Quando una micro, piccola o media impresa presenta la SCIA di inizio attività, allega la documentazione riguardante l’impatto acustico, che può consistere in specifici certificati rilasciati da tecnici competenti in acustica ambientale, ovvero in autodichiarazioni.

Le attività esentate

Alcune tipologie di attività, tipicamente quelle per cui si presume che l’inquinamento acustico prodotto sia trascurabile, sono esentate dal presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico: in qusto caso basterà un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 227/2011, che, nelle moderne piattaforme di presentazione delle SCIA, spesso consiste in un’opzione da spuntare.

Le attività che non devono presentare i certificati di impatto acustico sono tassativamente elencate dall’Allegato B del D.P.R. 227/2011:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Eccezioni

Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari rientrano nell’elenco delle attività esentate dal presentare i certificati sull’impatto acustico: ciò è generalmente vero, tuttavia la normativa prevede delle casistiche al verificarsi delle quali l’esenzione viene meno.

Se utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, allora anche queste attività predispongono una documentazione di impatto acustico, anche in forma di autodichiarazione, secondo i criteri stabiliti dalla Regione di appartenenza.

Le attività soggette alla valutazione di impatto acustico

Se la tua attività non rientra nell’elenco dell’Allegato B del D.P.R. 227/2011, oppure dispone di impianti di diffusione sonora o prevedi lo svolgimento di eventi con musica, allora devi predisporre l’apposita documentazione di impatto acustico, che può consistere in una autodichiarazione, oppure in un documento predisposto da un tecnico competente in acustica.

Per individuare quale delle due è la modalità corretta nel tuo caso, devi valutare un solo parametro: i decibel.

Attività con emissioni di rumore inferiore ai limiti

Se le emissioni di rumore della tua attività non superano i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune di riferimento, ti basterà una’autocertificazione redatta sui modelli predisposti dalla Regione.

Qualora il tuo Comune non avesse predisposto il documento di classificazione acustica, dovrai attenenerti ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Attività con emissioni di rumore eccedenti i limiti

Se prevedi che la tua attività produrrà rumori oltre il limite stabilito dal Comune o dal DPCM, devi allegare alla SCIA la documentazione asseverata da un tecnico competente in acustica, contenente l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. Questa disposizione si applica sia alle attività escluse dalla tabella B, sia a ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

I valori limite delle sorgenti sonore stabiliti dal DPCM

 Tabella B

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territoriodiurno
(06.00-22.00)
notturno
(22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette4535
II - aree prevalentemente residenziali5040
III - aree di tipo misto5545
IV - aree di intensa attività umana6050
V - aree prevalentemente industriali6555
VI - aree esclusivament eindustriali6565

 Tabella C

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territoriodiurno
(06.00-22.00)
notturno
(22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette5040
II - aree prevalentemente residenziali5545
III - aree di tipo misto6050
IV - aree di intensa attività umana6555
V - aree prevalentemente industriali7070
VI - aree esclusivament eindustriali7070

Tabella D

Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territoriodiurno
(06.00-22.00)
notturno
(22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette4737
II - aree prevalentemente residenziali5242
III - aree di tipo misto5747
IV - aree di intensa attività umana6252
V - aree prevalentemente industriali6757
VI - aree esclusivament eindustriali7070

Classificazione del territorio comunale

Classe I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita’ di popolazione, con limitata presenza di attivita’ commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densita’ di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita’ artigianali e con assenza di attivita’ industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.