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Affitto di poltrona per acconciatore, estetista, onicotecnica, tatuatore e piercing.

Affitto di poltrona tra acconciatori e parrucchieri

Gli anni ’10 del XXI sec. hanno visto esplodere il fenomeno del coworking, un concetto di matrice anglossassone dietro il quale si nasconde un’idea semplice: professionisti provenienti da diverse aree di lavoro, lavoratori autonomi, imprenditori condividono uno spazio fisico per lavorare sui loro progetti. Si tratta di una soluzione alternativa all’ufficio che favorisce lo sviluppo di comunità di professionisti.

Le soluzioni di coworking si sposano bene ai nomadi digitali, eseprti di programmazione, grafica, comunicazione, progettazione, che per il lavoro hanno bisogno principalmente di pc e connessione Internet e, soprattutto, non sono soggetti a stringenti normative in materia di igiene o sicurezza sul luogo di lavoro.

Ciò non toglie che

Dal booth rental station all’affitto di poltrona

L’affitto di poltrona è la risposta italiana al booth rental station, cioè l’affitto di una postazione (sedia e specchio) all’interno di un salone. Il fenomeno coinvolge principalmente i giovani hair fashion stylist che, una volta acquisite le competente e consolidata la clientela, decidono di mettersi in proprio affittando una postazione in un hair studios, condividendo con altri acconciatori spazi di lavoro e lavatesta. Una soluzione ideale per quei giovani più dotati che, stanchi di lavorare su commissione o all’ombra di nomi importanti, non hanno ancora le risorse per avviare un proprio salone, o non vogliono precludersi nessuna prospettiva legandosi a un posto in particolare.

L’idea deriva dal backstage dei fashion show, in cui il titolare hair stylist fornisce spazi e servizi, mentre i professionisti che affittano le postazioni all’interno del salone portano con loro la propria clientela.

L’affitto di poltrona in Italia

Le formule sviluppate all’estero non sono interamente replicabili in Italia, in quanto si scontrano con una attività regolamentare più muscolare e invasiva, che limita la flessibilità dell’originario concetto di booth rental station. Tuttavia, pur con gli inevitabili compromessi, è possibile applicare il concetto di coworking tra i saloni di acconciatori e parrucchieri. Anche con i limiti italiani l’affitto di poltrona è un’opportunità per entrambi: il titolare del salone (concedente) recupera parte delle spese e realizza un guadagno extra, l’hair stylist free lance (concessionario) può esercitare in proprio in un ambiente conforme, senza anticipare le spese di avvio.

Il quadro normativo

Il testo normativo di riferimento per le attività di taglio di capelli e acconciatura è la Legge 174/2005 contenente le disposizioni sulla “Disciplina dell’attività di acconciatore, che disciplina la figura professionale di acconciatore, l’abilitazione professionale e i requisiti richiesti, la figura del responsabile tecnico, la modalità di svolgimento dell’attività, l’attività svolta presso il domicilio dell’esercente, presso il domicilio del cliente o presso particolari strutture, la vendita di prodotti specifici all’interno dell’esercizio, l’attività svolta unitamente a quella di estetista, l’utilizzo di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa e le competenze delle Regioni.

Le leggi 40/2007 e 122/2010 hanno liberalizzato la professione di acconciatore, sottraendola a logiche di contingentazione e vincoli topografici, e semplificato l’avvio attività, sostituendo l’Autorizzazione preventiva con la DIA e poi con la SCIA.

Per quanto concerne i requisiti professionali degli esercenti l’attività di acconciatore e dei responsabili tecnici, l’Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 e il Parere 404575/2016 del MISE hanno contribuito a chiarire elementi di dettaglio

Alcune pronunce del MISE chiariscono elementi di dettaglio sull’istituto dell’affitto di poltrona, in particolare: Parere 16361/2014 e Parere 32215/2016.

Essendo materia di legislazione concorrente è opportuno verificare la normativa locale: nel Lazio è in vigore la L.R. 26/2001 integrata dalle disposizione attuative della D.G.R. 670/2002. Ulteriori indicazioni possono essere contenuti nel Regolamenti Comunali, da ricercare nei siti web degli Enti Locali, o presso gli Uffici SUAP.

Affitto di poltrona: il contratto

L’affitto di poltrona è un contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura concede in uso una parte dell’immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi.

