Delibera della Giunta Municipale del 9 aprile 1986 n. 149.

TITOLO I – Criteri generali e definizione dei singoli comparti

Art. 1

Per plateatico attrezzato si intende un’area urbanisticamente destinata a mercato, recintata. con accessi controllati, che comprende luoghi comuni, all’aperto o chiusi, impianti anch’essi comuni e posteggi specificatamente predisposti per la realizzazione di unità di vendita commerciale da parte di singoli esercenti.

Art. 2

Per luoghi comuni si intendono spazi indivisibili, di uso comune all’interno del mercato, di norma non destinabili ad un singolo esercente. Essi si distinguono in luoghi all’aperto e luoghi chiusi.

Art. 3

Per luoghi comuni all’aperto si intendono le corsie per gli acquirenti, le corsie di servizio, gli spazi destinati allo scarico delle merci in arrivo, i parcheggi riservati, altri eventuali luoghi scoperti. Possono essere protetti da coperture, senza per questo diventare “chiusi”.

Art. 4

Per luoghi comuni chiusi si intendono i locali igienici (eventualmente diversi per gli acquirenti, per gli esercenti e per gli addetti non commercianti); gli uffici ed altri locali per il servizio; il locale per i contatori delle utenze di energia elettrica, in particolare degli esercenti, eventuali cabine di trasformazione dell’energia elettrica, altri eventuali luoghi chiusi.

Art. 5

Per impianti comuni si intendono quelli generali che consentono al plateatico attrezzato le funzioni di mercato e cioè: la rete di fognatura, gli impianti idrici di lavaggio delle corsie, l’antincendio, di adduzione dell’acqua potabile ai luoghi comuni ed alle unità di vendita: gli impianti elettrici generali e di illuminazione dei luoghi comuni; la rete di messa a terra degli impianti elettrici e delle masse metalliche, di equipotenzialità, di protezione dalle scariche atmosferiche, la rete delle canalizzazioni per i cavi delle utenze elettriche degli esercenti, dal locale contatori alle singole unità di vendita; la rete delle canalizzazioni per i cavi delle utenze telefoniche degli uffici del mercato e degli esercenti, fino alle singole unità di vendita; altri eventuali impianti comuni. Ogni impianto è completo di chiusini, pozzetti d’ispezione (e di infilaggio dei cavi, nel caso di impianti elettrici e telefonici), camerette di servizio per controllo e manovra.

Art. 6

Per posteggio si intende la parte di plateatico attrezzato, in genere rettangolare esplicitamente delimitata, separata dagli altri posteggi da corsie, concesso ad un esercente per lo svolgimento di una determinata attività commerciale nel mercato. Nel suo interno, in pozzetti chiusi, vi sono gli allacci per lo scarico delle acque, per l’adduzione dell’acqua potabile e di energia elettrica, per l’utenza telefonica, per il collegamento alla linea generale di messa a terra. Una saracinesca in un pozzetto immediatamente esterno consente la chiusura dell’adduzione dell’acqua all’unità di vendita.

Art. 7

Per posteggio destinato a sosta a rotazione si intende la parte di plateatico geometricamente definibile come la precedente, ma dove non si mettono a disposizione degli esercenti impianti singoli.

Art. 8

Ogni posteggio in cui è suddiviso il mercato rionale, delimitato dai bordo esterno della striscia verniciata che la evidenzia sul pavimento del plateatico è comprensivo delle componenti di impianto e del pozzetto in cui queste terminano. Dette componenti sono:

a) per gli impianti elettrici: uno spazio attrezzato nel locale contatori e un cavo proporzionato o un gruppo di cavi per esigenze medie, infilato in una canalizzazione singola, sfilabile anche da appositi pozzetti di sezionamento intermedi;

b) per la messa a terra: un cavo o altri mezzi di collegamento con la rete impianto comune;

c) per l’allaccio telefonico: un cavo in una canalizzazione tra l’installazione generale SIP e l’unità di vendita;

d) per l’adduzione dell’acqua potabile: un tubo dal pozzetto interno all’unità di vendita a quello esterno fino alla saracinesca che vi è contenuta e che fa parte dell’impianto Comune idrico;

e) per lo smaltimento delle acque: un tubo (o due tubi in caso di separazione della fognatura tra acque meteoriche e acque comunque usate) dal pozzetto interno (o dai pozzetti interni) al posteggio a quello esterno (quelli esterni) dell’impianto comune della rete di fognatura.

f) altre eventuali componenti, sia per gli impianti dei punti precedenti sia per altri impianti.

