Le norme inerenti i giochi elettronici e meccanici, con o senza vincite in denaro, fa riferimento all’art. 110 TULPS e a un ricco fiorire di decreti direttoriali del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). La disciplina è molto articolata, e in continua evoluzione, suscettibile sia all’evoluzione tecnologica che della sensibilità comune verso temi socialmente rilevanti come quello della ludopatia. Di fondamentale importanza per il settore, e attualmente vigente, è il Decreto Direttoriale del 27 luglio 2011, con cui l’AAMS ha definito la tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco e i parametri numerico quantitativi per l’installabilità.

I giochi legali

Il 110 TULPS spazia dai giochi controversi e mangiasoldi come videopoker, videolottery e slot machine, fino ai giochi innoqui per bambini.

Le tipologie prendono il nome del comma in cui vengono descritti: si hanno così gli apparecchi ex co. 6, caratterizzati da vincite in denaro e gli ex co. 7, privi della componente lucrativa.

NEWSLOT (110 TULPS co. 6, lett. a)

Il comma 6, lettera a) descrive gli apparecchi con vincita in denaro noti come AWP o NEWSLOT. Si tratta di giochi che integrano aspetti legati all’abilità del giocatore con l’elemento aleatorio (dettato dal caso): il player ha la possibilità di incidere sul risultato attuando la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco.

Requisiti delle Newslot

Ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla rete telematica di AAMS.

La partita inizia con l’introduzione di monete e il pagamento di un prezzo non superiore a 1 euro.

L’apparecchio non accetta banconote.

La durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi.

La distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 (cento) euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete.

E’ vietato l’utilizzo delle “newslot” ai minori di 18 anni.

Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole fondamentali (anche parzialmente).

Ogni esemplare installato deve avere applicato il nullaosta di distribuzione (NOD) in copia conforme, di messa in esercizio (NOE) e attestato di conformità in originale.

VIDEOLOTTERY (110 TULPS co. 6, lett. b)

Il comma 6, lettera b) descrive le Video Lottery Terminal (VLT), apparecchi che rappresentano l’evoluzione delle newslot in termini tecnici e di gameplay.

Si tratta di macchine perennemente connesse che erogano una pluralità di giochi trasmessi direttamente da un Concessionario, che è l’unico soggetto a detenere il titolo autorizzatorio. L’offerta ludica richiama le tematiche del casinò, con giochi che spaziano dalle slot machines, alla roulette, ai giochi di carte come Poker e Black Jack.

Requisiti delle Videolottery

Il costo massimo della singola partita è pari a € 10.00, con una posta minima di gioco di € 0,50.

Il pagamento del costo della partita è ammesso in contanti (monete e banconote), elettronicamente (sistemi di ticket, carte prepagate, smart card) e con la ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti.

La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore all’85%.

La vincita massima consentita per ciascuna partita è pari a € 5.000,00€, che può arrivare a a 100.000,00€ per il jackpot.

Le VLT possono essere installate solo in locali dedicati al gioco provvisti di videosorveglianza a circuito chiuso: è vietata l’installazione nei pubblici esercizi.

Il numero di videolottery installabili deve rispettare il seguente rapporto tra superficie dell’attività e numero di apparecchi:

Metri quadrati della salaNumero max di apparecchi
50 - 10030 VLT
101 - 30070 VLT
+300150 VLT

Le videolottery sono disciplinate dal Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010.

CLAW CRANE (110 TULPS, co. 7, lett. a)

Il comma 7, lettera a) comprende i giochi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica. L’esempio più noto è il claw crane, la gru con artiglio che il giocatore manovra con pulsanti o joystick, tentando di afferrare i gadget ammassati in una vasca trasparante, e lasciarli cadere in uno scivolo di uscita dove prelevarli.

Requisiti dei giochi co. 7 lett. a)

I giochi ex co. 7 lett. a) sono privi di video e di altri strumenti per visualizzare immagini inerenti al gioco, di dispositivi a rulli, rulli virtuali e dispositivi a led o ottici inerenti alle fasi di gioco.

Si attivano con monete metalliche di valore non superiore ad 1 euro

L’abilita del giocatore è l’elemento cardine della modalità di gioco.

Consentono di vincere oggetti di valore modesto contenuti all’interno dell’apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Non è ammesso l’accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore.

Non è possibile influenzare il gioco con meccanismi diversi dai comandi a disposizione del giocatore.

Mostrano copia conforme del nullaosta di distribuzione (NOD) e di messa in esercizio (NOE), e hanno applicato il codice identificativo dell’apparecchio da associare ai nullaosta.