Il contratto ha la durata di almeno un anno ed è registrato all’Agenzia delle Entrate.

Soltanto con in mano il contratto registrato il concessionario potrà presentare la SCIA di inizio attività, in quanto andrà allegato alla segnalazione certificata.

Nel prosieguo dell’attività il contratto dovrà essere sempre attuale e valido: prima della scadenza andrà rinnovato presso l’Agenzia delle Entrate, senza però che sia necessaria presentare nuovamente la SCIA in Comune.

Il contratto non deve includere l’attrezzatura: l’affitto di poltrona deve essere espressione di una genuina attività di coworking e non uno stratagemma per mascherare un rapporto subordinato. L’impresa concedente e quella concessionaria devono apparire realmente distinte, ciascuna con la propria attrezzatura professionale (phon, rasoi, forbici, macchinari). Ciò acquista ulteriore importanza nel tempo, quando la pratica porterà a sfumare i confini tra le imprese e a scambiarsi i clienti. La distinzione è necessaria anche sul profilo delle responsabilità nei confronti della clientela.

Affinché le imprese che insistono nel medesimo locale devono essere distinte e separate è opportuno evitare, nel contratto e nella pratica, tutti quei riferimenti che possano nascondere un rapporto di dipendenza, come gli orari.

Il concessionario può prendere in affitto una o più postazioni di lavoro, ma il titolare del salone deve conservare per sé un numero congruo di poltrone, affinché il contratto non finisca per mascherare una cessione di ramo d’azienda. Nella stessa struttura possono esercitare anche 2 o più concessionari diversi, purché tutti legati da contratto al titolare del salone.

Non è possibile affittare la poltrona ai privati, nemmeno per realizzare una sorta di acconciatore self service, fattispecie rigettata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

E’ invece possibile affittare una poltrona o una cabina di estetica presso un acconciatore, e una poltrona da acconciatore in un centro estetico, presentando l’opportuna SCIA (MISE 21864/2015).

La tutela dei lavoratori

Negli anni è emerso il fenomeno delle “finte partite iva”: un espediente adottato da sempre più aziende al fine di risparmiare sul costo dei lavoratori dipendenti. Nel tentativo di contrastare una tale deriva, lo Stato ha definito i criteri che fanno scattare la presunzione di subordinazione, e di conseguenza le sanzioni.

In tale contesto l’affitto di poltrona deve essere impiegato come strumento di accesso al lavoro imprenditoriale, da un lato, e come reddito integrativo dall’altra. Ciò che l’affitto di poltrona non può essere è una strategia di precarizzazione del personale.

Rispetto al fenomeno delle false partite iva, il coworking si distingue immediatamente per due aspetti fondamentali:

Queste sono elementi che formalmente tracciano un confine netto tra l’abuso della partita iva e il lavoro in coworking. Tuttavia nella pratica è ancora possibile nascondere un rapporto di lavoro subordinato in un affitto di poltrona: non sarebbe particolarmente complesso organizzare il giro delle fatturazioni in modo che l’affittuario emetta ricevute fino al raggiungimento della quota mensile prevista come suo compenso più il valore della rata del canone di locazione che a fine mese dovrà girare al titolare dell’attività principale.

Per dimostrare la natura genuina dell’affitto di poltrona e superare la presunzione di lavoro subordinato, è bene rispettare i seguenti criteri:

1 – rispettare un congruo rapporto tra affitti di poltrona/cabina e numero di dipendenti impiegati nell’attività

N° di dipendenti assuntiN° max di poltrone/cabine in affitto
0 - 31
4 - 92
10+3

2 – far passare almeno un anno dalla data dell’ultimo licenziamento effettuato, prima di locare una poltrona/cabina

Non è necessario attendere i 12 mesi se il licenziamento è avvenuto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

3 – non affittare poltrone/cabine a coloro che hanno lavorato nell’attività negli ultimi cinque anni

Il limite non si applica agli apprendisti e ai tirocinanti, che possono tranquillamente affittare la poltrona/cabina presso l’ex titolare al raggiungimento dei requisiti professionali.

L’affitto di poltrona per onicotecnica, tatuatore e piercing

Non solo parrucchieri ed estetisti, ma anche tatuatori, onicotecnici e professionsiti del body piercing possono ricorrere all’affitto di poltrona (MISE 32215/2016).

