L’importanza del fattore estetico nella società attuale, nonché la prossimità con aspetti inerenti la sicurezza e la salute della persona, hanno spinto il settore della bellezza verso sempre maggiore specializzazione e qualificazione degli operatori.

Aspiranti parrucchieri o estetiste devono sottostare ad anni di apprendistato o seguire corsi professionalizzanti di durata pluriennale, prima di poter aprire il proprio salone senza dipendere da responsabili tecnici terzi.

Quello del responsabile tecnico è uno degli aspetti che complica la vita a chi vorrebbe gestire un salone di bellezza che offra molteplici servizi tra acconciatore, estetica, tatuaggi e piercing.

Per offrire contemporaneamente il servizio di taglio e acconciatura e quello di estetica è necessaria la presenza di due persone, una qualificata come acconciatore, l’altra come estetista. Ciò è necessario anche qualora il titolare o un suo responsabile tecnico possieda entrambe le qualifiche, in quanto la legge vieta di nominare uno stesso soggetto come responsabile tecnico di più attività, anche se svolte nello stesso locale.

L’onicotecnica è un’attività scarsamente disciplinata dalle Regioni italiane: fa eccezione il Lazio, che ha istituito un’apposita qualifica che si ottiene superando un corso di 200 ore di ricostruzione artificiale delle unghie. Attualmente l’attestato ha validità solo nel Lazio, in quanto nelle altre Regioni è necessaria la qualifica di estetista per aprire un centro nails. Per l’onicotecnica non è prevista la figura del responsabile tecnico: la qualifica deve essere posseduta da chi esercita l’attività, salvo che nell’attività non sia presente un responsabile tecnico di attività di estetica.

Gli operatori di tatuaggi e piercing devono possedere l’attestato previsto dalle Regioni per l’esercizio dell’attività. Non è possibile nominare un responsabile tecnico.

Presentare le SCIA

Per avviare ciascuna delle attività nominate è necessario presentare al SUAP del proprio Comune/Municipio la relativa SCIA, sia per avviare un’attività tradizionale, che nel caso dell’affitto di poltrona. Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività verrà indicato il titolo di qualifica professionale del titolare dell’impresa, ovvero, ove previsto, del responsabile tecnico.

La SCIA di acconciatore è sempre necessaria per:

  • aprire un’attività a sé stante;
  • l’affitto di poltrona;
  • estendere i servizi di un’estetica;
  • per estendere i servizi di un laboratorio di onicotecnica (in questo caso è opportuno cessare la SCIA di onicotecnica, salvo che il titolare non voglia nominare come responsabile tecnico un dipendente o un socio)
  • per estendere i servizi di un tatuatore e piercing

La SCIA di estetista è sempre necessaria per:

  • aprire un’attività a sé stante;
  • l’affitto di poltrona;
  • estendere i servizi di un acconciatore;
  • per estendere i servizi di un laboratorio di onicotecnica
  • per estendere i servizi di un tatuatore e piercing

La SCIA di onicotecnica è sempre necessaria per:

  • aprire un’attività a sé stante;
  • l’affitto di poltrona;
  • estendere i servizi di un acconciatore

La SCIA di onicotecnica non è necessaria in un’attività di estetica già avviata, se non nel caso dell’affitto di poltrona.

La SCIA di tatuatore e piercing è sempre necessaria per:

  • aprire un’attività a sé stante;
  • l’affitto di poltrona;
  • estendere i servizi di un’estetica;
  • estendere i servizi di un acconciatore

II responsabile tecnico

Il responsabile tecnico è la figura che, all’interno dell’impresa, possiede i requisiti professionali previsti dalla normativa e sovraintende all’attività, assumendosene le responsabilità.

Spesso è lo stesso titolare dell’impresa artigiana a possedere i requisiti professionali e a svolgere la funzione di responsabile, tuttavia può decidere di nominare quale responsabile tecnico un dipendente. A differenza del preposto alla somministrazione, il responsabile tecnico di attività artigiana deve essere presente nell’attività e può svolgere tale funzione per una sola attività e in una sola sede. Di conseguenza, quando un’impresa decide di aprire più sedi, e/o unire il servizio di acconciatore a quello di estetica, il titolare, anche qualora possedesse i requisiti professionali, è costretto a nominare un responsabile tecnico per la tipologia di attività, o per la sede, che non può coprire personalmente.

Onicotecnica e tatuaggi e piercing sono attività in cui non è possibile nominare un responsabile tecnico: ne consegue che chi esercita tali professioni deve essere titolare dell’impresa e in possesso degli attestati prescritti.

