Il Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 è il testo normativo di riferimento per le attività di somministrazione operanti all’interno del Comune di Roma. E’ stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 nella seduta del 16 marzo 2010. Il Regolamento, essendo antecedente alla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha sostituito autorizzazioni e licenze con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), presenta numerose prescrizioni non più vigenti: è il caso, ad esempio, di quasi tutti i riferimenti ad autorizzazioni, licenze contingentate e periodi di attesa prima dell’apertura. Quando il testo cita la D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività), questa va letta come SCIA; quando fa riferimento ad autorizzazioni, queste devono continuare a leggersi come tali se riferite agli Ambiti o alla somministrazione su aree pubbliche, ovvero sono da interpretarsi anch’esse come SCIA in tutti gli altri casi.

Tutte le attività di somministrazione operanti all’interno del Comune di Roma, permanenti o temporanee (es. in occasione di eventi e sagre), sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

IN SINTESI:

  • tutte le attività di somministrazione possono essere avviate previa presentazione della SCIA (eccetto negli ambiti o su aree pubbliche);
  • Bar e ristoranti sono sottoposti ai criteri di qualità, mentre sono esenti le somministrazioni temporanee, nei mezzi di trasporto, nelle stazioni di servizio, nei centri commerciali, nei marcati, in stazioni, porti e aeroporti, negli ospedali e in aree ad accesso controllato (teatri, cinema, presso il domicilio del consumatore).
  •  E’ necessaria la nomina di un soggetto in possesso di attestato, diploma o qualifica abilitante alla somministrazione.

TITOLO I – Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

  1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 2 della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e ss.mm.ii. recante “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche” e secondo gli indirizzi approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 25 luglio 2007 e del Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, disciplina lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  2. La disciplina del presente regolamento persegue le finalità di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 21/2006 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 563/2007, Allegato A. In particolare, intende contemperare l’interesse dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività e quello della collettività ad un servizio commerciale adeguato, nonché garantire la migliore e capillare localizzazione delle attività stesse, tale da rispondere alle necessità del territorio del Comune di Roma, salvaguardando le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale.

Art. 2 – Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  1. Gli esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono di un’unica tipologia di esercizio come definita dall’art. 3, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i.
  2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato all’origine.

Art. 3 – Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

  1. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rilascio di un’autorizzazione amministrativa o, nelle ipotesi di cui agli artt. 18, 19 e 21 del presente Regolamento, alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività o di una comunicazione ai sensi dell’art. 11, comma 12, della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i.
  2. Le autorizzazioni, le dichiarazioni di inizio di attività o le comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono subordinate al permanere dei requisiti di legge e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
  3. Le autorizzazioni, le dichiarazioni di inizio di attività o le comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande consentono l’esercizio dell’attività a tempo indeterminato; per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.
  4. Il rilascio dell’autorizzazione abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
  5. L’autorizzazione per l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nell’ambito del Centro Storico è subordinata alla preventiva insonorizzazione sia del locale, qualora esso sia confinante con civili abitazioni, sia di porte e finestre dello stesso, la quale deve assicurare un livello di immissione, all’esterno del locale e nelle abitazioni civili confinanti, pari al 50% del valore in decibel prescritto dalla normativa di riferimento.
    In ogni caso la diffusione sonora deve essere praticata esclusivamente all’interno del locale e a porte e finestre chiuse.

Art. 4 – Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’attività di somministrazione alimenti e bevande

  1. Lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
    a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, di cui al comma 2) dell’art. 8 della Legge Regionale n. 21/2006, analoghi a quelli previsti dall’art. 5 della Legge Regionale n. 33/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero un corso professionale per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un’altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
    b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale
    della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) o, nel caso di partecipazione a società in qualità di socio, aver prestato la propria opera per almeno due anni continuativi nell’ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
    c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (R.E.C.) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
  2. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione, della dichiarazione di inizio attività o della comunicazione.
  3. Ai cittadini membri degli Stati dell’Unione Europea e dalle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità Europea, aventi sede sociale amministrativa centrale o il centro dell’attività principale nell’ambito dell’Unione Europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.
  4. Ai cittadini extracomunitari, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e artt. 39 e 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.
  5. Non possono svolgerele attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
    a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
    b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo Il del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
    c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedenteall’inizio dell’esercizio dell’attività per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo Il del codice penale;
    d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e s.m.i. o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e s.m.i, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
    e) hanno riportato condanna per i delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopodi rapina o di estorsione.
  6. Nelle suindicate ipotesi, ad eccezione del punto d), il divieto di svolgere l’attività ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
  7. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dall’emanazione del decreto di chiusura del fallimento.
  8. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 si applicano:
    a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
    b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
    c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
    d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II, del Codice Civile;
    e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all’articolo 2602 del Codice Civile;
    f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all’articolo 2508 del Codice Civile.

Art. 5 – Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell’attività di somministrazione alimenti e bevande

  1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma stagionale, devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico e atmosferico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, tutela dell’ambiente, di sorvegliabilità, ai sensi del D. M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D. M. 5 agosto 1994, n. 534, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.
  2. In presenza di domanda di condono edilizio ai sensi della vigente normativa, l’autorizzazione viene rilasciata, ferma restando la revoca della stessa in caso di rigetto dell’istanza qualora il titolo edilizio non venisse assentito. La presente disposizione non trova applicazione negli Ambiti individuati nel successivo articolo 10 e nel territorio del Municipio I.