Ciascun operatore della bellezza deve possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle normative nazionali e locali per esercitare la propria professione, in quanto sono attività per le quali non è prevista la nomina di un responsabile tecnico come nel caso degli acconciatori e dei centri estetici.

Le postazioni per onicotecnici, tatuatori e body piercing possono essere affittate all’interno di un salone di acconciatore, di un centro estetico, di un laboratorio di onicotecnica, di un tatuatore o di un laboratorio di piercing.

Non è possibile, invece, affittare una poltrona di acconciatore o una cabina di estetista all’interno di un laboratorio di onicotecnica, un tatuatore o un body piercing.

Omologo o eterologo?

Il sistema dell’affitto di poltrona è abbastanza flessibile quando si parla di dove può essere attivato.

Quando l’affittuario esercita la stessa professione del locatore, si parla di affitto di poltrona omologo: è il caso dell’acconciatore che affitta una poltrona all’interno di un parrucchiere, o di una estetista che affitta la cabina in un centro estetico.

Quando l’affittuario esercita un’attività diversa, si parla di affitto di poltrona eterologo: è il caso di un acconciatore che avvia la sua attività dentro un centro estetico, e viceversa.

L’affitto di poltrona eterologo può assumere molteplici forme: le limitazioni sono soltanto quelle dei requisiti igienici, professionali e del diritto del lavoro.

Se tutte le condizioni sono rispettate, è possibile affittare la poltrona anche presso attività completamente diverse: ad es. nelle farmacie.

Presentare la SCIA

Il titolare del salone che mette a disposizione una o più postazione di lavoro, se sta esercitando regolarmente, ha già presentato in Comune una SCIA, ovvero una DIA (se prima del 2010), ovvero è stato autorizzato (se prima del 2007). Per aprire la propria struttura al coworking deve soltanto stipulare e registrare il contratto di affitto di poltrona.

Al contrario il concessionario che prende a noleggio la postazione di lavoro deve presentare la SCIA in Comune, allegando, tra gli altri, copia del contratto registrato. Può iniziare ad esercitare l’attività di acconciatore presso la postazione presa in affitto il giorno stesso in cui ha presentato la Segnalazione Certificata. Il SUAP provvederà a valutare la domanda e gli allegati, accertando la conformità degli stessi alla normativa: in caso di difformità potrà richiedere integrazioni o disporre lo STOP immediato alla prosecuzione dell’attività.

E’ importante presentare la SCIA solo dopo essere sicuri dei requisiti soggettivi (esperienza, titoli, attestati): interrompere bruscamente l’attività, anche temporaneamente, una volta avviata è un passo falso che può costare caro.

Roma Capitale

Il SUAP di Roma Capitale prevede il modulo per la SCIA di affitto di poltrona di acconciatore, estetista, onicotecnica, tatuatore, piercing presso un’attività di acconciatore o estetista. Per aprire onicotecnica, tutuatore o body piercing all’interno di un laboratorio di onicotecnica, tatuatore o body piercing si potrà utilizzare il modulo per la SCIA di apertura di laboratorio in forma artigianale e non, specificando nelle note che si tratta di un affitto di poltrona.

Il responsabile tecnico

Come in ogni attività artigiana è necessario che all’interno del salone di parrucchiere o acconciatore sia costantemente presente un responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico può essere individuato nel titolare del salone, in un dipendente o in un collaboratore.

E’ una funzione che non può essere svolta sulla carta, anzi, il soggetto preposto deve materialmente immedesimarsi nella funzione esercitando il ruolo di responsabile tecnico in maniera prevalente e per una sola impresa.

Ne consegue che, seppure nel salone sia presente un responsabile tecnico nominato dal titolare, ciascun concessionario dovrà indicare il proprio responsabile, eventualmente indicando sé stesso, se in possesso dei requisiti. Indicare, in sede di presentazione della SCIA, un soggetto che già svolge la funzione di responsabile tecnico per altre imprese quale proprio preposto, anche se all’interno di un medesimo spazio di coworking, comporta l’avvio del procedimento di inefficacia della Segnalazione Certificata.

Non è possibile la nomina di un responsabile tecnico nel caso di attività di onicotecnica, tatuaggi e piercing: ciascun operatore dovrà possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa.

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