Da questo limite derivano diverse conseguenze:

salvo ricorrere all’affitto di poltrona, che presuppone la convivenza di due imprese separate e distinte all’interno degli stessi locali, per poter allestire un salone di bellezza multiservizi con un’unica partita iva, è necessario seguire questi schemi:

Acconciatore + estetica

TitolareDipendente 1 Dipendente 2
1responsabile tecnico di acconciatoreresponsabile tecnico di estetica
2responsabile tecnico di esteticaresponsabile tecnico di acconciatore
3responsabile tecnico di acconciatoreresponsabile tecnico di estetica

Acconciatore + onicotecnica

TitolareDipendente 1Dipendente 2
1qualifica di onicotecnicaresponsabile tecnico di acconciatore
2responsabile tecnico di esteticaresponsabile tecnico di acconciatore
3responsabile tecnico di acconciatoreresponsabile tecnico di estetica
4responsabile tecnico di acconciatoreresponsabile tecnico di estetica

Se il titolare ha la qualifica di onicotecnica o di estetica (che ricomprende l’onicotecnica), può nominare un responsabile tecnico per acconciatore. Se il titolare ha la qualifica di acconciatore, può nominare come responsabile tecnico soltanto un dipendente qualificato in estetica. Se il titolare non ha nessuna qualifica, deve nominare sia il responsabile tecnico di estetica, che di acconciatore.

Acconciatore + tatuaggi e piercing

TitolareDipendente
1qualifica di tatuaggi e piercingresponsabile tecnico di acconciatore

Non potendo nominare altri, il titolare deve possedere la qualifica di tatuaggi e piercing: di conseguenza deve nominare un dipendente come responsabile tecnico di acconciatore.

Estetica + onicotecnica

TitolareDipendente 1Dipendente 2
1qualifica di onicotecnicaresponsabile tecnico di estetica
2responsabile tecnico di estetica
3responsabile tecnico di estetica

Le prestazioni di onicotecnica possono essere effettuate dai soggetti abilitati all’attività di estetica, ma non viceversa. Se il titolare ha la qualifica di estetica non ha bisogno di inquadrare ulteriori figure tecniche. Se il titolare non ha alcuna qualifica, basterà che assuma e nomini responsabile tecnico un soggetto qualificato per l’estetica.

Estetica + tatuaggi e piercing

TitolareDipendente
1qualifica di tatuaggi e piercingresponsabile tecnico di estetica

Il titolare deve possedere la qualifica di tatuaggi e piercing e nominare un dipendente come responsabile tecnico di acconciatore.

Onicotecnica + tatuaggi e piercing

TitolareDipendente
1 qualifica di tatuaggi e piercingresponsabile tecnico di estetica

Il titolare deve possedere la qualifica di tatuaggi e piercing e nominare un dipendente come responsabile tecnico di estetica, non potendo nominare un responsabile tecnico di onicotecnica.

Acconciatore + estetica + onicotecnica

TitolareDipendente 1Dipendente 2
1qualifica di onicotecnicaresponsabile tecnico di esteticaresponsabile tecnico di acconciatore
2responsabile tecnico di acconciatoreresponsabile tecnico di estetica
3responsabile tecnico di esteticaresponsabile tecnico di acconciatore

Acconciatore + estetica + tatuaggi e piercing

TitolareDipendente 1Dipendente 2
1qualifica di tatuaggi e piercingresponsabile tecnico di esteticaresponsabile tecnico di acconciatore

Acconciatore + estetica + onicotecnica + tatuaggi e piercing

TitolareDipendente 1 Dipendente 2
1qualifica di tatuaggi e piercingresponsabile tecnico di esteticaresponsabile tecnico di acconciatore

Affitto di poltrona

Un’alternativa maggiormente flessibile per riunire diverse specializzazioni in un unico centro estetico è quello di ricorrere all’affitto di poltrona. Si tratta di una particolare forma di coworking che presuppone, però, una compresenza di diverse partite iva all’interno degli stessi locali.

La formula dell’affitto di poltrona prevede che, all’interno di un locale adibito ad acconciatore e/o estetica, il titolare dell’impresa possa concedere in affitto una o più postazioni di lavoro a professionisti indipendenti in possesso di propria partita iva e di qualifica professionale.

Essendo materia recente, tuttavia, non è facile individuare quali combinazioni sono effettivamente possibili.

Se è sempre ammesso l’affitto di poltrona omologo (acconciatore che affitta ad acconciatore, estetista che affitta ad estetista, onicotecnica che affitta ad onicotecnica e tatuatore che affitta a tatuatore), meno chiare sono le casistiche inerenti l’affitto di poltrona eterologo.

Il MISE ha ampiamente chiarito che è possibile l’affitto incrociato tra acconciatore ed estetista: il primo può affittare la cabina al secondo, il secondo può affittare la poltrona al primo (pareri 21864/2015 e 32215/2016).

Sulla scorta di questo parere è ipotizzabile la facoltà, per acconciatori ed estetisti, di affittare la poltrona a onicotecnici, in quanto, come già evidenziato, l’onicotecnica è una attività compresa in quella di estetica.

Ciò che deve essere meglio esplorata è, da un lato, la possibilità per acconciatori e estetisti di affittare la poltrona a tatuatori e piercing, dall’altro la facoltà per onicotecnica e tatuaggi e piercing di affittarsi vicendevolmente la poltrona, o di affittarla ad acconciatori o estetisti.

Se l’affitto eterologo tra onicotecnici e tatuatori non sembra incontrare particolari difficoltà, si nutrono dubbi sulla possibilità per questi di accogliere nei loro locali poltrone affittate ad acconciatori o cabine affittate a estetisti.