L’attività di piercing consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.
Il compito di normare la professione spetta alle Regioni e, più limitatamente, ai Comuni; fanno eccezione gli aspetti sanitari, disciplinati dal Ministero della Salute.
La Regione Lazio ha normato in modo compiuto la materia con la L.R. 2 del 3/3/2021, unitamente all’attività di tatuaggio.
La nuova disciplina regionale statuisce, tra le altre cose, che in qualunque attività di piercing, ad esclusione della foratura dei lobi delle orecchie, deve essere presente un responsabile tecnico qualificato, sia esso il titolare o un dipendente.
Sommario
I requisiti del responsabile tecnico
In ogni laboratorio di piercing deve essere presente un soggetto in possesso dei requisiti professionali allo svolgimento dell’attività. Questi requisiti possono essere posseduti da un dipendente dell’impresa, nominato come responsabile tecnico in sede di presentazione della SCIA di apertura, o con una successiva comunicazione di variazione, oppure dal titolare. Il requisito deve essere posseduto dal titolare se l’attività non ha dipendenti o esercita in regime di affitto di poltorna.
I requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività di piercing in proprio, come anche per essere assunti come responsabile tecnico, è necessario possedere i requisiti stabilite dalla Regione. Per quanto concerne i requisiti soggettivi, possono accedere alla formazione specifico e/o all’esercizio dell’attività:
- i maggiorenni in possesso di diploma di terza media;
- i minorenni in possesso di qualifica professionale in attuazione del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale.
I requisiti professionali: corso da 300 ore
Questa è la modalità di qualificazione dei nuovi tatuatori, che non esercitano né hanno ottenuto precedenti qualifiche alla data del 4/3/2021.
I soggetti in possesso dei requisiti soggettivi possono accedere ai corsi di formazione per praticare l’attività d piercing. I percorsi formativi devono essere riconosciuti da una Regione, pertanto sia la scuola, sia il programma didattico e l’esame finale devono rispettare rigorosamente i requisiti fissati dai governi locali.
Nel Lazio la normativa prevede che i corsi per piercing abbiano durata minima di 300 ore, di cui 100 ore spese per esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio. Per ottenere la qualifica sarà necessario frequentare almeno il 90% delle ore di lezione (270 ore) e superare con profitto l’apposito esame finale.
Per evitare spiacevoli sorprese, prima dell’iscrizione, sarà opportuno accertarsi che sia il corso che l’ente di formazione siano accreditati presso la Regione Lazio.
I requisiti professionali: corso da 90 ore
I soggetti che, entro il giorno 3 marzo 2021, hanno frequentato e superato il corso da 90 ore, come previsto dalla DGR 4796/1998, non sono tenuti a frequentare il corso da 300 ore, e sono considerati abilitati all’esercizio della professione.
Il vecchio corso da 90 ore, per essere riconosciuto abilitante all’attività di piercing, doveva essere così organizzato:
I MODULO (22 ore)
1) Cute e mucose: anatomia macroscopica. n. ore 4
2) Sistemi di difesa della cute e delle mucose. n. ore 6
3) La cute infiammata: le infezioni cutanee. n. ore 6
4) Principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione. n. ore 6
II MODULO (32 ore)
5) Principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica. n. ore 6
6) Prevenzione delle malattie a trasmissione parenteral-ematica n. ore 6
7) Disinfezione, sterilizzazione e smaltimento dei rifiuti n. ore 6
8) Chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi; i metalli. n. ore 6
9) Granulomi e cheloidi. n. ore 4
10) Reazioni isomorfe ai portatori di m. psoriasica e lichen r. planus. n. ore 4
III MODULO (36 ore)
1) II tatuaggio. n. ore 6
2) Allergie ai costituenti dei tatuaggi ed ai metalli. n. ore 6
3) Principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggio e piercing. n. ore 6
4) Linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti. n. ore 6
5) Dimostrazioni pratiche n. ore 12
I requisiti professionali: anni di attività
Possono continuare ad esercitare l’attività di tatuatore, senza necessità di frequentare e superare il corso da 300 ore, né quello da 90 ore, i soggetti che possono certificare di aver esercitato l’attività di piercing in modo continuativo per almeno 5 anni.
Questa riserva tutela quei soggetti che:
– hanno esercitato come dipendenti presso laboratori di piercing senza frequentare il mini corso da 90 ore;
– pur essendo titolari di impresa, si sono sempre avvalsi di responsabili tecnici assunti come dipendenti;
– si trasferiscono da regioni dove non era prevista la qualifica per l’attività di piercing.
Il possesso dei 5 anni di attività continuativa potrà essere dimostrata attraverso gli estratti contributivi INPS, INAIL o le buste paga, mentre non sono sufficienti la semplice partita iva o l’iscrizione in Camera di Commercio.
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