrazione nei casi in cui non sia necessario il rilascio del titolo abilitativo edilizio;

c) le modalità, i criteri e i requisiti per l’istituzione dei punti di primo soccorso di cui al comma 7, ivi inclusa l’individuazione della distanza dai presidi sanitari.

Art. 27 – Varianti urbanistiche

1. Qualora l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita comportino variante urbanistica, la Regione, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 25 e 26, al fine di favorire l’unitarietà dei processi decisionali, adotta le modalità operative di maggior semplificazione previste dal regolamento di cui all’articolo 4.

Art. 28 – Procedimenti relativi ai centri commerciali

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede, dell’ampliamento e dell’accorpamento della superficie di vendita dei centri commerciali, così come definiti dall’articolo 15, comma 1, lettere n), o) e p), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione al SUAP competente per territorio nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, a seconda che si tratti di centri commerciali che rientrano tra le medie ovvero grandi strutture di vendita, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Resta fermo l’espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa vigente. L’autorizzazione abilita all’esercizio del centro commerciale nel suo complesso.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o dai singoli esercenti le attività commerciali, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

4. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 6, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione.

5. I singoli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita ricadenti all’interno del centro commerciale, ai fini delle rispettive aperture, presentano, singolarmente, apposita comunicazione al SUAP competente per territorio.

6. Le modifiche relative ad una diversa ripartizione della superficie di vendita tra gli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e fatto salvo quanto stabilito dai commi 7 e 8.

7. La modifica quantitativa del settore merceologico nonché la riduzione di superfice di un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, purché la struttura presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia. In caso contrario, per la modifica quantitativa del settore merceologico, si provvede ai sensi del comma 1.

8. Qualora il centro commerciale presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia ai fini della vendita dei prodotti corrispondenti al settore merceologico prescelto, la modifica qualitativa parziale del settore merceologico, inferiore al 20 per cento del totale della superfice di vendita autorizzata per il settore merceologico modificato, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA al SUAP competente per territorio. In tutti gli altri casi si provvede ai sensi del comma 1.

9. Le modifiche contestuali di quanto previsto ai commi 7, primo periodo, e 8, primo periodo, sono soggette alla presentazione di un’unica SCIA al SUAP competente per territorio.

10. Lo svolgimento all’interno del centro commerciale di mostre-mercato, eventi, manifestazioni a scopo commerciale o a carattere promozionale non sono considerate variazioni di superficie di vendita del centro stesso se la loro durata complessiva non supera i sessanta giorni anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare.

11. La cessazione dell’attività di un centro commerciale è soggetta alla comunicazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera e).

12. Al fine di prevenire fenomeni di congestione del traffico, l’avvio dell’attività è comunicato entro i quindici giorni precedenti al SUAP competente per territorio.

Art. 29 – Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso e vendita al dettaglio di merci ingombranti e a consegna differita

1. Gli esercizi commerciali che svolgono congiuntamente e nel medesimo locale la vendita al dettaglio e all’ingrosso sono sottoposti ai regimi abilitativi previsti per la vendita al dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 114/1998, come modificato dall’articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La superficie di vendita dell’esercizio è determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al comma 3.

3. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al dettaglio esclusivamente delle merci ingombranti e a consegna differita individuate dal comma 5 è calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:

a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

4. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 3 è calcolata nei modi ordinari.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti con i relativi complementi e accessori:

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;

b) materiale elettrico;

c) colori e vernici, carte da parati;

d) ferramenta ed utensileria;

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

f) articoli per riscaldamento;

g) strumenti scientifici e di misura;

h) macchine per ufficio;

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

l) combustibili;

m) materiali per l’edilizia e ferramenta;

n) legnami;

o) mobili ed articoli di arredo;

p) grandi elettrodomestici;

q) prodotti e arredi da giardino.

6. La superficie di vendita degli esercizi al dettaglio specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 5 senza i relativi complementi è calcolata come di seguito:

a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i);

b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura del 50 per cento per la parte eccedente tale limite.

7. Non costituisce superficie di vendita quella destinata al ritiro da parte dei clienti delle merci ingombranti e a consegna differita, purché non eccedente il 10 per cento della superficie di vendita autorizzata e purché i prodotti da ritirare non riportino l’indicazione del prezzo.

8. Se l’attività esercitata non riguarda più la vendita delle merci di cui al comma 5, trovano applicazione le disposizioni generali relative alle medie e alle grandi strutture di vendita di cui alla presente legge, con conseguente obbligo di adeguamento a quanto da esse previsto.

Art. 30 – Subingresso e affidamento di reparto

1. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio per atto tra vivi si provvede:

a) nel caso di esercizi di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;

b) nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell’atto e determina d’ufficio la reintestazione con efficacia immediata del titolo abilitativononché di quello eventuale relativo all’insegna, nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

3. Al subingresso nell’attività di commercio al dettaglio, per causa di morte, si provvede:

a) nel caso di esercizi di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;

b) nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

4. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 3 deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza del titolo abilitativo, ove presente, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, secondo le seguenti modalità:

a) qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l’attività, il subentrante può continuare nell’attività dalla data di morte del dante causa, dichiarando nella comunicazione o nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;

b) qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l’attività e la ceda ad altri, la presentazione della comunicazione o della SCIA da parte del subentrante, che dichiari il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, e l’avvenuto trasferimento della titolarità determinano d’ufficio la reintestazione con efficacia immediata del titolo abilitativononché di quello eventuale relativo all’insegna, nei confronti del subentrante.

5. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, per un periodo di tempo convenuto, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, mediante SCIA che il titolare presenta al SUAP competente per territorio. Qualora il titolare non provveda alla presentazione della SCIA, lo stesso risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non può avere un accesso autonomo. Almeno un reparto dell’esercizio commerciale interessato deve restare nella gestione del titolare.

SEZIONE IV – Forme speciali di vendita

Art. 31 – Forme speciali di vendita al dettaglio

1. Costituiscono formespeciali di vendita al dettaglio:

a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo per i beni da esse prodotti, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nei musei e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, compresi quelli telematici;

d) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. L’attività di vendita al dettaglio esercitata in una delle forme speciali:

a) nel caso di cui al comma 1, lettera a), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, attraverso l’utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione;

b) nel caso di cui al comma 1, lettera b):

1) se viene effettuata attraverso distributori automatici collocati in altri esercizi già abilitati o in altre strutture o sedi, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;

2) se viene effettuata in modo esclusivo in apposito locale, è soggetta, rispettivamente, a SCIA nel caso di esercizio di vicinato o ad autorizzazione nel caso di media o grande struttura di vendita, da presentare o da richiedere al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;

c) nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio ai sensi del d.lgs. 222/2016, attraverso l’utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione

Art. 32 – Vendite in outlet

1. All’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento, all’accorpamento degli outlet si applicano, in relazione alla tipologia dimensionale delle strutture di vendita, le disposizioni previste agli articoli 24, 25, 26 e 28.

2. La denominazione di outlet può essere impiegata soltanto nelle insegne, nelle ditte, nelle comunicazioni commerciali o pubblicitarie e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita esclusivamente dei prodotti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera v).

3. Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto di quanto previsto al comma 2.

SEZIONE V – Vendite straordinarie

Art. 33 – Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate, previa comunicazione comprovante le loro cause, al SUAP competente per territorio da effettuarsi almeno venti giorni prima, al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:

a) cessazione dell’attività commerciale;

b) cessione dell’azienda ovvero di una o più unità locali in cui è effettuata la vendita di liquidazione;

c) trasferimento in altro locale dell’azienda o di una singola unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di liquidazione possono avvenire in qualunque momento dell’anno, ad eccezione di quelle relative alla trasformazione e rinnovo dei locali di vendita, che sono vietate nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione.

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Art. 34 – Vendite di fine stagione e vendite promozionali

1. Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano, in particolare, i prodotti di carattere stagionale o di moda, quali, tra gli altri, quelli relativi ai settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio delle stesse.

2. La Giunta regionale annualmente con propria deliberazione da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle vendite invernali di fine stagione, fissa la data di inizio delle vendite sia per il periodo invernale sia per il periodo estivo. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente.

3. Nel periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso i magazzini o l’esercizio medesimo, con riferimento alle sole merci oggetto delle vendite stesse.

4. Nelle prime ventiquattro ore dall’inizio delle vendite di fine stagione non si applicano le sanzioni nel caso in cui la merce sia sprovvista di cartellino ai sensi dell’articolo 17, comma 6, purché la stessa sia inserita in un’area in cui sia indicata la percentuale di sconto.

5. Nelle successive ventiquattro ore tutti i capi esposti devono essere muniti del relativo cartellino di sconto.

6. È fatto divieto nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione di effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto in data precedente l’inizio di tali vendite.

7. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

8. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al comma 1. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli outlet di cui all’articolo 32.

SEZIONE VI – Vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 35 – Vigilanza e sanzioni amministrative

1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative e ne introitano i relativi proventi. I Comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della L. 689/1981.

2. I Comuni possono destinare una quota parte dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni:

a) ad iniziative di valorizzazione del commercio di vicinato;

b) ad iniziative di decoro urbano presentate dalle associazioni dei cittadini nell’ambito dei progetti di cittadinanza attiva;

c) all’incentivazione del personale che esercita l’attività di vigilanza sul commercio.

3. Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dall’articolo 6 si applica la sanzione da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio;

b) in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 17, commi 1, 3, 4 e 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 4.500,00;

c) in caso di mancata presentazione della SCIA prevista per gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 24, o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti della SCIA stessa, si applica la sanzione da euro 3.500,00 a euro 10.500,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio;

d) in caso di assenza dell’autorizzazione prevista per le medie strutture di vendita di cui all’articolo 25, si applica la sanzione da euro 7.500,00 a euro 22.500,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio;

e) in caso di assenza dell’autorizzazione prevista per le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 26 e per i centri commerciali di cui all’articolo 28, si applica la sanzione da euro 15.000,00 a euro 45.000,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio;

f) in caso di mancata presentazione della SCIA di cui all’articolo 30, commi 1 e 3, o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa si applica la sanzione da euro 3.500,00 a euro 10.500,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio;

g) in caso di mancata presentazione della SCIA prevista per l’esercizio delle forme speciali di vendita di cui all’articolo 31, comma 2, ovvero di omessa o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della SCIA stessa, si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 7.500,00 e la contestuale interruzione della forma speciale di vendita;

h) in caso di assenza dell’autorizzazione prevista per l’esercizio, svolto in apposito locale, della forma speciale di vendita di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), si applica la sanzione da euro 3.500,00 a euro 10.500,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio;

i) in caso di violazione degli obblighi previsti dall’articolo 32, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500,00 a euro 13.500,00;

l) in caso di violazione delle disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, di cui agli articoli 33 e 34 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 per gli esercizi di vicinato;

2) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 per le medie strutture di vendita;

3) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 per le grandi strutture di vendita.

4. Per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4 che prevedono obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 7.500,00.
[Comma abrogato dall’articolo 7, comma 30, lettera b), numero 1), della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28]

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, lettere b), i), l) nonché al comma 4, è disposta la chiusura dell’esercizio:

[Alinea modificata dall’articolo 7, comma 30, lettera b), numero 2), della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28]

a) fino a quattro giorni per gli esercizi di vicinato;

b) fino a sei giorni per le medie strutture di vendita;

c) fino a otto giorni per le grandi strutture di vendita a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione della sanzione.

6. Dopo la terza reiterazione delle violazioni o qualora non venisse rispettata la chiusura di cui al comma 5, è revocato il titolo abilitativo.

Art. 36 – Sospensione per carenza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza degli esercizi

1. Qualora venga rilevata, successivamente all’avvio dell’attività commerciale, la carenza di requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza prescritti per l’esercizio dell’attività medesima, è disposta la sospensione dell’attività nell’intero esercizio commerciale ovvero nel solo reparto in cui si è verificata la carenza e assegnato un termine, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati.

2. In caso di mancato ripristino, decorso il termine di cui al comma 1, il Comune dispone la chiusura dell’intero esercizio commerciale ovvero del solo reparto in cui si è verificata la carenza.

3. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può essere disposta un’ulteriore sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni nell’intero esercizio commerciale ovvero nel solo reparto in cui si è verificata la carenza.

Art. 37 – Chiusura degli esercizi di vicinato

1. Oltre ai casi di chiusura dell’esercizio previsti dall’articolo 35, commi 3, lettere a) e c), e 5, il Comune competente dispone la chiusura di un esercizio di vicinato anche nel caso in cui l’attività, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, sia sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi in assenza della proroga prevista all’articolo 18, comma 1, lettera a).

Art. 38 – Decadenza delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita e relativa chiusura

1. L’autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita decade, con la contestuale chiusura dell’esercizio:

a) qualora vengano meno i requisiti previsti all’articolo 6;

b) qualora l’attività sia sospesa in assenza della comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a);

c) qualora l’attività, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, risulti sospesa, a seguito di controlli, per un periodo superiore a quello comunicato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a) e comunque oltre i dodici mesi;

d) qualora, salvo proroga di comprovata necessità, l’attività non sia avviata:

1) entro diciotto mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una media struttura di vendita da insediare in un immobile preesistente;

2) entro quarantotto mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una media struttura di vendita da insediare in un immobile di nuova costruzione ovvero in immobile preesistente soggetto a recupero urbano da sottoporre a totale ristrutturazione ovvero ad abbattimento e contestuale riedificazione;

3) entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una grande struttura di vendita da insediare in un immobile preesistente;

4) entro quarantotto mesi dalla data di rilascio, se si tratta di una grande struttura di vendita da insediare in un immobile di nuova costruzione ovvero in immobile preesistente soggetto a recupero urbano da sottoporre a totale ristrutturazione ovvero ad abbattimento e contestuale riedificazione.

2. Qualora, nei casi previsti al comma 1, lettera d), l’attività sia avviata per una quota parte della superficie di vendita complessivamente autorizzata, tale superficie è d’ufficio ridotta fino a corrispondenza con la superficie effettivamente avviata.

3. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media o grande struttura, già avviate, in misura superiore a un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l’autorizzazione decade per la parte non attiva.

4. I termini di attivazione di cui al comma 1, lettera d), sono comunque sospesi, per la sola fase cautelare, in caso di contenzioso avente a oggetto la grande o media struttura di vendita ovvero per altre ragioni non imputabili al titolare dell’autorizzazione.

5. Qualora si renda necessario il rilascio di titolo abilitativo edilizio per l’avvio di una media o grande struttura di vendita, in ogni caso i termini di decadenza di cui al comma 1, lettera d), numeri 2) e 4), sono comunque equiparati a quelli previsti per i titoli abilitativi edilizi.

CAPO III – Disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche

SEZIONE I – Disposizioni comuni

Art. 39 – Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il comune;

c) somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, l’attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all’uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all’interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l’assistenza del personale addetto alla somministrazione;

d) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale. Il posteggio può essere occupato mediante:

1) costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

2) negozio mobile, il veicolo immatricolato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche come veicolo speciale uso negozio;

3) banco temporaneo, insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell’attività commerciale;

e) banco tipo, tipologia di struttura di banco da esposizione adottato dal comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, nel rispetto di standard minimi qualitativi per la loro armonizzazione con l’arredo ed il decoro urbano;

f) concessione di posteggio, il provvedimento concessorio rilasciato dal comune competente per territorio che consente l’utilizzo di un posteggio su area pubblica nell’ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

g) posteggio fuori mercato, un posteggio destinato all’esercizio dell’attività e non compreso nei mercati;

h) autorizzazioni per l’attività a posteggio, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggi dati in concessione;

i) autorizzazioni per l’attività di tipo itinerante, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’uso di un posteggio, sulle aree e gli itinerari consentiti dal comune competente, purché in forma itinerante;

l) produttori agricoli, i soggetti di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, i quali esercitano l’attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti, in base a quanto stabilito all’articolo 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 228/2001;

m) mercato, l’area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata, prevalentemente, all’esercizio dell’attività, per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi. Il mercato, istituito con apposito provvedimento comunale, è definito:

1) mercato in sede propria,che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adeguati;

2) mercato su strada, che occupa per un certo tempo, nell’arco della giornata, spazi aperti sui quali si alterna con altre attività cittadine;

n) mercati agricoli, i mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo agli standard per la realizzazione di mercati agricoli, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;

o) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, i mercati che si svolgono su un’area pubblica o su un’area privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l’hobbysmo, l’antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l’oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

p) fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

q) fiera promozionale a carattere straordinario, la manifestazione fieristica, ad esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio) e successive modifiche, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori dell’Unione europea e non, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale di cui all’articolo 8 della L.R. 20/2009 nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

r) presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato per l’assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero, prescindendo dal fatto che abbia effettivamente ottenuto l’assegnazione, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

s) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;

t) rotazione commerciale, l’utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell’insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati a una pluralità d’operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari;

u) spunta, assegnazione giornaliera dei posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, in un mercato durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;

v) reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della l. 689/1981;

z) associazioni di gestione dei servizi mercatali, le associazioni, le reti di imprese, i consorzi o cooperative costituiti con l’adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all’interno dei relativi mercati giornalieri e saltuaried eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso comune, con apposita convenzione, e relativi al mercato medesimo;

aa) mercati straordinari, i mercati periodici che si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi, nelle festività e nelle domeniche di cui all’articolo 44, comma 3;

bb) organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA.

Art. 40 – Esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune, in conformità alle previsioni della presente legge, ed è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione, ai sensi dell’articolo 45;

b) in forma itinerante ai sensi dell’articolo 49.

3. È consentita l’aggiunta di un settore merceologico al contenuto dell’autorizzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 nonché il rispetto delle caratteristiche generali stabilite per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche dall’articolo 42 ed eventuali prescrizioni e limiti di carattere merceologico stabiliti dal Comune ai sensi dell’articolo 46, comma 1. I soggetti interessati all’aggiunta del settore merceologico presentano SCIA al SUAP competente per territorio.

4. Il soggetto autorizzato per entrambi i settori merceologici che intenda limitare temporaneamente l’attività ad uno dei due può chiedere, mediante comunicazione al SUAP competente per territorio, la sospensione dell’attività commerciale relativa al settore merceologico interessato.