I giochi ex 110 TULPS co. 7 lett. a) sono disciplinati dal Decreto Direttoriale 8 novembre 2005, modificato dal Decreto Interdirettoriale 20 aprile 2011.

GIOCHI PER BAMBINI (110 TULPS, co. 7, lett. c)

Il comma 7, lettera c comprende i giochi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. L’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore sono gli unici elementi che possono influenzare l’andamento della partita: la componente aleatoria deve essere assente da tutte le fasi del gioco. E’ la categoria dei videogiochi, dei bigliardini, del flipper e dei kiddie rides, le giostrine per bambini.

TICKET REDEMPTION (110 TULPS, co. 7, lett. c bis)

Il comma 7, lettera c bis comprende i c.d. ticket redemption, giochi meccanici ed elettromeccanici attivabili con moneta, gettone o con strumenti elettronici di pagamento, che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Sono giochi che richiedono un mix tra abilità fisica, mentale e tattica, con lo scopo di riscattare (to redeem) uno o più ticket con indicato il punteggio della partita. Consegnando i ticket vinti al gestore della sala da gioco si ottiene un premio di valore proporzionale al punteggio accumulato. Poiché si possono sommare gli scontrini guadagnati in più sessioni di gioco, anche nell’arco di più giorni, le macchine ex co. 7, lett. c bis sono efficaci per fidelizzare i clienti: i punti, infatti, consentono di ottenere premi di valore non trascurabile. Esempi noti di questa tipologia di macchine sono la pallacanestro, i tiri al gettone, il tiro al bersaglio, la prova di riflessi e le ruspe.

GIOCHI A TEMPO (110 TULPS, co. 7, lett. c ter)

Il comma 7, lettera c ter comprende gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

In questa categoria rientrano giochi come il biliardo e le freccette, il cui prezzo è pagato direttamente al gestore in base a una tariffa a tempo.

ATTIVITA’ SPORTIVE

Alcuni dei trattenimenti ex comma 7 (lett. a, c, c ter) in taluni casi si configurano come attività sportive, con due conseguenza rilevanti:

non sono sottoposti all’imposta sui trattenimenti;

non possono essere sfruttati per integrare il requisito della presenza di 1 gioco ex comma 7 tra giochi ex comma 6.

Il caso tipico è quello delle freccette o del biliardo. Perché siano considerate attività sportive, tuttavia, sarà necessario che ricorrano i seguenti requisiti:

a – che l’attività sia organizzata da: Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva affiliati o riconosciuti dal Coni o dalle federazioni sportive nazionali;

b – che l’attività sia caratterizzata dalla connotazione agonistica e inserita o ricollegabile direttamente a manifestazioni sportive (gare, tornei, campionati, ecc.) svolte con sistematicità e promosse o riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali;

c – che l’uso degli impianti o attrezzature sia consentito esclusivamente a soci e associati praticanti l’attività agonistico-sportiva e regolarmente iscritti.

I giochi illegali

In Italia sono vietati i giochi d’azzardo, sia in spazi pubblici che privati, con le sole eccezioni dei casinò e delle navi da crocera. E’ compito delle questure redigere e aggiornare la tabella dei giochi proibiti, tenendo conto delle denominazioni regionali che spesso assumono i giochi di carte.

TABELLA DEI GIOCHI ILLEGALI

Le tabelle dei giochi illegali sono aggiornate dai Questori: ciò significa che le liste sono differenti da Provincia a Provinci, sebbene la maggior parte dei nomi ricorreranno in tutte o quasi.

Tabella dei giochi proibiti nella Città Metropolitana di Roma Capitale

L’elenco formulato dalla Questura di Roma in data 1 marzo 2006 è il seguente:

Giochi di carte

Baccarat, banco, banco di faraone o faraone, banco fallito, bassetta o besette o camuffo, bazzica semplice e bazzica berlina, bestia o maus, biribisso o biribizzo, caratella, chemin de fer, cinqo o sinqo, cocco, cocincina, cuccù, domino, ecartè conchè, goffo, lanzichenetto, macao o gioco del nove, mazzetti, mignon, naso, passa o manca dieci, perlina, piattello, pidocchietto, pariglia, poker, primiera, pozzette, punto, quaranta, quindici o diavolo, stoppa, settemezzo, trenta, trentuno, trenta e quaranta, trentacinque o mercante in fiera, trentasei o turchinetto, tre carte, undici e mezzo, ventuno, zecchinetta.

Giochi al biliardo e biliardini

Battifondo o banco, baccarat con birilli, bigliardino russo o turco o a trottola, bismark, buchette, carettella o lumaca, campanello, giardinetto, gioco del tre o del nove, macao con birilli, nove, parigina, pariglia, ponte, rosso e bianco o rosso e nero, turco inglese.