Oltre a tali componenti vengono consegnati all’esercente la pavimentazione del plateatico attrezzato compresa nel posteggio, il relativo sottofondo ed i pozzetti terminali costruiti nel posteggio stesso.

Di ogni elemento consegnato saranno precisate nell’atto di concessione caratteristiche tecniche e dimensione per il suo corretto uso da parte dell’esercente.

TITOLO II – Obblighi del concessionario

Art. 9

Utilizzando dette componenti, eventualmente adeguandole secondo le proprie esigenze per gli impianti elettrici e completandole con altre, l’esercente, a sue spese, cura e responsabilità, provvederà alla realizzazione degli impianti che riterrà necessari per la propria attività e, quindi, alla loro attivazione, gestione e manutenzione. L’esercente dovrà sempre consentire l’accesso, il controllo e l’intervento del Comune di Roma sulle componenti suddette ed eventualmente riconsegnarle efficienti ed in buono stato. Le stesse condizioni valgono per la pavimentazione, il sottofondo ed i pozzetti.

Art. 10

Nei limiti della superficie assegnata il concessionario dovrà provvedere a proprie cure e spese secondo le esigenze generali e particolari, nonché secondo le prescrizioni dettate dall’Amministrazione comunale, alla installazione fissa o mobile delle attrezzature di vendita, previa approvazione, da parte dell’Amministrazione comunale e della USL competente, dei relativi progetti di costruzione, installazione ed attrezzamento a tal fine predisposti, sottoscritti da lui stesso e da un tecnico, abilitati per legge. L’attrezzatura di vendita deve essere realizzata entro sei mesi dall’approvazione del progetto.

Art. 11

Nell’ambito di ciascun posteggio, il concessionario è tenuto a contenere la propria attrezzatura di vendita, che può anche consistere in una costruzione coperta e chiudibile, entro un parallelepipedo avente come base la proiezione orizzontale della superficie del posteggio stesso e, salva diversa disposizione, un’altezza non superiore a 4 (quattro) metri.

Il carico totale comprensivo del carico permanente più quello di esercizio sulla pavimentazione del plateatico non potrà superare, salva diversa disposizione, i 2,000 kg/mq, tenuto conto anche delle caratteristiche tecniche della pavimentazione, del sottofondo e dei pozzetti esistenti.

Art. 12

Sono esclusi dal computo della misura orizzontale di cui al numero precedente:

a) un eventuale aggetto di coronamento della suddetta costruzione di altezza non superiore a cm. 30 (trenta) ed avente una sporgenza laterale che non superi la minore delle due seguenti misure: cm. 50 (cinquanta) ovvero la metà della corsia adiacente meno cm. 15 (quindici);

b) un’eventuale tenda larga al massimo, dalla costruzione, la terza parte delle corsie su cui sporge;

c) le ante di eventuali porte che si aprano su corsie di servizio, a condizione, però, che si chiudano automaticamente.

Art. 13

Nel caso di installazione di una costruzione, questa deve essere progettata, tenuto conto delle caratteristiche influenti sulla statica della pavimentazione e del relativo sottofondo, anche secondo le “norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica” (legge 5 novembre 1971 n. 1086) e secondo le relative norme tecniche per l’esecuzione aggiornate. In particolare, se il caso lo richiede, si seguiranno le norme per i manufatti prefabbricati prodotti in serie. Comunque dovrà essere consegnato, in sede di controllo, il certificato di collaudo statico, prescritto dalle suddette norme.

Art. 14

La costruzione deve corrispondere alle esigenze del decoro edilizio, sia per carattere di linee, sia per materiali e tinte impiegati, sia per il tipo di insegna ed altri strumenti pubblicitari. Essa deve essere rifinita omogeneamente in tutti i prospetti visibili; deve assicurare un’adeguata protezione degli agenti atmosferici con conveniente isolamento termico anche in funzione della conservabilità della merce immagazzinata, nonché una sufficiente aerazione interna, specialmente se è prevista l’installazione di frigoriferi con i relativi compressori.

Nel caso in cui si ritenga di sopraelevare la pavimentazione della costruzione rispetto a quella originaria del plateatico, non dovranno essere lasciati spazi vuoti tra le due. Il riempimento deve essere realizzato con materiali nel complesso legati, resistenti, impermeabili e coibenti.