5. Nel territorio regionale l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti legittimati nelle altre regioni o nei paesi dell’Unione europea di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

6. L’esercizio del commercio nelle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle aree predette. Relativamente alle aree demaniali marittime si applica la disciplina vigente in materia.

7. È vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e nelle autostrade senza il permesso del soggetto gestore.

8. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

9. In caso di assenza del titolare del posteggio è consentito affidare la conduzione dell’attività a un socio, a un preposto, a un dipendente ovvero a un collaboratore di natura occasionale a condizione che, durante le attività di vendita, sia munito dell’atto di delega e del titolo autorizzatorio e concessorio originale nonché della documentazione attestante la natura del rapporto con il titolare del posteggio, da esibire a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

10. Il titolo autorizzatorio e quello concessorio, nel caso di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio, sono tenuti presso il banco di vendita e mostrati agli organi di vigilanza su richiesta.

11. Il commercio di prodotti di vestiario usati o rigenerati è soggetto all’apposizione, sul banco di vendita, di un cartello ben visibile.

Art. 41 – Caratteristiche dei mercati e articolazione merceologica. Posteggi fuori mercato

1. I mercati, così come definiti all’articolo 39, comma 1, lettera m), in relazione al periodo di svolgimento si suddividono in:

a) annuali, qualora si svolgano durante tutto il corso dell’anno;

b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l’anno.

2. I comuni possono destinare parte dei posteggi nei mercati e/o dei posteggi fuori mercato, per:

a) la vendita esclusiva di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione, salvo il diritto alla conservazione del posteggio da parte del soggetto titolare della concessione;

b) la vendita specializzata di determinate categorie di prodotti all’interno dei mercati nei quali almeno il 70 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. Per specifiche esigenze e nel quadro della programmazione di cui all’articolo 53, i Comuni possono prevedere l’esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato appositamente individuati, con particolare riferimento alle nuove zone di espansione urbana.

Art. 42 – Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari

1. I posteggi situati nei mercati e i posteggi istituiti fuori mercato che effettuano, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche idonee a garantire il mantenimento delle condizioni igieniche.

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentari, oltre al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, devono essere:

a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;

b) dotate di una propria rete fognaria, con esito finale idoneo secondo la normativa vigente, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;

c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all’acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all’energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell’area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;

e) dotate di servizi igienici, distinti per sesso, da destinare, in numero adeguato, sia agli acquirenti sia agli operatori alimentari.

4. Se nelle aree di cui al comma 3 i posteggi destinati alla vendita e alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente a essi, le prescrizioni di cui al comma 3 sono vincolanti soltanto per tali spazi.

5. Negli spazi di cui al comma 4 il Comune può individuare, delimitare e concedere superfici comuni attrezzate al fine di consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande.

6. Nei mercati in sede propria i Comuni possono favorire, anche mediante misure di incentivazione, lo sviluppo di sistemi per il risparmio energetico ovvero per la produzione di energie da fonti alternative ed ecocompatibili.

7. Il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti, con esclusione del servizio assistito.

Art. 43 – Aree private da destinare al commercio

1. Nel caso in cui uno o più soggetti, sulla base di apposita convenzione, mettano, gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, la stessa può essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento di fiere e mercati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, previa verifica della sua idoneità allo scopo.

Art. 44 – Orari del commercio su aree pubbliche

1. Gli orari dei mercati e del commercio su aree pubbliche sono stabiliti dagli operatori nel rispetto degli indirizzi comunali relativi:

a) ai motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2;

b) a limitazioni temporali connesse ad eventuali casi di indisponibilità dell’area per motivi di sicurezza stradale, di carattere sanitario e di pubblico interesse.

2. I Comuni, al fine di evitare la dispersione di risorse e favorire la piena riuscita delle manifestazioni, anche sotto il profilo del traffico e della mobilità cittadina, possono disporre il divieto di esercizio del commercio in forma itinerante, anche relativamente a tutto il territorio comunale, nel periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati.

3. I Comuni possono autorizzare lo svolgimento dei mercati straordinari di cui all’articolo 39, comma 1, lettera aa), oltre che nel periodo natalizio anche per una domenica al mese, o il lunedì per i mercati che si svolgono la domenica, e per le festività.

SEZIONE II – Tipologie delle attività del commercio su aree pubbliche e procedimenti amministrativi

Art. 45 – Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggi di cui all’articolo 40, comma 2, lettera a), si svolge nell’ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al contestuale rilascio dell’autorizzazione e della concessione di suolo pubblico dove il posteggio è situato. Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

3. In caso di rilascio di autorizzazione e relativa concessione stagionale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche su un posteggio fuori mercato, il Comune, all’interno del provvedimento concessorio, stabilisce il periodo entro cui l’operatore ha diritto a esercitare. Al di fuori di tale periodo l’esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, essendo l’operatore considerato privo di concessione per l’occupazione del posteggio interessato.

4. I Comuni, previa indizione di apposite procedure di selezione, provvedono all’assegnazione delle concessioni dei posteggi, di durata decennale, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. I Comuni, entro l’ultimo giorno di ciascun mese dell’anno, inviano alla Regione gli avvisi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

5. I soggetti assegnatari delle concessioni in seguito alle procedure di selezione di cui al comma 4, a seguito del materiale conseguimento del provvedimento concessorio del posteggio, possono immediatamente avviare l’attività di commercio su aree pubbliche anche in assenza di titolo autorizzatorio, qualora questo non sia stato rilasciato contestualmente alla concessione secondo il disposto di cui al comma 2, per cause non imputabili al soggetto assegnatario.

6. L’autorizzazione di cui al comma 2, oltre all’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso dei posteggi, consente, altresì:

a) di partecipare alle fiere sull’intero territorio nazionale;

b) di esercitare l’attività in forma itinerante, ai sensi dell’articolo 49, nell’ambito del territorio nazionale.

Art. 46 – Utilizzazione dei posteggi

1. L’operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l’occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, in alternativa, di tre concessioni totali del settore merceologico prevalente nel medesimo mercato o fiera. Nei mercati o nelle fiere aventi un numero complessivo di posteggi superiore a cento un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di tre concessioni in ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, o, in alternativa, di cinque concessioni totali del settore merceologico prevalente nel medesimo mercato o fiera. Nei Comuni con un numero di abitanti inferiore o pari a cinquantamila un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di cinque concessioni di posteggi fuori mercato. Nei comuni con un numero di abitanti superiore a cinquantamila un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di dieci concessioni di posteggi fuori mercato.

3. I posteggi occasionalmente liberi, per l’assenza del titolare, sono temporaneamente assegnati ad altro operatore titolare di autorizzazione sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non è assegnato il posteggio occasionalmente libero. A parità di numero di presenze si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dall’impresa, anche in modo discontinuo, e comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse ovvero di posteggi vuoti e non assegnati.

4. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere, è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune con l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l’operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all’atto dell’annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

Art. 47 – Esercizio dell’attività commerciale con posteggio nelle fiere

1. I soggetti in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che intendono partecipare alle fiere presentano domanda di concessione di posteggio al Comune ove le stesse si svolgono, in base alle procedure di selezione indette dal comune medesimo, indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale intendono partecipare nonché la principale merceologia trattata.

2. Il periodo di validità dei provvedimenti concessori di cui al comma 1 è determinato dal Comune, nel rispetto delle norme europee e statali in materia.

3. I Comuni, decorso il termine per l’inoltro delle istanze e tenuto conto dei criteri di priorità previsti dalle norme europee e statali oltre che dai regolamenti comunali, redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell’individuazione degli aventi diritto.

4. Nelle fiere di durata di due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell’assegnatario del posteggio per l’intera manifestazione.

5. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell’assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 48 – Posteggi riservati

1. Nelle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio il Comune provvede a riservarne una parte da destinare:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche;

b) ai produttori agricoli di cui all’articolo 39, comma 1, lettera l);

c) ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile;

d) alle imprese artigiane ed alle imprese di servizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

3. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune ai soggetti di cui al medesimo comma 1 con le procedure di cui all’articolo 46, comma 3.

4. L’affidamento in gestione o il trasferimento definitivo della titolarità delle concessioni di posteggio di cui al comma 1 può avvenire solo nei confronti di soggetti che abbiano gli stessi requisiti di coloro che effettuano l’affidamento o il trasferimento.

Art. 49 – Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 49 – Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante di cui all’articolo 40, comma 2, lettera b), i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio nel quale il soggetto richiedente intende avviare l’attività, utilizzando i modelli unificati adottati dalla Regione.

2. L’autorizzazione abilita:

a) all’esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale;

b) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

c) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere, per la temporanea assenza del titolare del posteggio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3;

d) all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere sull’intero territorio nazionale.

3. L’esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario a servire la clientela. I Comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo dell’insediamento commerciale e dell’assortimento merceologico, possono individuare percorsi sui quali consentire soste di durata maggiore.

4. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con i mezzi mobili previsti dal d.lgs. 285/1992 e secondo le norme previste dallo stesso decreto e da quelle contenute nella regolamentazione comunale. Non sono considerati mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso.

5. È fatto divieto di esercitare il commercio in forma itinerante nei centri storici e nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 dei Comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.

6. I Comuni possono individuare ulteriori aree, oltre quelle indicate al comma 5, in cui vietare o sottoporre a particolari limiti o condizioni il commercio in forma itinerante per motivi di tutela ambientale, archeologica, storica, artistica, di viabilità e di decoro urbano.