Altri giochi

Bella o bella bianca, bianca o bella birinca, carosello, cavallini, dadi, dei tre dadi scantonati, del dado con sedici poste, fiera, sibillino, morra, passatella, riffa, testa o croce.

VIDEOPOKER (110 TULPS, co. 7, lett. b)

Il comma 7, lettera b comprendeva gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Si tratta dei c.d. videopoker, apparecchi posti fuori commercio nel 2004 e progressivamente smantellati fino al 2009, e da allora completamente illegali.

TOTEM PER I GIOCHI ONLINE

I totem sono apparecchi dotati di schermo “touch-screen”, tastiera (anche virtuale), di lettore di “smart card” per abilitarsi al gioco nella macchina, lettore di banconote per ricaricare la “smart card” utilizzata e capacità di collegarsi in rete (Circolare AAMS 19453 del 6 marzo 2014).

Sono strumenti che consentono la connessione verso siti di gioco nel tentativo di aggirare il divieto per i concessionari dell’attività di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (art. 2, co. 2 del D.L. 40/2010).

Vani i tentativi di aggirare le disposizioni di legge riconducendo i totem utilizzati per il gioco d’azzardo con i c.d. giochi promozionali, macchine ludiche che hanno l’obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi. Questi ultimi, rigidamente codificati, devono rispettare tutti i requisiti previsti per la fattispecie per essere classificati come giochi promozionali, e non devono assolutamente prevedere che, per giocare, il consumatore debba inserire una somma di denaro (art. 1, co. 5 D.P.R. 430/2001). Per consentire il rispetto di tale prescrizione è vietato anche maggiorare il prezzo del prodotto o del servizio promozionato, poiché la maggiorazione avrebbe natura di posta di gioco.

Dove installare i giochi legali

La normativa distingue 4 tipologie di punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco, soggette a restrizioni e prescrizioni diverse (D.D. 27/07/2011).

In tutti i casi, però, valgono alcune regole generali:

  • non è consentita l’installazione all’esterno dei locali;
  • non è consentita l’installazione al di fuori degli spazi delimitati e sorvegliati;
  • è vietata l’installazione in locali che, pur rientrando nelle tipologie compatibili, si trovano all’interno di luoghi di cura, istituti scolastici, all’interno delle pertinenze dei luoghi di culto;
  • è vietata l’installazione in quei locali che, pur rientranto nelle fattispecie compatibili, non soddisfano il requisito della distanza minima dai luoghi sensibili fissati dalle leggi regionali o dai regolamenti comunali;
  • ciascun apparecchio ex comma 6 dispone di almeno 2 mq di superficie.

1. Punti di vendita con attività di gioco esclusiva

Si tratta di esercizi nei quali viene esercitata esclusivamente l’attività di gioco, quali:

a) agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi;

b) negozi di gioco (D.L. 223/2006, art. 38, co. 2 e 4);

c) sale bingo;

d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

La presenza degli apparecchi ex comma 6 deve essere fisicamente distinta da quella di altri eventuali giochi presenti (comma 7), compresa la sala bingo.

2. Punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva

Se le cinque tipologie di attività di cui al paragrafo precedente integrano al loro interno dei punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande, sono classificate come “punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva”.

L’attività di somministrazione deve essere accessoria a quella di gioco, e deve rispettare i seguenti requisiti:

  • nell’insegna deve prevalere l’attività di gioco;
  • l’ingresso all’area di somministrazione avviene tramite l’accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;
  • l’area di somministrazione non è situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;
  • l’attività di somministrazione avviene esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.

3. Punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici

Sono esercizi nei quali l’attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente:

  • Punti vendita ex D.L. 226/2006 art. 38, la cui attività principale è diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • Rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

4. Altri punti vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici

Altri punti di raccolta dei giochi leciti sono:

  • Bar ed esercizio assimilabile;
  • Ristorante ed esercizio assimilabile;
  • Stabilimento balneare;
  • Albergo o esercizio assimilabile;
  • Edicole;
  • Ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S.

Per le attività appartenenti a questa tipologia, il titolo autorizzatorio all’installazione delle macchinette da gioco è compreso nel titolo abilitativo all’esercizio dell’attività principale.

Il contingentamento degli apparecchi da gioco

La quantità e qualità di giochi installabili varia in base al tipo di attività che li ospita e alla sua superficie, tuttavia alcune regole inerenti i giochi comma 6 sono universali:

  • devono essere installati in spazi fisicamente distinti da eventuali altri giochi presenti;
  • a ciascun apparecchio per il gioco in modalità single player è riservata una superficie di 2 mq;
  • a ciascun apparecchio per il gioco in modalità multiplayer è riservata una superficie pari a 2X mq (dove X è il numero di postazioni per il gioco in simultanea di cui dispone la macchina);
  • nei punti di vendita con attività di gioco non esclusiva è necessaria la presenza di almeno 1 gioco ex comma 7.

