Circolare interpretativa. Legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 recante “Testo Unico del Commercio”: primi chiarimenti applicativi dell’articolo 78, comma 2 (attività di somministrazione di alimenti e bevande cui non si applicano i criteri di programmazione comunali)
Con legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 recante “Testo Unico del Commercio” (di seguito denominato TUC), è stato regolamentato il settore del commercio, al dettaglio e all’ingrosso, della distribuzione della stampa quotidiana e periodica e della somministrazione di alimenti e bevande, abrogando la precedente normativa di settore e innovando la disciplina anche in osservanza delle intervenute leggi europee e statali, in materia di concorrenza e semplificazione amministrativa.
In particolare, la presente circolare interpretativa ha lo scopo di chiarire e approfondire, nell’ambito della disciplina che regola l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (Capo VI del TUC) quanto disposto, in particolare, dall’art. 78 (Criteri comunali), comma 2, lettere a) e d).
L’articolo 78, comma 1, del TUC, stabilisce che i Comuni, in base all’adozione di linee guida regionali (art. 77), assumano criteri di sviluppo e requisiti qualitativi necessari all’apertura e allo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Il secondo comma del citato articolo 78, del TUC, elenca una serie di attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse dall’applicazione dei predetti criteri e requisiti comunali. Tra queste, alla lettera a), è prevista l’attività di somministrazione: “svolta congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, compresi i cinema, teatri, musei, gallerie d’arte, librerie e i luoghi di cui all’articolo 101 del d.lgs. 42/2004, aventi carattere non occasionale o stagionale, anche nel caso in cui l’attività di somministrazione è svolta in una struttura annessa a quella in cui è svolta l’attività principale,.… anche se avente accesso dalla via pubblica e con orari di apertura e chiusura non coincidenti con detta attività…Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali l’attività si considera prevalente se è svolta per almeno duecentocinquanta giorni all’anno con riferimento al territorio di Roma capitale, o per almeno cento giorni all’anno con riferimento al territorio degli altri comuni della Regione, e se la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno il 70 per cento della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi”.
La disposizione sopra richiamata è risultante dalla modifica intervenuta con l’art. 9, comma 2, della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 recante “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo”.
Il legislatore regionale, in tal caso, anche al fine di sostenere lo sviluppo delle attività del settore culturale, considera legittimo lo svolgimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande anche in strutture annesse a quella in cui è svolta l’attività cd. prevalente, indipendentemente dagli orari di svolgimento di quest’ultima, introducendo quale unico criterio, oltre il rispetto delle norme in materia igienico sanitarie ed il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del TUC, la ricorrenza di specifici parametri che qualifichino l’attività prevalente.
L’impostazione seguita dal Legislatore regionale stabilisce, pertanto, che l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande possa essere svolta distintamente da quella definita attività prevalente, sia con riferimento ai locali, annessi
ovvero coincidenti con quelli ove è svolta l’attività principale, sia con riferimento agli orari.
Art. 78 comma 2 lettera d)
Nel proseguire la disamina delle attività di somministrazione elencate all’articolo 78, comma 2, del TUC, alla lettera d) sono espressamente disciplinate quelle svolte all’interno di “strutture ricettive alberghiere nei confronti delle persone alloggiate e non alloggiate”.
La norma in esame è stata adottata allineandone il contenuto con la previsione dell’articolo 26, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 recante “Organizzazione del sistema turistico laziale”, la quale stabilisce che: ”Nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare delle modalità stabilite nel regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (regolamento attuativo della legge rubricato ”Disciplina delle strutture ricettive alberghiere”) e successive modifiche, la presentazione della SCIA abilita le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l’esercizio delle attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale”. Il principio ivi richiamato trova, pertanto, piena corrispondenza nella citata disposizione di cui all’art. 78 comma 2, lettera d), del TUC, in forza del quale sia i criteri comunali individuati dal comma 1 della medesima norma, sia quelli previsti dall’articolo 79, comma 2, del TUC, non trovano applicazione alla fattispecie di cui trattasi.
Altro punto di raccordo si rileva con l’art. 9, comma 4, del Regolamento 17/2008 (attuativo della citata Legge regionale 13/2007) il quale dispone che: “La SCIA nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26, comma 4, della Legge regionale 13/2007, abilita inoltre ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati”, disposizione prevista anche all’art. 5, comma 2, lettera o), del TUC, che regolamenta l’ambito di applicazione ed i settori esclusi dalle disposizioni della legge.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, nell’ambito delle strutture ricettive alberghiere, l’attività di somministrazione può essere svolta, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e dell’articolo 6 del TUC, relativa al possesso dei requisiti professionali e morali, nei confronti:
a) delle persone alloggiate;
b) degli ospiti (non alloggiati);
c) di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
In sintesi, occorre, infine, rilevare che la succitata legge regionale 13/2007, allineata, sul punto in oggetto, con il TUC, si pone quale riferimento normativo applicabile, nei limiti descritti, all’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte all’interno delle strutture alberghiere, in analogia con quanto egualmente previsto dalla legge regionale 22/2019.
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