Art. 50 – Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo

1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono istituire mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 39, comma 1, lettera o).

2. Ai mercatini di cui al comma 1 partecipano:

a) gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;

b) gli operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale;

c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell’albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;

d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà e d’inclusione sociale.

3. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di otto volte all’anno.

4. Gli operatori di cui al comma 2, lettera b), ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono:

a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell’operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;

b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino.

5. I Comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:

a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui al comma 2 partecipanti a tali manifestazioni;

b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, lettera a);

c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

6. Con apposito regolamento i Comuni disciplinano le modalità, i criteri per l’istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli operatori mediante la definizione di procedure tese ad evitare fenomeni di speculazione e intermediazione fittizia.

7. Il Comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini, ove presenti, alle reti di imprese relative all’ambito interessato, alle associazioni di categoria o a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori di cui al comma 2.

Art. 51 – Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e loro valorizzazione

1. La Regione favorisce la riqualificazione, la valorizzazione e il mantenimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.

2. I Comuni sul cui territorio si svolgono i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche tradizionali.

3. La Regione promuove e sostiene altresì l’organizzazione delle fiere di valenza storica o di particolare pregio anche al fine di incentivare il settore turistico sul territorio. I soggetti privati interessati, per mezzo delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, possono presentare progetti per la valorizzazione e la promozione delle fiere di cui al presente articolo.

4. Con il regolamento di cui all’articolo 4, in particolare, sono:

a) stabiliti i requisiti e le modalità ai fini dell’individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio, riconoscendo a quelle che si svolgono da oltre cinquant’anni una particolare rilevanza;

b) individuate, in collaborazione con i Comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, i soggetti gestori delle reti di imprese di cui all’articolo 15, comma 1, lettera r), qualora presenti, e le associazioni di gestione dei servizi mercatali di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z), le iniziative volte alla promozione e valorizzazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio.

SEZIONE III – Criteri per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche

Art. 52 – Criteri regionali di sviluppo

1. La Regione, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, i criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i Comuni per l’adozione degli atti relativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Roma Capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, all’adozione dei criteri di sviluppo di cui al comma 1, sentite le organizzazioni delle imprese di commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

3. I Comuni, preliminarmente all’istituzione di nuove fiere e mercati, provvedono alla riqualificazione e al potenziamento dell’offerta esistente, anche mediante l’utilizzo delle risorse private degli operatori di mercato interessati, sulla base delle modalità stabilite da appositi atti d’obbligo, privilegiando l’ampliamento del numero e delle dimensioni dei posteggi già previsti, anche attraverso l’accorpamento di posteggi contermini dei medesimi operatori.

4. Ai fini dell’adozione degli atti di cui al comma 1, i Comuni tengono conto:

a) per l’individuazione delle aree da destinare all’istituzione e all’ampliamento di fiere e mercati:

1) delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, favorendo, in ogni caso, le zone in espansione o a vocazione turistica e il riequilibrio e la diversificazione dell’offerta nelle varie parti del territorio;

2) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

3) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

4) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria;

b) per l’individuazione dell’area da destinare allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati e delle fiere in altra sede o altro giorno lavorativo:

1) delle cause di forza maggiore;

2) delle limitazioni e dei vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari;

3) dell’equivalenza, nei soli casi di spostamento definitivo, della nuova sede di mercato con riferimento al numero di posteggi e alla loro dimensione che non possono essere inferiori a quelli previsti nella sede originaria, nei limiti di disponibilità di suolo da parte del comune.

5. I Comuni confinanti, in numero di due o più, qualora nei rispettivi mercati si verifichi una caduta sistematica della domanda o la presenza media di un numero troppo esiguo di operatori o altra causa persistente di scarsa funzionalità e attrattività, possono, sulla base di un comune progetto e sentite le rappresentanze sindacali degli operatori, deliberare la riduzione della frequenza di svolgimento dei propri mercati o il loro contestuale ampliamento dimensionale.

6. Qualora in un comune sia disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell’anzianità e alla riassegnazione, ove possibile, dei posteggi sulla base delle scelte effettuate.

7. Il Comune, qualora si rendano disponibili all’interno di un mercato uno o più posteggi, per rinuncia, decadenza o revoca, procede all’assegnazione dei posteggi disponibili mediante avviso pubblico; nel caso di richieste da parte di altri operatori presenti nel medesimo mercato, il Comune valuta l’accoglimento di eventuali istanze di cambio di posteggio.

8. Non è consentita l’istituzione di nuovi posteggi a rotazione, salva la possibilità di trasferire, per motivi di interesse pubblico, posteggi già istituiti a tale scopo alla data di entrata in vigore della presente legge. Nei Comuni nei quali sono presenti le circoscrizioni territoriali tali trasferimenti sono disposti dai Comuni nel rispetto della propria autonomia organizzativa e funzionale. Ciascun gruppo rotativo è costituito da un numero già definito di operatori non suscettibile di variazione incrementale.

9. Al fine di favorire la riqualificazione urbana in particolari zone i Comuni possono prevedere, per tutti i posteggi fuori mercato, una tipologia di banco tipo, eventualmente integrata con una targa di riconoscimento rilasciata dal comune stesso, da individuare anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria.

10. I Comuni regolamentano, secondo la normativa vigente, la vendita dei prodotti stagionali stabilendo la tipologia di prodotti, i criteri di assegnazione dei posteggi nonché il periodo di svolgimento dell’attività, che per i prodotti estivi va dal 1° aprile al 30 settembre e per i prodotti autunnali e invernali va dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 54 – Programmazione comunale

1. I Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative, con appositi atti di riordino e di localizzazione, da adottare entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare, determinano:

a) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi, compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, nonché quelli da destinare ai produttori agricoli, ai beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile, alle imprese artigiane e alle imprese di servizi;

b) i settori merceologici, le sottocategorie merceologiche e/o le specifiche tipologie di prodotto da destinare ai singoli posteggi all’interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato;

c) l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività;

d) le zone ove è necessario prevedere divieti, limiti o particolari condizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai fini della tutela dei beni culturali, ivi compreso il decoro urbano, della salvaguardia dei vincoli ambientali e paesaggistici, del rispetto delle norme in materia di viabilità, sicurezza e di tutela dell’ambiente urbano, nonché dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza;

e) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l’esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;

f) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all’esercizio del commercio in forma itinerante;

g) gli obiettivi da conseguire nell’ambito delle politiche commerciali con particolare riguardo:

1) ai provvedimenti da adottare per favorire la qualificazione dei centri storici mediante l’integrazione degli interventi in materia di commercio su aree pubbliche e di quelli in materia di commercio in sede fissa;

2) ai programmi di controllo da attuare e alle infrastrutture da destinare alle attività di vendita ai fini del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie;

3) alle misure di valorizzazione e promozione delle fiere e dei mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico e dei mercati mobili, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con le aziende di promozione turistica.

2. Nelle more dell’adozione degli atti di riordino e di localizzazione di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine ivi indicato, i comuni possono in ogni caso procedere allo spostamento in altre zone dei posteggi la cui collocazione è in contrasto con le norme vigenti e secondo quanto previsto dal comma 3.

3. I Comuni, nell’adottare i provvedimenti di riordino e di localizzazione delle attività di commercio su aree pubbliche su posteggio fuori mercato, anche a seguito della verifica della loro compatibilità con le esigenze di tutela e rispetto di cui al comma 1, lettera d), sentite le organizzazioni di categoria di cui al comma 1:

a) valutano lo spostamento in altre zone delle attività risultate incompatibili;

b) qualora non fosse possibile lo spostamento di cui alla lettera a), a seguito della revoca dei titoli abilitativi:

1) rilasciano al titolare concessioni o licenze ai fini dell’esercizio di diversa attività a carattere economico, concedendo allo stesso, qualora sprovvisto, il periodo necessario ad ottenere eventuali requisiti per l’esercizio dell’attività medesima;

2) corrispondono al titolare, in alternativa, l’indennizzo di cui all’articolo 21 quinquies, comma 1, della L. 241/1990, calcolato in base alle modalità indicate all’articolo 52, comma 1 ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;

3) erogano al titolare, quale ulteriore alternativa, contributi ovvero altri strumenti pubblici di agevolazione, ai fini della ricollocazione in altre attività, utilizzando anche le risorse iscritte nell’ambito del fondo di cui all’articolo 109, comma 1, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

4. I Comuni, al fine di sostenere il valore storico e culturale dei librai su aree pubbliche e favorire lo sviluppo della filiera produttiva basata sulle piccole e medie imprese, nell’individuazione delle aree da destinare alla vendita di libri tengono conto:

a) della necessità, per i suddetti esercenti, di disporre di uno spazio di esposizione idoneo a promuovere la massima diffusione e fruibilità del libro e della lettura;

b) della facoltà, per i medesimi soggetti, di destinare una parte di superficie, non superiore al 30 per cento, alla vendita di prodotti diversi dai libri e dai prodotti editoriali o equivalenti, quali, in particolare, souvenir, prodotti di piccolo antiquariato, di artigianato, di arte, da collezione, con esclusione dell’abbigliamento e dei prodotti alimentari.

