La tintolavanderia è l’attività dell’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Le tintolavanderie si distinguono dalle lavanderie e lavanderie a gettoni perché offrono servizi non automatizzati di tintoria e/o di stireria.

Per tutte le fattispecie elencate sono necessari l’apertura della P. Iva, l’iscrizione in Camera di Commercio, la presentazione della SCIA in Comune e l’individuazione di un responsabile tecnico.

Il quadro normativo

In forza dell’art. 117 Cost. le professioni ricadono nella così detta legislazione concorrente: lo Stato stabilisce le norme generali mentre alle Regioni compete la legislazione di dettaglio.

In materia di tintolavanderie il legislatore nazionale ha esercitato le sue prerogative con la L. 84/2006 “Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”, testo che, in verità, si spinge fino alla normazione di dettaglio.

Nella Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2011 è stata definita la figura del “responsabile tecnico di tintolavanderia” ed è stato perimetrato il corso di formazione professionale per diventarlo.

Nella Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2012 sono stati individuati i titoli di studio abilitanti.

Con la D.G.R. 357/2014 la Regione Lazio ha adottato quanto stabilito nella L. 84/2006 e nella Conferenta Stato-Regioni, senza, peraltro, esercitare la propria potestà legislativa.

Il responsabile tecnico di tintolavanderia

Per esercitare l’attività di lavanderia, stireria e tintolavanderia è necessario possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. I requisiti oggettivi contemplano l’essere in regola con la normativa antimafia e l’idoneità professionale del responsabile tecnico.

Chi può svolgere la funzione di responsabile tecnico di tintolavanderia

Il responsabile tecnico di una tintolavanderia deve:

  • lavorare in modo prevalente nell’impresa di tintolavanderia di cui è responsabile tecnico;
  • in detta impresa deve svolgere in modo prevalente le funzioni proprie del responsabile tecnico di tintolavanderia.

Può essere designato il titolare dell’attività, un socio partecipante al
lavoro, un collaboratore familiare, un dipendente, un addetto
dell’impresa: ovvero qualunque soggetto che abbia un rapporto diretto e immediato con la struttura decisionale e operativa dell’impresa.

L’imprenditore in possesso dei requisiti può esercitare il ruolo di preposto/responsabile in un solo laboratorio: per aprire due o più tintolavanderie dovrà dovrà individuare ulteriori soggetti idonei.

I requisiti del responsabile tecnico di tintolavanderia

Per svolgere la funzione di responsabile tecnico di tintolavanderia è necessaria possedere almeno uno tra i seguenti requisiti:

a) aver superato un corso di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive in un periodo di un anno, che preveda l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore (stage).

b) avere conseguito un attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;

c) aver conseguito il diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;

d) aver svolto un periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

I requisiti a), b), c) si dimostrano autocertificando la qualifica conseguita al momento della presentazione della SCIA di apertura dell’attività. E’ importante indicare con precisione il titolo conseguito, l’istituto di formazione e la data di rilascio, in modo da consentire al SUAP di effettuare gli accertamenti. Sebbene non sia obbligatorio, è consigliato allegare alla SCIA una copia del diploma/certificato: semplificherà il lavoro dell’istruttore amministrativo che processerà la pratica, nonché la ricerca d’archivio dell’ente di formazione eventualmente interpellato.

Il requisito d) può essere documentato con gli estratti dell’INPS.

Il corso di formazione professionale per responsabile tecnico di tintolavanderia

I diplomi professionali sono validi quando sono rilasciati dalle scuole pubbliche o da enti di formazione riconosciuti dalle Regioni. Prima di iniziare un corso di formazione privato, specie se a pagamento, è bene sincerarsi che la scuola sia accreditata in Regione.

Ai sensi del co. 5 art. 2 della L. 84/2006 e della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2011, il corso di formazione per responsabile tecnico di tintolavanderia deve essere così articolato:

PROCESSI DI LAVAGGIO E SMACCHIATURA: Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche ecc) Chimica dei detersivi Elementi di chimica organica e inorganica Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili Principi di scioglimento chimico fisico e biologico Tecniche di lavorazione delle fibre.

UTILIZZO DELLE MACCHINE E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE: Elementi di meccanica elettricità e termodinamica Legislazione in materia di tutela dell’ambiente Sicurezza del lavoro Elementi di Informatica Programmi di lavaggio Normativa igienico-sanitaria.

GESTIONE D’IMPRESA: Elementi di diritto commerciale Normativa di settore Elementi di gestione aziendale Elementi di contrattualistica Controllo erogazione del servizio Tecniche di comunicazione e vendita Lingua straniera.

I titoli di studio abilitanti

La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2012 ha definito per il responsabile tecnico di tintolavanderia i titoli di studio abilitanti (12/185/CR6/C9).

Diplomi

Sono abilitanti i diplomi:

a) degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato a indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali.

b) degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico a indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Sistema Moda.

c) dei Licei Scientifici.

Lauree

Sono abilitanti le lauree in:

CodiceLaurea
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche
MAT/07Fisica matematica
MAT/09Ricerca operativa
Area 03 - Scienze chimiche
CHIM/01Chimica analitica
CHIM/02Chimica fisica
CHIM/03Chimica generale e inorganica
CHIM/04Chimica industriale
CHIM/05Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
CHIM/06Chimica organica
CHIM/07Fondamenti chimici delle tecnologie
Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
ING-IND/12Misure meccaniche e termiche
ING-IND/13Meccanica applicata alle macchine
ING-IND/14Progettazione meccanica e costruzione di macchine
ING-IND/15Diseno e metodi dell'ingegneria industriale
ING-IND/16Tecnologie e sistemi di lavorazione
ING-IND/17Impianti industriali meccanici
ING-IND/22Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/26Teoria dello sviluppo dei processi chimici
ING-IND/27Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/31Elettrotecnica
ING-IND/32Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33Sistemi elettrici per l'energia
ING-INF/01Elettronica
ING-INF/04Automatica