La sistemazione dell’interno della costruzione dovrà essere realizzata comunque, anche conformemente alle norme del Regolamento d’Igiene del Comune di Roma. In particolare le pareti, i pavimenti, il raccordo a sagoma curva tra essi, nonché gli arredamenti dovranno essere realizzati secondo le norme specifiche previste per gli esercizi.

Art. 15

Le acque meteoriche sulla copertura e quelle di servizio dei lavelli installati devono essere correttamente convogliate all’interno della costruzione (con esclusione di ogni distedente esterno) ed allacciata al ramo di fognatura (o rami, se questa è separata per acque meteoriche o comunque usate), che raggiunge l’unità di vendita.

Prima di qualsiasi utilizzazione dell’acqua potabile addotta alla unità di vendita deve essere montato uno strumento per il rilievo del consumo idrico, nel caso di realizzazione di una costruzione. Tale strumento deve essere leggibile dall’esterno, secondo la normativa A.C.E_A. Anche per gli impianti idraulici di distribuzione e di scarico, si seguiranno le norme del citato Regolamento d’Igiene.

L’installazione eventuale di una costruzione non deve impedire, e deve comunque garantire, il corretto deflusso delle acque piovane e di lavaggio fuori dei posteggi, verso le caditoie sulle corsie.

Art. 16

Gli impianti elettrici, di illuminazione e di presa di forza elettromotrice, devono essere correttamente eseguiti, utilizzando le componenti predisposte dal locale-contatori alla singola apparecchiatura, secondo le vigenti norme (in particolare secondo le norme del D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547 e CEI) cosi come l’allaccio al terminale della rete di messa a terra appositamente installato nelle unità di vendita.

Art. 17

Per l’allaccio telefonico si devono seguire le condizioni di utenza della SIP.

Art. 18

La modalità del trasporto e del montaggio delle attrezzature di vendita e della eventuale costruzione devono essere precisate nel progetto dell’esercente.

Art. 19

Il concessionario, malgrado l’approvazione del suo progetto, e pienamente responsabile di quanto ha realizzato e della relativa gestione e manutenzione e risponde di eventuali danni comunque provocati. A tale scopo, prima di iniziare l’attività di vendita, deve dimostrare di aver stipulato una adeguata polizza assicurativa civile di L. 100.000.000 per eventuali danni alle cose e di L. 300.000.000 per eventuali danni alle persone.

Art. 20

L’esercente è comunque obbligato ad adeguare a proprie spese la eventuale costruzione dell’attrezzatura di vendita e degli impianti realizzati, in corso di variazione della relativa normativa.

Art. 21

Gli operatori provenienti dai mercati soppressi o trasferiti d’ufficio dovranno adeguare, entro cinque anni, la struttura di vendita a quella indicata nel presente titolo II.

TITOLO III – Gestione dei luoghi ed impianti comuni

Art. 22

Gli operatori ai quali viene dato in concessione il posteggio nel mercato devono costituirsi in associazione, alla quale viene affidata, con apposita convenzione, la custodia e pulizia del mercato, la gestione delle recinzioni, degli accessi e dei luoghi ed impianti comuni.

In caso di mancata costituzione o di irregolare funzionamento dell’associazione, l’Amministrazione provvede direttamente alla gestione dei luoghi ed impianti comuni e, se già stipulata, alla conseguente disdetta della convenzione. La mancata adesione del singolo operatore comporta la revoca del posteggio.

Art. 23

L’associazione dovrà promuovere e seguire la realizzazione delle attrezzature di vendita secondo un disegno estetico e funzionale unitario, anche se con eventuali varianti per attività commerciali diverse, purché compatibili con le indicazioni fornite dalla Ripartizione competente. L’esame e l’approvazione dei singoli progetti avverranno tenendo conto di tale unitarietà.

L’associazione, a tale fine, dovrà presentare un progetto complessivo della sistemazione del plateatico comprensivo delle installazioni comuni e di quelle che i singoli rivenditori intendono realizzare comunicando tempestivamente all’Amministrazione i lavori eseguiti. Deve segnalare eventuali necessità di intervento del Comune per manutenzioni straordinarie. L’associazione deve stipulare una polizza assicurativa di L. 100.000.000 per danni alle cose e L. 300.000.000 per danni alle persone verificantisi nelle aree destinate ad impianti e luoghi comuni.