5. Al fine di sostenere la vendita di fiori e piante su aree pubbliche, i Comuni riconoscono ai venditori di tali articoli la facoltà di destinare una parte della superficie, non superiore al 15 per cento, alla vendita di prodotti diversi da fiori e piante o equivalenti, quali, in particolare, prodotti di piccolo artigianato e oggettistica, con esclusione dell’abbigliamento, dei prodotti alimentari e alcoolici.

6. I Comuni adottano inoltre i regolamenti per le fiere ed i mercati contenenti:

a) la cartografia dei posteggi con l’indicazione del loro numero progressivo e della eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o alla fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;

d) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;

e) le modalità e i divieti da osservarsi nell’esercizio dell’attività di vendita;

f) le modalità per promuovere l’informazione e la tutela dei consumatori.

7. I Comuni sono tenuti ad adottare i regolamenti di cui al comma 6 per le fiere e per i mercati con oltre cinquanta posteggi, nonché per i mercati realizzati in finanza di progetto.

8. I Comuni, mediante una o più convenzioni specifiche che assicurino il controllo sui livelli del servizio erogato e sulla trasparenza e correttezza amministrativa della gestione e degli interventi, possono affidare alle associazioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera z):

a) la gestione dei servizi mercatali;

b) le opere di riqualificazione, strutturali e non strutturali, del mercato di cui gestiscono i servizi, partecipando, in tutto o in parte, alle relative spese;

c) le iniziative di promozione del mercato medesimo;

d) la rilevazione delle presenze dei concessionari dei posteggi all’interno dei relativi mercati ai fini dell’applicazione dell’articolo 55.

9. I Comuni, al fine di sviluppare razionalmente la rete di vendita e avere un quadro aggiornato delle criticità e delle possibili soluzioni, possono istituire l’Osservatorio del commercio sulle aree pubbliche, a cui partecipano i livelli istituzionali e di decentramento territoriale delle amministrazioni comunali e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

SEZIONE IV – Subingresso, decadenza, revoca e sanzioni

Art. 54 – Subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche

1. Al trasferimento della titolarità del posteggio e del relativo titolo autorizzatorio per atto tra vivi si provvede:

a) nel caso di vendita di prodotti non alimentari, mediante comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione;

b) nel caso di vendita di prodotti alimentari o misti, mediante presentazione di SCIA unica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 1 è effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell’atto e determina d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, dell’autorizzazione e della concessione nei confronti del subentrante, a condizione che:

a) sia provato l’effettivo trasferimento;

b) il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;

c) l’attività sia stata effettivamente esercitata, anche in modo non continuativo, dal dante causa ovvero da un gestore, attraverso un contratto di affitto di azienda, per almeno novanta giorni a decorrere dall’avvio dell’attività medesima, a seguito di rilascio dei titoli abilitativi, ovvero dal momento in cui il dante causa è subentrato al precedente titolare.

3. Nel caso di subingresso per causa di morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche dichiarando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante presentazione al SUAP competente per territorio di comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della comunicazione o della SCIA unica determina, d’ufficio, la reintestazione dell’autorizzazione e della relativa concessione.

4. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l’attività e la ceda ad altri, il comune, a seguito di comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero di SCIA unica, relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti, da presentare al SUAP competente per territorio utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione, nonché della relativa dichiarazione del successore rinunciante, provvede alla reintestazione dell’autorizzazione e della relativa concessione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e che sia provato l’effettivo trasferimento della titolarità.

5. Il subentrante nel titolo autorizzatorio all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate con il medesimo titolo, che non possono cumularsi a quelle relative ad altri titoli autorizzatori.

6. Il subingresso in un’autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera a), è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 55 – Decadenza dell’autorizzazione e revoca della concessione

1. L’autorizzazione decade e la concessione è revocata:

a) nel caso in cui l’operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;

b) nel caso in cui l’operatore non inizi l’attività entro tre mesi dalla data dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 45 e 49;

c) nel caso di subingresso di cui all’articolo 54, qualora l’attività non sia ripresa entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione o della SCIA unica;

d) qualora l’operatore in possesso di autorizzazione per l’esercizio della vendita su aree pubbliche su posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo previsto dalla regolamentazione comunale in caso di autorizzazioni stagionali;

e) qualora l’operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero servizio civile volontario, non provveda, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento, a comunicare, con idonea documentazione, l’assenza stessa al comune.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i Comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di decadenza dell’autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso previsto dal comma 1, lettera e), i Comuni possono disporre la sospensione dei termini di decadenza e di revoca della concessione per un periodo non superiore a due anni.

3. Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l’attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per comprovate necessità e su motivata istanza.

Art. 56 – Vigilanza e sanzioni amministrative

1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio su aree pubbliche e provvedono all’accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I Comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della L. 689/1981.

2. I Comuni devono destinare una quota parte, almeno del 50 per cento, dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni:

a) ad iniziative di valorizzazione del commercio su aree pubbliche;

b) ad iniziative di decoro urbano presentate dalle associazioni dei cittadini nell’ambito dei progetti di cittadinanza attiva;

c) all’incentivazione del personale che esercita l’attività di vigilanza sul commercio.

3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

a) senza l’autorizzazione di cui agli articoli 45 e 49;

b) fuori dal territorio previsto dal titolo abilitativo;

c) senza i requisiti previsti all’articolo 6;

d) in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 40, commi 6 e 7;

e) in aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell’articolo 49, comma 6.

4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 in solido con il titolare del titolo abilitativo, il dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, in violazione di quanto prescritto dall’articolo 40, comma 9.

5. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 chiunque:

a) eserciti l’attività di somministrazione su aree pubbliche con servizio assistito, in violazione dell’articolo 42, comma 7;

b) violi le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 10.

6. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 10 il comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra i cinque e i venti giorni. La sospensione è disposta dal comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

7. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato tipologie merceologiche e/o specifiche tipologie di prodotto diverse da quelle previste dal comune nell’ambito della regolamentazione in materia di occupazione di suolo pubblico, in relazione al posteggio assegnato, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

8. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste per violazioni specifiche, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 2.500,00 e non superiore a euro 7.500,00 l’operatore che esercita l’attività nei giorni o periodi in cui la stessa è vietata.

9. Per le violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 50, commi 3 e 4, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

10. Per la violazione di ogni altra disposizione contenuta nel presente capo nonché nel regolamento di cui all’articolo 4 che prevede obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

11. I Comuni competenti all’accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti di soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono quelli sul cui territorio la violazione viene accertata.

Art. 57 – Disposizioni contro l’abusivismo e carta di esercizio

1. Al fine di prevenire il fenomeno dell’abusivismo non è consentito iniziare o svolgere l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. I Comuni verificano se per il titolare dell’autorizzazione sussistano detti elementi attraverso la certificazione della regolarità contributiva, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale.

2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della carta di esercizio.

3. La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell’impresa con relativa iscrizione alla CCIAA, l’iscrizione all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell’operatore.

4. La carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica dei dati presenti nella carta di esercizio, l’operatore provvede all’aggiornamento della stessa entro novanta giorni dall’intervenuta modifica.

CAPO IV – Commercio all’ingrosso

SEZIONE I – Disposizioni comuni

Art. 58 – Definizioni e limiti del commercio all’ingrosso

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:

a) commercio all’ingrosso, l’attività così come definita all’articolo 15, comma 1, lettera b);

b) centro commerciale all’ingrosso non alimentare, un complesso di almeno cinque esercizi di commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari da apposita società o consorzio;

c) mercato all’ingrosso, un’area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario nell’interesse pubblico, ove si svolga il commercio all’ingrosso dei prodotti della pesca, dei prodotti ortofrutticoli e agroalimentari in genere, dei prodotti floricoli, dei prodotti vitivinicoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all’ingrosso possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso;

d) centro agroalimentare, l’infrastruttura di interesse pubblico costituita da più mercati all’ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, logistici, di servizio e direzionali ancorché sviluppati in siti diversi e purché gestiti unitariamente, e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi assumendo un ruolo di riferimento centrale nelle fasi dell’aggregazione, della selezione, della conservazione e della distribuzione dei prodotti alimentari. I centri agroalimentari sono parte integrante del sistema logistico regionale e possono altresì promuovere, nell’interesse delle politiche di filiera, attività e iniziative in favore dei mercati rionali;

e) reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della L. 689/1981.

Art. 59 – Orari di attività ed oneri di informazione

1. Gli orari delle attività relative alla lavorazione e alla movimentazione delle merci sono rimessi alla libera determinazione dell’impresa, con l’osservanza delle norme relative ai contratti di lavoro, con particolare riferimento alla tutela rispetto ai lavori nocivi e pericolosi, con esclusione degli orari dei mercati all’ingrosso e centri agroalimentari, che sono determinati dagli organismi di gestione.

2. Gli esercizi di commercio all’ingrosso sono tenuti ad informare la loro clientela a mezzo di cartelli o altre idonee forme di comunicazione che l’attività di vendita nei loro locali è riservata esclusivamente a esercenti attività di produzione di beni e servizi, utilizzatori professionali e utilizzatori in grande, secondo quanto indicato all’articolo 15, comma 1, lettera b), con esclusione dei consumatori finali.