Art. 6 – Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

  1. Il Sindaco, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, determina l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, in conformità a quanto previsto all’art. 17, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i. Il Sindaco può, altresì, adottare disposizioni in base alle quali possono essere assentite eventuali deroghe all’orario ordinario.
  2. Il Sindaco può prevedere un orario differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata, nonché in considerazione della superficie esterna dei locali in cui si esercita l’attività di somministrazione eventualmente interessata da concessione di occupazione suolo pubblico (O.S.P.).
  3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare al Municipio competente l’orario adottato, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e di renderlo noto al pubblico mediante l’esposizione di appositi cartelli ben visibili. Tale orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
  4. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere preventivamente comunicate al Municipio competente e rese note al pubblico mediante appositi cartelli ben visibili.
  5. Il Sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio ed in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Qualora il Sindaco ritenesse necessaria la predisposizione di programmi di apertura per turni relativamente al periodo estivo, il provvedimento deve essere adottato entro il 31 maggio.
  6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate all’art. 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed I) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21.
  7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all’interno delle strutture di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), I) ed m) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21, devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.
  8. Con specifico provvedimento, in forza dell’articolo 17, comma 8 della Legge Regionale n. 21/2006, e nel rispetto del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, è, altresì, determinata la durata minima e massima di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante, congiuntamente a quella di somministrazione alimenti e bevande.

Art. 7 – Superficie dei locali

  1. Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie dei locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che dovranno essere adeguati ed idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata.
  2. Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo dei pasti e delle bevande, compresa l’area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l’area destinata ai locali di lavorazione, ai depositi, ai magazzini o agli uffici e ai servizi.

Art. 8 – Pubblicità e trasparenza dei prezzi

  1. Il titolare dell’attività ha l’obbligo di pubblicizzare i prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, con le seguenti modalità:
    a) mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande ivi comprese le attività di ristorazione;
    b) mediante esposizione della tabella anche all’esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall’esterno dello stesso, con esclusione della carta dei vini limitatamente alle attività di ristorazione, e sempre nel rispetto della normativa vigente; la suddetta esposizione deve essere comunque rientrante nello spazio Osp, qualora assegnato e con divieto di affissione sui muri esterni dei fabbricati.
  2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con offerte di menù completi a prezzo prefissato, è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant’altro non sia compreso nell’offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell’offerta medesima.
  3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella e/o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E’ inoltre fatto divieto di aggiungere costi aggiuntivi per il coperto.
  4. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmentevisibile sui prodotti stessi.
  5. E’ inoltre obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile, nel listino prezzi la presenza di prodotti surgelati e/o congelati.

TITOLO II – Rilascio dell’autorizzazione, requisiti strutturali e criteri di qualità

Art. 9 – Requisiti strutturali e criteri di qualità

  1. Il rilascio dell’autorizzazione per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede è subordinato, oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedentiarticoli 4 e 5, al possesso dei requisiti strutturali e al rispetto dei criteri di qualità di cui al comma 3 del presente articolo, che dovranno sussistere anche nel periodo successivo all’avvio dell’attività e fino alla cessazione della stessa.
  2. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto al rilascio dell’autorizzazione e alle disposizioni previste agli articoli 14, 15 e 17 del presente Regolamento. Per autorizzazione stagionale deve intendersi l’autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiori a 180, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio.
  3. I requisiti strutturali e i criteri di qualità sono i seguenti:
REQUISITI STRUTTURALI
Assenza di barriere architettoniche, facilitazione di accesso ai disabili
Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all’interno del locale. Per esercizi con
superficie totale del locale >250 mq presenzadi uno spazio dedicato allo stoccaggio dei rifiuti non organici
Dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 16 mq per gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande con cucina
Dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 8 mq per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande senza cucina (requisito non richiesto nel caso in cui non sia
effettuata alcuna manipolazione di alimenti)

CRITERI DI QUALITA’

Nr.
Descrizione
Punteggio
1Attestato di partecipazione del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo) a uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande10
2Possesso di attestato di formazione in materia di Sicurezza e Prevenzione di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo o di almeno un addetto), conseguito a seguito della partecipazione ad un corsod ella durata non inferiore alle 8 ore10
3Bagni destinati al pubblico separati per i due sessi20
4Pulizia costante dei bagni e presenza di fasciatoio negli stessi10
5Area giochi per bambini coperta e scoperta opportunamente attrezzata e a norma con gli standard di sicurezza vigenti, di ampiezza corrispondente ad almeno il 10% della superficie di somministrazione, per gli esercizi con superficie totale del locale >250 mq5
6Numero di posti a sedere in ragione di un posto a sedere ogni 1,5 mq. di superficie di somministrazione10
7Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico iscritto all'albo professionale, realizzata anche con pannelli fonoisolanti che garantiscano all'esterno e negli ambienti confinanti una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge40
8Climatizzazione del locale10
9Utilizzo di sistemi per risparmio idrico (ad es.: differenziazione flusso di scarico dei wc, rubinetti provvisti di sensori, recupero acqua di riciclo degli impianti frigoriferi)15
10Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico (ad es.: impianti per lo spegnimento automatico delle luci) o utiilzzo di energie rinnovabili15
11Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio non più di 300 mt lineari non inferiore alla superficie di somministrazione30
12Assenza di videogiochi o apparecchi automatici10
13Descrizione nelle targhette (nei banchi espositivi o nel menù) di tutti gli ingredienti usati e della loro provenienza5
14Presenza di menù in diverse lingue e possibilità di pagamento elettronico5
15Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l'orario di apertura5