Art. 24

L’Amministrazione nomina una Commissione di vigilanza sull’attività dell’associazione di mercato, che ne assicuri la rispondenza con quanto previsto nel presente regolamento e che indirizzi, programmi e vigili sulla gestione del mercato stesso. Può, inoltre, proporre, ove ne ricorrano gravi motivi, la disdetta della convenzione e surrogarsi temporaneamente alle funzioni e ai compiti dell’associazione.

Detta Commissione è formata e presieduta dal Presidente Circoscrizionale o suo delegato, dal Dirigente della Circoscrizione o suo delegato e da un rappresentante nominato dall’associazione.

Art. 25

L’obbligo di costituirsi in associazione non sussiste per la durata di anni uno, per quei plateatici attrezzati il cui organico è costituito, per oltre la metà, da operatori provenienti da mercati soppressi o trasferiti d’ufficio.

TITOLO IV – Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 26

Il posteggio può essere concesso ai titolari di posteggio nei mercati rionali all’aperto e nei mercati rionali coperti, ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, ai produttori.

Art. 27

La concessione del posteggio e rilasciata in conformità ai criteri stabiliti dal Piano di Commercio, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1490 del 14 marzo 1985 ed alle indicazioni programmatiche per il Commercio Ambulante, contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 1203 del 26 marzo 1985, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ad ambulanti provenienti da mercati rionali, soppressi o da trasferire, secondo il criterio della maggiore anzianità di posteggio, combinato con quello della unitarietà e territorialità, per favorire lo spostamento complessivo degli operatori di un mercato da trasferire o sopprimere in una struttura nuova realizzata nell’ambito circoscrizionale;

b) ad ambulanti che rinunciano al posteggio in mercati da ridimensionare, con priorità per quelli provenienti da mercati soggetti a maggiori ridimensionamenti, coordinato con i criteri di cui al punto A);

c) ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio ambulante rilasciata dal Comune di Roma, con priorità per quelli che abbiano un maggior numero di posteggi nei mercati non giornalieri;

d) ad ambulanti titolari di autorizzazione al commercio valida anche per la provincia di Roma, ordinati in ordine crescente in relazione al numero settimanale di posteggi a turno, di cui abbiano la concessione nel territorio di validità della autorizzazione stessa;

e) ad altri ambulanti, con priorità per quelli che abbiano un maggior carico di famiglia e, a parità, una maggiore età.

Art. 28

Ai fini della concessione del posteggio sarà emanato un bando di concorso, con fissazione di un termine per la presentazione delle domande.

TITOLO V – Modalità di pagamento del canone

Art. 29

Ciascun operatore è tenuto a corrispondere un canone che, tenute presenti le tariffe applicate nei mercati coperti ristrutturati, previste dalla deliberazione Giunta Municipale n. 5830 del 27 luglio 1982, e fissato in L. 138 al mq giornaliere, aumentato a tre volte in caso di mancata assunzione della gestione dei servizi da parte degli operatori.

Art. 30

I concessionari sono tenuti costituiere un deposito fruttifero pari a due semestralità del relativo canone a garanzia del puntuale pagamento del canone stesso.

Art. 31

Il canone deve essere corrisposto in rate semestrali anticipate, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione.

Art. 32

L’allaccio dei contatori ed il consumo dell’energia elettrica è a completo carico dei concessionari.

Art. 33

Nel caso di perdita della titolarità dell’autorizzazione, il concessionario dovrà sgombrare immediatamente a proprie spese la piazzuola assegnatagli.

Art. 34

Le pulizie e la manutenzione delle strutture commerciali insistenti sulle piazzuole devono essere effettuate a cura e spese dei concessionari, i quali sono tenuti a permettere, a tal fine, ispezioni nei rispettivi manufatti.

TITOLO VI – Revoca della concessione

Art. 35

L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, che dovessero derivare ai concessionari a causa della mancanza famosa di erogazione dei servizi ovvero nell’eventualità di furti, nonché per tutti gli altri danni per i quali sono previste le polizze assicurative di cui agli artt. 19) e 22).

Art. 36

Le concessioni sono revocato d’ufficio per morosità nel pagamento di due semestralità consecutive, nonché per gravi infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, o in applicazione di altre specifiche norme.