Art. 60 – Previsioni di natura urbanistica

1. Ai fini dell’apertura, del trasferimento, dell’ampliamento dei locali destinati al commercio all’ingrosso occorre prevedere un’adeguata dotazione di parcheggi pertinenziali per la clientela, in rapporto alla superficie in cui si svolge l’attività di vendita ed espositiva delle merci, con esclusione del computo della superficie occupata da magazzini di deposito, uffici, locali tecnici ed altri servizi.

Art. 61 – Procedimenti relativi all’esercizio del commercio all’ingrosso

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento dei locali di vendita di un esercizio di commercio all’ingrosso è subordinata al possesso da parte del titolare dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, e alla presentazione al SUAP competente per territorio di comunicazione o SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016, con l’utilizzo della modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di commercio all’ingrosso per atto tra vivi, si provvede mediante presentazione al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione:

a) di una comunicazione nel caso di vendita di prodotti non alimentari;

b) di SCIA unica nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti.

3. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 2, è effettuata da parte del subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell’atto e determina d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1.

4. Nel caso di subingresso nell’attività di commercio all’ingrosso, per causa di morte, il soggetto che succede può continuare a svolgere l’attività, dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero SCIA unica, relativamente ai prodotti alimentari, da presentare al SUAP competente per territorio, salvo proroga per comprovati motivi di forza maggiore.

5. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda proseguire l’attività e la ceda ad altri, la presentazione degli atti di cui al comma 4 determina d’ufficio la reintestazione con efficacia immediata del titolo abilitativo nei confronti del subentrante che dimostri il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, e l’avvenuto trasferimento.

6. L’autorizzazione all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari è rilasciata dalla Regione, previo parere del Comune competente per territorio. Relativamente ai mercati all’ingrosso ricadenti nel proprio territorio, Roma Capitale provvede secondo le previsioni del proprio ordinamento.

Art. 62 – Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Chiunque eserciti l’attività di commercio all’ingrosso in violazione delle disposizioni contenute nel presente capo è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, si applica la sanzione da euro 7.500,00 a euro 22.500,00 e la contestuale chiusura dell’attività;

b) in caso di mancata presentazione o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti della comunicazione o della SCIA unica, previste per le fattispecie di cui all’articolo 61, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applica la sanzione da euro 7.500,00 a euro 22.500,00 e la contestuale chiusura dell’attività;

c) in caso di mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 61, comma 6, si applica la sanzione da euro 15.000,00 a euro 45.000,00 e la contestuale chiusura dell’attività;

d) per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, che prevedono obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento da euro 4.500,00 a euro 13.500,00.

2. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività di commercio all’ingrosso provvedendo all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d) e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della l. 689/1981.

3. La vigilanza sulle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari è esercitata dalla Regione e da Roma Capitale in relazione alle rispettive competenze e le stesse provvedono all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera c), e all’introito dei relativi proventi ai sensi della normativa vigente.

4. Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, gli organi accertatori redigono i verbali e li trasmettono ai Comuni competenti per territorio ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.

SEZIONE II – Centri commerciali all’ingrosso non alimentare, mercati all’ingrosso e centri agroalimentari

Art. 63 – Requisiti dei centri commerciali all’ingrosso non alimentare

1. Ai fini dell’avvio dell’esercizio dell’attività, il centro commerciale all’ingrosso non alimentare deve:

a) essere destinato prevalentemente alla commercializzazione di beni non alimentari di largo e generale consumo;

b) prevedere una dotazione di adeguate infrastrutture e servizi necessari al deposito e smistamento dei prodotti commercializzati, nonché di servizi complementari e para-commerciali utili ad assicurare la compiutezza e l’integrazione delle funzioni proprie del centro;

c) essere inserito in un contesto territoriale direttamente collegato con grandi vie di comunicazione;

d) prevedere un’adeguata dotazione di parcheggi.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 sono specificati i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d). Roma capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla specificazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d).

Art. 64 – Mercati all’ingrosso e centri agroalimentari

1. Possono istituire mercati all’ingrosso e centri agroalimentari:

a) gli enti locali, comprese le loro forme associative, e le CCIAA, competenti per territorio;

b) i consorzi tra enti locali ed altri enti di diritto pubblico;

c) le società consortili per azioni a partecipazione di capitale pubblico, alle quali possono partecipare operatori economici, anche in forma associata, dei settori della produzione e del commercio, nonché della lavorazione e della movimentazione dei prodotti e/o altri soggetti economici impegnati in settori sinergici con le attività dei centri agroalimentari.

2. La proposta di istituzione del mercato all’ingrosso e del centro agroalimentare è approvata dalla Regione, sentito il Comune competente per territorio, o da Roma Capitale per i mercati all’ingrosso nel territorio di propria competenza.

3. Costituiscono elementi caratterizzanti dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari:

a) la qualità, l’igiene e la salubrità dei prodotti commercializzati;

b) l’analisi dei prezzi e le statistiche;

c) la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e della filiera corta;

d) la tutela del consumatore;

e) lo sviluppo di una logistica integrata ed ecocompatibile;

f) la gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti;

g) lo sviluppo dell’innovazione con particolare riferimento a forme innovative di commercio elettronico;

h) l’interfacciamento con la rete distributiva moderna e tradizionale con particolare riguardo ai mercati rionali al dettaglio;

i) la disponibilità di aree di espansione adiacenti, adatte all’insediamento delle attività integrative e funzionali all’attività del mercato o del centro agroalimentare stesso.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione, anche prevedendo un’adeguata dotazione di parcheggi, e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari;

b) i criteri e le modalità per l’attribuzione, da parte della Regione, della valenza regionale, metropolitana o provinciale ai mercati all’ingrosso e ai centri agroalimentari;

c) le modalità e i tempi per l’adeguamento dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari esistenti ai requisiti previsti dal regolamento;

d) i criteri e i tempi per la costituzione ed il funzionamento della commissione di mercato, i criteri per l’attività di vigilanza e lo svolgimento del servizio igienico-sanitario;

e) i criteri per lo svolgimento delle operazioni di facchinaggio e di trasporto all’interno del mercato nonché di tutti gli altri servizi ausiliari.

5. Roma capitale provvede, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, all’adozione dei criteri previsti dal comma 4, lettere a), c), d) ed e), ad esclusione dei centri agroalimentari.

6. La Regione può sostenere, sulla base di appositi progetti, lo sviluppo dell’attività e il potenziamento delle infrastrutture dei centri agroalimentari e dei mercati all’ingrosso, favorendo le interrelazioni tra gli stessi e la struttura produttiva e distributiva del territorio regionale, anche al fine di garantire un miglior livello qualitativo dei prodotti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Promuove, altresì, l’aggregazione di più mercati all’ingrosso o centri agroalimentari.

CAPO V – Disciplina del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

SEZIONE I – Disposizioni comuni

Art. 65 – Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione, dall’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, garantendo la salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell’informazione e del pluralismo informativo e il diritto dei cittadini di accedere a un’informazione pluralista.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove altresì la modernizzazione e lo sviluppo tecnologico della filiera distributiva editoriale, anche attraverso la riqualificazione strutturale e tecnologica dei punti vendita, e valorizza gli accordi di categoria o con le istituzioni volti alla individuazione di nuovi modelli distributivi e alla promozione dell’efficienza della filiera distributiva.

Art. 66 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) punti vendita esclusivi, quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all’informazione;

b) punti vendita non esclusivi, quelli che, in aggiunta ad altre merci, vendono quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelti.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio regionale.

SEZIONE II – Criteri per lo sviluppo del sistema e procedimenti amministrativi

Art. 67 – Definizione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi.

2. Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in regime di non esclusività le tipologie commerciali indicate nell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) e successive modifiche.

3. Il titolo abilitativo per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non può essere ceduto separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di cui al comma 2.

Art. 68 – Esercizio dell’attività, parità di trattamento e modalità di distribuzione e vendita

1. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 40 per cento, alla vendita di qualsiasi altro prodotto secondo la vigente normativa. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il requisito professionale di cui all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

3. I punti vendita esclusivi possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente.

4. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.

5. La concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici si intende validamente rilasciata anche per l’esercizio di tutte le altre attività consentite, ivi compresa la vendita dei prodotti non editoriali.

6. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001.

7. L’attività delle imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali è svolta in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale, in particolare dall’articolo 5 del d.lgs. 170/2001 e dall’articolo 8 della L. 198/2016.

8. L’individuazione delle zone in cui i comuni possono regolamentare l’apertura di nuovi punti vendita, tenendo conto di quelli già esistenti in relazione al bacino d’utenza, della domanda, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale avviene ai sensi dell’articolo 4 bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 170/2001.

9. I Comuni provvedono, in particolare, ad effettuare i controlli diretti a verificare il rispetto delle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilite dall’ articolo 5 del d.lgs. 170/2001.

10. Le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali devono indicare agli edicolanti le pubblicazioni regolari e le pubblicazioni di prima immissione nel mercato.

Art. 69 – Subingresso

1. Al trasferimento della titolarità di un punto vendita esclusivo per atto tra vivi si provvede mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento, che determina d’ufficio la reintestazione con efficacia immediata dei titoli abilitativi nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

2. Al subingresso nell’attività di punti vendita esclusivi, per causa di morte, si provvede mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza dei titoli abilitativi, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, secondo le seguenti modalità:

a) qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l’attività può continuare a esercitarla dalla data di morte del dante causa dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1;

b) qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l’attività e la ceda ad altri, la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dichiari il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, e l’avvenuto trasferimento della titolarità determinano d’ufficio la reintestazione con efficacia immediata dei titoli abilitativi nei confronti del subentrante.

