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Norme in materia di attività di estetista – L.R. 33/2001 (Regione Lazio)

Come aprire un centro estetico a Roma

Attività di estetica

Art. 1 – Oggetto

  1. Con la presente legge la Regione, in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, (Disciplina dell’attività di estetista) al fine di assicurare uno sviluppo del settore estetico compatibile con le effettive esigenze sociali, detta norme di principio concernenti la programmazione e la regolamentazione dell’attività di estetista da parte dei comuni nonché le iniziative formative riguardanti la qualificazione professionale di estetista.

Art. 2 – Ambito di applicazione

  1. Sono assoggettati alla disciplina relativa all’attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelli previsti dall’articolo 1 della L. 1/1990, anche se svolti in maniera accessoria nell’esercizio di attività diverse da quella di estetista.

Art. 3 – Esercizio dell’attività di estetista

  1. L’esercizio dell’attività di estetista è disciplinato dalla L. 1/1990 e dal regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 5 della presente legge.
  2. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 7 della presente legge nonché al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della L. 1/1990.

Art. 4 – Programmazione comunale

  1. Al fine di conseguire un’equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista in relazione all’effettiva esigenza dell’utenza e nell’ottica dello sviluppo occupazionale, la dislocazione degli stessi è programmata dai Comuni nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e in armonia con le eventuali indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigente a livello regionale.
  2. Nell’ambito della programmazione di cui al comma 1, i Comuni tengono conto, in particolare:

Art. 5 – Regolamenti comunali

  1. Al fine di disciplinare l’attività di estetista in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio regionale, i Comuni adottano i regolamenti di cui all’articolo 3, comma 1, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 1/1990 e nella presente legge.
  2. I regolamenti comunali prevedono in particolare:

Art. 6 – Formazione professionale

  1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l’attività di estetista sono approvate dalla Regione, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 6 della L. 1/1990 e al decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352, sentite le organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell’ambito dei programmi predisposti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n.23.
  2. Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative volte alla:
    a) qualificazione professionale di base , di durata biennale;
    b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
    c) formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, (Disciplina dell’apprendistato); d) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall’articolo 8, commi 4 e 7 della L. 1/1990.
  3. Le prove di carattere teorico pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla L.R. 23/1992, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, commi 4,5 e 6 della L. 1/1990.

Art. 7 – Autorizzazione all’esercizio dell’attività

  1. La richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista è presentata al comune competente per territorio, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla L. 1/1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità di cui all’articolo 5, comma 2, lettera f).
  2. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base degli accertamenti previsti dall’articolo 8, comma 1, con provvedimento comunicato al richiedente entro i termini fissati dal regolamento comunale di cui all’articolo 5.

Art. 8 – Compiti delle Aziende sanitarie locali

  1. Le aziende sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, nel territorio di rispettiva competenza, effettuano accertamenti e controlli sull’idoneità igienico – sanitaria dei locali, delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell’attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nonché sull’idoneità sanitaria degli operatori addetti.
  2. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune competente all’adozione dei provvedimenti di rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione nonché all’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 9.

Art. 9 – Sanzioni amministrative

  1. Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 12 della L. 1/1990 sono irrogate dal Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad esso inviati dalla azienda sanitaria locale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 10 – Adeguamento dei regolamenti comunali

  1. I Comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge regionale 12 febbraio 1989, n. 77 alla normativa contenuta nella L. 1/1990 e nella presente legge.
  2. Gli esercizi già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, provvedono agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune ai sensi dell’articolo 11, comma 2 della L. 1/1990. Decorso inutilmente tale termine, l’autorizzazione è revocata.

Art. 11 – Disposizioni transitorie in materia di aggiornamento e riqualificazione professionale

  1. I soggetti di cui all’articolo 8, commi 4 e 7, della L. 1/1990 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l’attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall’articolo 3 della L. 1/1990, ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare, con le modalità stabilite da appositi bandi, corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale istituiti dalla Regione nell’ambito dei programmi annuali di formazione professionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d).
  2. A conclusione dei corsi di riqualificazione di cui all’articolo 8, comma 7 della L. 1/1990, i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame teorico- pratico, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 della presente legge.

Art. 12 – Abrogazione

A decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 77/1989.

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