Tenuto conto delle regole generali, i criteri di contingentamento degli apparecchi seguono lo schema seguente:

AttivitàSlot machineVideolottery
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e assimilabili
Sale di scommesse;
Sale bingo;
Sale gioco;
4 slot machine fino a 20 mq di superficie del locale;
+1 unità ogni ulteriori 5 mq, fino ad un massimo di 75 apparecchi totali.
da 50mq a 100mq: 30 VLT;
da 101 mq a 300 mq: 70 VLT;
oltre i 300 mq: 150 VLT.
Punti di vendita con attività di gioco non esclusiva
Negozi di gioco aventi attività principale diversa dal gioco;
Rivendite di tabacchi ricevitorie del lotto;
n. 2 max fino a 10 mq
n. 4 max fino a 20 mq
oltre: +1 apparecchio ogni 10 mq fino a 8 max
Non ammessa
Bar e simili;
Ristoranti e simili;
Circoli privati;
Negozi ed esercizi pubblici in genere autorizzati ex 86 tulps;
Edicole;
n. 2 max fino a 15 mq
n. 4 max fino a 30 mq
n. 6 max da 30 a 100 mq
n. 8 max oltre 100mq
Non ammessa
Stabilimenti balneari;
Alberghi e simili.
fino a 10 apparecchi max Non ammessa

Qualora un punto vendita sia riconducibile in una o più delle categorie si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l’installazione del maggior numero di apparecchi (Decreto Direttoriale 2011/30011/giochi/UD).

Come calcolare le superfici

La quantità di apparecchi installabili è direttamente proporzionale alle dimensioni dell’attività che li ospita: all’aumentare della superficie dei locali, sale il numero delle macchine che possono essere messe in esercizio. La superficie da considerare ai fini del contingentamento di slot e videolottery è quella del punto vendita: non si considera superficie utile quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall’area del punto di vendita (D.D. 27/7/2011 art. 4, co. 3).

Come calcolare gli apparecchi installati

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze definisce tre stati di detenzione degli apparecchi da gioco: esercizio, deposito e manutenzione straordinaria. Le macchine che si trovano in magazzino o in manutenzione straordinaria non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del numero massimo di apparecchi installabili.

Soltanto gli apparecchi in stato di esercizio partecipano al contingentamento di newslot e videolottery installabili. Ciascuno di essi figura come unità in esercizio a partire dalla data di acquisizione nella banca dati di AAMS.

Punti vendita con attività di gioco non esclusiva: un comma 7 tra i comma 6

Gli esercizi con attività di gioco non esclusiva, insieme alle limitazioni numeriche di apparecchi installabili, sono soggette ad un ulteriore vincolo: qualora installino macchine da gioco ex comma 6 (lett. a), sono obbligate a diversificare l’offerta con almeno un apparecchio ex comma 7.

Non tutti i giochi compresi nel comma 7 dell’art. 110 TULPS, però, rispondono al requisito: come ha chiarito l’AAMS (Ufficio Regionale di Firenze) l’offerta di gioco deve essere diversificata con apparecchi AM assoggettati ad ISI (Imposta Sugli Intrattenimenti). Una diversificazione effettuata con giochi in scatola, giochi delle carte e assimilabili non soddisfa il requisito.

Ecco l’elenco degli apparecchio AM:

Categoria d'appartenenzaCollocazione tipologicaImponibile forfettario
AM1Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo3.800,00€
AM2Elettrogrammofono (jukebox) e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone 540,00€
AM3Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari510,00€
AM4Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari1.090,00€
AM5Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo Kiddie rides e apparecchi similari520,00€
AM6Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe (Claw crane) e apparecchi similari1.630,00€

L’assoggettabilità all’ISI, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente: come ha ulteriormente chiarito l’AAMS l’apparecchio comma 7 utilizzato per conformarsi alle regole di contingentamento deve contenere elementi elettronici.

Una soluzione pratica è quella di installare un gioco delle freccette (AM4): occupa poco spazio e il posizionamento è versatile. In questo caso è necessario acquistare un modello provvisto di meccanismo elettronico che rileva la pressione delle freccette e aggiorna in automatico il punteggio attraverso un display: solo in questo caso, e previo assolvimento dell’imposta forfettaria, il gioco rispetta il requisito della diversificazione dell’offerta.

Non rilevano ai fini del contingentamento quei giochi che, pur essendo di regola assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti, non lo sono nel caso specifico perché utilizzati in contesto sportivo.