Art. 70 – Esenzione dalla SCIA

1. Non sono soggetti alla SCIA i casi di cui all’articolo 3 del d.lgs. 170/2001.

Art. 71 – Diffusione gratuita della stampa e strillonaggio

1. L’editore che intende distribuire in forma gratuita il proprio prodotto editoriale o effettuare lo strillonaggio di quotidiani presenta regolare comunicazione al SUAP competente per territorio dove intende avviare la distribuzione.

2. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati o di collaboratori comunica l’elenco degli stessi al SUAP competente per territorio e all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell’attività dei medesimi.

[Comma modificato dall’articolo 7, comma 30, lettera c), della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28]

3. Il soggetto di cui al comma 1 rilascia agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell’incaricato.

Art. 72 – Interventi per l’innovazione e lo sviluppo della rete distributiva

1. La Regione, in collaborazione con i Comuni, le istituzioni e le associazioni di categoria del settore:

a) promuove l’innovazione, l’informatizzazione e la competitività delle imprese del settore, con particolare riguardo ai punti vendita esclusivi;

b) promuove, all’interno dei punti vendita esclusivi, l’integrazione della vendita di quotidiani e periodici con attività di servizio a favore di soggetti pubblici e privati tese a completare l’offerta alla clientela e a sostenere l’innovatività;

c) sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e del personale;

d) promuove le reti d’impresa tra i punti vendita esclusivi;

e) sostiene la lettura e l’accesso alle edicole attraverso una serie di iniziative volte a favorire l’acquisto di prodotti editoriali quotidiani e periodici presso i punti vendita.

2. La Regione, altresì, promuove e sostiene lo sviluppo della rete distributiva, favorendo progetti e iniziative di trasformazione dei punti vendita esclusivi in centri polifunzionali di servizi a favore, tra gli altri, delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, anche ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 4, del d.lgs. 170/2001.

3. Il Comune competente può stabilire, nel rispetto della normativa statale, attraverso appositi atti convenzionali da stipulare con le associazioni di categoria del settore e/o con le reti d’impresa tra punti vendita esclusivi, la riduzione o lo scomputo di quota parte degli importi dovuti quali corrispettivo delle concessioni di suolo pubblico, degli importi dovuti per le imposte relative a pubblicità o di altra natura per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

4. La Regione sostiene la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 attraverso misure volte a favorire l’accesso al credito e alle garanzie da parte dei punti vendita esclusivi, l’erogazione di contributi e il finanziamento di specifici programmi con le modalità stabilite con delibera della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia.

5. La Regione promuove la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 anche attraverso il finanziamento di appositi programmi, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, mediante deliberazione adottata previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive, relativamente a:

a) le modalità di costituzione delle reti di punti vendita esclusivi;

b) la modalità per la presentazione dei progetti;

c) i criteri e le modalità per la selezione dei progetti e per la concessione dei relativi finanziamenti;

d) la misura massima dei finanziamenti.

6. Al finanziamento delle misure e dei progetti di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di bilancio.

SEZIONE III – Vigilanza e sanzioni

Art. 73 – Vigilanza e sanzioni amministrative

1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività di vendita e di distribuzione della stampa quotidiana e periodica e provvedono all’accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2 e ne introitano i relativi proventi.

2. Chiunque eserciti l’attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, per ciascuna violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500,00 a euro 10.500,00.

CAPO VI – Somministrazione di alimenti e bevande

SEZIONI I – Disposizioni comuni

Art. 74 – Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:

a) somministrazione di alimenti e bevande, la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto di alimenti e bevande, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico intesa come adiacente, prospiciente o pertinente al locale, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 39, comma 1, lettera b), appositamente attrezzate e gestite per la funzionalità del locale, con l’assistenza del personale addetto alla somministrazione;

b) superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

c) domicilio del consumatore, la privata dimora nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di eventi;

d) esercizi di somministrazione, gli esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

e) autorizzazione stagionale, l’autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) somministrazione nelle mense aziendali, la somministrazione di pasti offerti in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale dal datore di lavoro pubblico o privato ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o tramite l’opera di altro soggetto con il quale abbia stipulato apposito contratto;

g) occupazione di suolo pubblico, la concessione a titolo oneroso da parte dell’ente pubblico proprietario di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue e/o prospicienti l’esercizio di somministrazione, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande;

h) organizzazioni di categoria delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande maggiormente rappresentative, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA;

i) organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni sindacali firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi e del contratto collettivo territoriale;

l) associazioni dei consumatori, le associazioni facenti parte del CRCU di cui all’articolo 5 della L.R. 6/2016;

m) reiterazione, la commissione della medesima violazione nell’arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della L. 689/1981;

n) degustazione, il consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande per fini promozionali e di vendita dei rispettivi prodotti.

Art. 75 – Pubblicità dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico:

a) mediante esposizione di apposita tabella all’interno del locale, nei casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività di ristorazione;

b) mediante esposizione di apposita tabella leggibile anche dall’esterno del locale, con esclusione della carta dei vini, limitatamente alle attività di ristorazione.

2. Nella somministrazione con formula a prezzo fisso è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio; il numero e tipo di portate e di bevande, comprese nel menù a prezzo fisso, devono comunque essere singolarmente specificate, in modo tale da rendere il consumatore consapevole di eventuali costi aggiuntivi.

3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

4. Nella somministrazione è vietato applicare costi aggiuntivi per il coperto.

5. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.

6. Qualora il servizio igienico, per i soggetti diversi dalla clientela dell’esercizio, sia messo a pagamento, il prezzo dello stesso deve essere reso ben noto attraverso l’apposizione di idoneo cartello. Tale pagamento non può essere richiesto a persone con disabilità certificata o con difficoltà a deambulare e ai minori.

Art. 76 – Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli in cui sono svolte congiuntamente le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale e danzante, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare al pubblico l’orario mediante esposizione di un apposito cartello ben visibile.

3. Il Comune, ai sensi della normativa statale vigente, può prevedere limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, anche in aree delimitate del territorio e per periodi determinati, per prevalenti motivi di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di somministrazione di cui all’articolo 78, comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) e l).

5. Le attività di somministrazione svolte in locali situati all’interno delle strutture di cui all’articolo 78, comma 2, lettere a), l) e m), devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime, qualora non abbiano accesso anche dalla pubblica via.

SEZIONE II – Sviluppo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 77 – Indirizzi regionali di sviluppo

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, e garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 2, stabilisce, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4 e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, gli indirizzi generali ai quali si attengono i Comuni nell’adozione dei relativi atti di regolamentazione del settore, con particolare riferimento:

a) alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, compreso il recupero di aree o edifici;

b) alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio mediante la previsione di misure atte ad incentivare l’insediamento degli esercizi di somministrazione, con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e del territorio regionale e alle aree montane e rurali;

c) al rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico.

2. Roma Capitale provvede all’adozione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 78 – Criteri comunali

1. I Comuni, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 77 e previa concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, stabiliscono i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione, definendo i requisiti, anche qualitativi, necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, con particolare riferimento:

a) alle destinazioni d’uso degli immobili da adibire come locali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d’uso dei locali medesimi;

b) alla salvaguardia dei locali storici;

c) a divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture, limitatamente ai casi in cui sussistono ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che non consentano ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere sui meccanismi di controllo, anche per il consumo di alcoolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

d) alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, monumentale e ambientale, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali;

e) alle modalità attraverso le quali i locali in cui si svolge l’attività di somministrazione provvedono allo smaltimento dei fumi senza immissione in atmosfera nonché alla diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici, anche attraverso l’incentivazione all’utilizzo di strumenti e apparati tecnologici innovativi, ecologicamente all’avanguardia, che possano migliorare la salubrità degli ambienti, lo smaltimento dei fumi, dei rifiuti e l’impatto acustico delle attività;

f) alle aree del territorio carenti di servizio.

2. I criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione che sono svolte:

a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, compresi cinema, teatri, musei, gallerie d’arte, librerie, e i luoghi di cui all’articolo 101 del d.lgs. 42/2004, aventi carattere non occasionale o stagionale, anche nel caso in cui l’attività di somministrazione è svolta in una struttura annessa a quella in cui è svolta l’attività principale ovvero nei medesimi spazi in cui si svolge detta attività. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento, anche se eseguita dal vivo. L’attività si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi;

b) in locali situati all’interno delle aree di servizio, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;

c) al domicilio del consumatore;

d) alle strutture ricettive alberghiere, nei confronti delle persone alloggiate e non alloggiate;

e) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti;

f) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

g) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;

h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;

i) nei mezzi di trasporto pubblico ad esse esclusivamente destinati e autorizzate;

l) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’articolo 15, comma 1, lettere i), l) e n);

m) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari di cui all’articolo 58, comma 1, lettere c) e d);

n) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati;

o) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente;

p) nelle aree di cui all’articolo 42, comma 5;

q) nei luoghi inclusi nella rete regionale di cui alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche.

3. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati). In ogni caso, al di fuori delle fattispecie previste dal dpr 235/2001, l’attività di somministrazione svolta all’interno di un circolo privato è sottoposta alla disciplina di cui al presente capo.

SEZIONE III – Procedimenti amministrativi relativi all’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 79 – Esercizio dell’attività

1. All’aperturae al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, anche stagionali, si provvede mediante SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016 da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione.

2. Nel caso in cui gli esercizi di somministrazione ricadano in zone sottoposte a tutela da parte del Comune, all’apertura o al trasferimento di sede si provvede mediante autorizzazione ai sensi del d.lgs. 222/2016, su richiesta presentata utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Si provvede altresì mediante autorizzazione nel caso in cui il trasferimento dell’attività di somministrazione avvenga da una zona non sottoposta a tutela ad una tutelata.

3. Nelle zone di cui al comma 2 i Comuni, nell’ambito della loro potestà normativa, approvano, quale strumento di semplificazione procedurale per il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, un catalogo di arredo urbano commerciale nel quale sono indicati gli elementi di arredo per tipologia e materiale, ivi compresi i dehors, compatibili con le aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini della loro salvaguardia.

4. All’avvio e all’esercizio delle attività di somministrazione previste dall’articolo 78, comma 2, si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

5. Relativamente alle attività di cui all’articolo 78, comma 2, lettere d), e) e o) nonché a quelle esercitate all’interno degli stabilimenti balneari si applica la specifica normativa regionale vigente in materia, fermi restando i requisiti previsti all’articolo 6.

6. L’avvio e l’esercizio dell’attività è comunque soggetta al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, sulla sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché all’effettiva disponibilità dei locali e deve essere avviata, salvo proroga, entro i termini previsti dall’articolo 84, comma 2, lettere b) e c).

7. Nella presentazione della SCIA o nell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, deve essere indicato, a pena d’improcedibilità, il locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione nonché il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, sia per il richiedente che per le eventuali persone specificamente preposte all’attività di somministrazione.

8. Nelle fattispecie previste al comma 2 l’esame della richiesta di autorizzazione non è subordinata:

a) alla disponibilità dei locali nei quali si intende svolgere l’attività, che deve invece sussistere al momento dell’avvio dell’esercizio dell’attività;

b) alla presentazione preventiva del certificato di prevenzione incendi, se richiesto dalla legge.

9. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.

10. La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune, mediante ordinanza, in ragione di comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Nel caso in cui il Comune vieti la vendita di bevande alcoliche in tutto il territorio comunale o in una sua parte limitata, il divieto si intende esteso anche alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata in esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione di alimenti e bevande, ma ricadenti nella medesima zona.

11. Gli esercizi di somministrazione, senza necessità di ulteriori titoli autorizzatori, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie.

12. L’autorizzazione o la presentazione della SCIA abilitano all’installazione ed all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, di immagini e giochi e videogiochi senza vincite in denaro, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

13. Il Comune stabilisce le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle attività di somministrazione in forma stagionale.

14. L’ampliamento dei locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è soggetto a previa presentazione di SCIA o di domanda di autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al SUAP competente per territorio.

15. Nella SCIA di cui al comma 14 il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d’uso e alle condizioni di sicurezza dei locali oggetto di concessione edilizia per l’ampliamento strutturale.

Art. 80 – Esercizio temporaneo

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività di somministrazione, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico, può essere esercitata, temporaneamente, nello spazio comunale ove si svolge la manifestazione, previa presentazione da parte dell’interessato di SCIA al SUAP competente per territorio e non è soggetta ai requisiti professionali di cui all’articolo 6, comma 2.

2. La presentazione della SCIA di cui al comma 1 consente l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per una durata non superiore a quella della manifestazione e solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 81 – Affidamento della gestione di reparto

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare, mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, purché almeno un reparto rimanga nella diretta gestione del titolare.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione e al rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro.

3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla presentazione della SCIA di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.

4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Art. 82 – Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità, per atto tra vivi, dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e del relativo titolo abilitativo è subordinato a SCIA unica da presentare al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. La presentazione della SCIA deve avvenire entro novanta giorni dalla stipula dell’atto di trasferimento e determina d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, nei confronti del subentrante, del titolo abilitativo, del provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, qualora presente, nonché dell’eventuale titolo abilitativo all’insegna, nei confronti del subentrante, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e sia provato l’effettivo trasferimento.

2. Al subingresso per causa di morte si provvede mediante SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, entro un anno dalla morte del dante causa a pena di decadenza del titolo salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, utilizzando la modulistica unificata adottata dalla Regione. Qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l’attività di somministrazione, può continuarla dalla data di morte del titolare, dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6. Qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l’attività di somministrazione e la ceda ad altri, la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dichiari il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e l’avvenuto trasferimento della titolarità, determina d’ufficio la reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo, del provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, qualora presente, nonché dell’eventuale titolo abilitativo all’insegna, nei confronti del subentrante stesso.

Art. 83 – Disposizioni per i distributori automatici

1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività è sottoposta alla disciplina prevista dall’articolo 79.

2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

SEZIONE IV – Sospensione, decadenza, vigilanza e sanzioni amministrative

Art. 84 – Sospensione e decadenza

1. I titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione e i provvedimenti concessori, qualora presenti, sono sospesi per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici, in caso di reiterazione per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 75.

2. Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di somministrazione decade ed il provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia presente, è revocato:

a) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

b) qualora il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l’attività, non necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo;

c) qualora il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro quarantotto mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l’attività, debba essere edificato o necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di apposito titolo;

d) qualora il titolare dell’esercizio non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;

e) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell’interno, ai fini della sorvegliabilità, o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;

f) qualora venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non sia, da parte del titolare, richiesta l’autorizzazione o presentata la SCIA per il trasferimento in una nuova sede nel termine di centottanta giorni, salvo proroga richiesta, in caso di comprovata necessità, con istanza motivata;

g) qualora, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l’attività secondo le modalità previste all’articolo 82.

3. La proroga di cui al comma 2, lettere a), b), c) e f), non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria ovvero di mancato rilascio dei titoli abilitativi edilizi nonché in caso di ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 85 – Vigilanza e sanzioni amministrative

1. I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introitano i relativi proventi. I Comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della L. 689/1981.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00:

a) chiunque svolga l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 o senza aver presentato la SCIA di cui all’articolo 79, comma 1;

b) chiunque svolga l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni di cui all’articolo 79, comma 2, o quando le stesse sono decadute o sospese;

c) il titolare del titolo abilitativo qualora occupi abusivamente uno spazio pubblico oppure, essendo titolare di un provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, ai fini del servizio di somministrazione su superficie aperta di cui all’articolo 74, comma 1, lettere a) e g), occupi uno spazio maggiore di quanto consentito dalla concessione medesima.

c bis) il titolare del titolo abilitativo qualora, essendo titolare di provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico ai fini del servizio di somministrazione su superficie aperta di cui all’articolo 74, comma 1, lettere a) e g), occupi uno spazio maggiore consentito dalla concessione medesima.

[Lettera sostituita dall’articolo 7, comma 30, lettera d), della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28]

3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 75, 76 e 81 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), è disposta altresì la contestuale chiusura dell’esercizio.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), qualora vi sia reiterazione della violazione, sono disposte altresì la chiusura dell’esercizio, la decadenza del titolo abilitativo e la revoca del provvedimento concessorio.

5 bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera c bis), qualora vi sia reiterazione della violazione per uno spazio superiore al 50 per cento di quello consentito dalla concessione, è disposta la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo compreso tra cinque e quindici giorni.

[Comma inserito dall’articolo 7, comma 30, lettera e), della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28]

6. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, il Comune può disporre la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo compreso tra cinque e quindici giorni.

7. Per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4 che prevedono obblighi o divieti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

[Comma abrogato dall’articolo 7, comma 30, lettera f), della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28]

CAPO VII – Disciplina degli esercizi commerciali per la vendita di animali d’affezione

Art. 86 – Disposizioni per l’attività di commercio di animali di affezione

1. Fermi restando gli obblighi previsti dell’articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), le attività di commercio di animali di affezione sono subordinate al titolo abilitativo previsto per la tipologia di esercizio commerciale in cui si svolge l’attività e al rilascio del nulla osta di cui all‘articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di tutela degli animali, sono stabiliti, nel rispetto della normativa statale, in particolare:

a) i requisiti relativi agli ambienti idonei a consentire il rispetto delle esigenze etologiche delle specie detenute, il numero di animali per singola specie detenibili contemporaneamente, le loro condizioni di custodia, di alimentazione e di esposizione nonché le dimensioni minime delle gabbie, degli acquari e degli spazi destinati agli animali;

b) le modalità di affidamento degli animali invenduti, privilegiando l’adozione gratuita, e di certificazione degli animali deceduti;

c) i corsi di formazione professionale idonei a fornire cognizioni necessarie per la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.

3. È vietato il commercio di animali d’affezione su aree pubbliche.

4. È vietata la vendita di animali vivi da utilizzare per l’alimentazione di altri animali a meno di presentazione, da parte dell’acquirente, di un certificato medico-veterinario che ne indichi la necessità per esigenze sanitarie o per l’impossibilità dell’animale di abituarsi a prede morte.

5. La cessazione dell