L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Interagendo con il corpo umano, l’estetica si avvicina, più di altre attività, alla sfera della medicina, soprattutto della dermatologia.

Per questo motivo la normativa perimetra nel dettaglio le manovre e i macchinari che possono utilizzare gli estetisti, e impone a questi ultimi un lungo processo formativo.

Farmacia e estetica sono compatibili?

La normativa non limita l’esercizio dall’attività di estetica, ma è bene verificare i regolamenti locali. Se questi tacciono, sono da considerarsi vietate solo le combinazioni con gli esercizi che per loro propria disciplina non ammettono la compresenza di altre attività, quali le sale giochi. Tuttavia i requisiti igienici previsti e l’opportunità imprenditoriale, di fatto escludono la possibilità di unire l’estetica ad attività peregrine rispetto alla cura del corpo.

Per quanto concerne l’integrazione in una farmacia, va specificato che l’estetista non è una professione sanitaria e pertanto non vi è incompatibilità.

Meno banale è la questione del rapporto di lavoro: soltanto i farmacisti abilitati possono essere titolari o soci di una farmacia. L’estetista che non fosse in possesso di laurea e abilitazione come farmacista potrebbe unicamente unirsi all’attività in qualità di dipendente, co.co.co o tramite l’affitto di poltrona. Se il rapporto è saltuario le parti possono anche ricorrere alla prestazione occasionale o a una collaborazione professionale con partita iva.

Presentare la SCIA

Prima di iniziare l’attività è necessario presentare la SCIA di estetica al Comune/Municipio di competenza.

Alla domanda vanno allegati:

  • la ricevuta attestante il pagamento dei diritti di istruttoria
  • una copia dell’attestato di qualifica professionale del titolare o del responsabile tecnico
  • la dichiarazione in deroga delle emissioni in atmosfera
  • una relazione sottoscritta delle procedure e della strumentazione in uso nell’attività

Se l’attività è incardinata nella farmacia, la SCIA va presentata dal titolare della stessa, eventualmente indicando il dipendente o il collaboratore che materialmente effettuerà i trattamenti come responsabile tecnico.

In caso di affitto di cabina la SCIA deve essere inoltrata dal conduttore, che deve essere in possesso di qualifica professionale, partita iva e contratto di locazione. Come in tutti i casi di affitto di poltrona/cabina si applicano le misure contro il proliferare delle false partite iva.