*La misurazione della distanza di cui al criterio n. 11 si effettua in metri lineari, da numero civico principale ad altro numero civico principale, seguendo il percorso stradale accessibile a piedi più breve; l’eventuale attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

4. Ad ogni criterio di qualità è attribuito uno specifico punteggio. La somma dei punteggi assegnati ai suddetti criteri è pari a 200. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica congiunta della sussistenza dei requisiti strutturali e del raggiungimento del punteggio minimo previsto per ciascuna ZONA, come individuata dal successivo articolo 10.

Art. 10 – Zonizzazione

1. Ai fini del rilascio di autorizzazione per le nuove aperture e peri trasferimenti di sede di cui al precedente articolo 9, il territorio del Comune è suddiviso nelle ZONE A, B e C, costituite dalle zone urbanistiche descritte nello Schema 1 e graficamente riportate nella Tavola A dell’Allegato 1, parte integrante del presente Regolamento. In funzione della suddetta ripartizione del territorio, per gli esercizi ricadenti nella ZONA A è richiesto, oltre al possesso dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo, un punteggio minimo non inferiore a 170 e non inferiore a 165 per gli esercizi con superficie totale del locale pari o inferiore a 250 mq; per gli esercizi ricadenti nella ZONA B richiesto, oltre al possesso dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo, un punteggio minimo non inferiore a 155; per gli esercizi ricadenti nella ZONA C è richiesto, oltre al possesso dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo, un punteggio minimo non inferiore a 120.
2. Ai fini del mantenimento del punteggio minimo previsto per ciascuna ZONA come individuato dal precedente comma 1 e dal successivo articolo 12, comma 1, è consentita, successivamente all’inizio dell’attività e previa comunicazione al Municipio territorialmente competente, la modifica dei criteri di qualità indicati nella domanda di cui ai successivi articoli 15 e 16 attraverso la sostituzione degli stessi esclusivamente con i criteri di qualità di cui ai nn.1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 12 – 13 – 14 e 15.
Non possono essere in alcun modo modificati i criteri di qualità indicati nella domanda di cui ai successivi
articoli 15 e 16 e corrispondenti ai nn. 3 – 7 – 8 – 9 – 10 e 11.
3. Alle domande di rilascio di autorizzazione per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede relative a locali che si affacciano, anche parzialmente, sulle Vie e sulle Piazze che delimitano i confini delle ZONE A, B e C, si applica il maggiore dei punteggi minimi previsti.
4. Ai fini della regolamentazione delle attività di somministrazione sono altresì individuati gli Ambiti territoriali di seguito elencati e graficamente riportati nell’Allegato 1, caratterizzati dalla presenza di particolari condizioni di concentrazione delle attività commerciali e di elevati livelli di pressione antropica, così come emerge dagli studi propedeutici alla redazione del presente Regolamento di cui all’Allegato 2, parte integrante dello stesso, e/o di eventuali vincoli di tutela ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, archeologica, monumentale, culturale, paesaggistico-territoriale e storico-artistica:

Municipio I

Ambito n. 1 – Zona Urbanistica 1a – Centro Storico secondo il perimetro riportato nella planimetria
di cui all’Allegato 1, Tavola A 1, comprendente tutte le Vie e Piazze e i Rioni Ponte, Regola, Parione, Campo Marzio, Trevi, Campitelli, Sant’Eustachio, Colonna, Pigna, S.Angelo in esso contenuti, ricadenti all’interno dello stesso.
Ambito n. 1 bis — Rione Monti secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all’Allegato 1,
Tavola A 1 bis, comprendentetutte le Vie e Piazze ricadenti all’interno dello stesso.
Ambito n. 2 — Rione Trastevere secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all’Allegato 1, Tavola A 2, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all’interno dello stesso.
Ambito n. 3 – Rione Testaccio secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all’Allegato 1, Tavola A 3, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all’interno dello stesso.
Ambito n. 3 bis — Rione Celio secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all’Allegato 1, Tavola A 3 bis, comprendentetutte le Vie e Piazze ricadenti all’interno dello stesso.

Municipio III

Ambito n. 4 – San Lorenzo secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all’Allegato 1, Tavola A 4, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all’interno dello stesso.

Municipio XVII

Ambito n. 5 – Rione Borgo secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all’Allegato 1, Tavola A 5, comprendentetutte le Vie e Piazze ricadentiall’interno dello stesso.

Art. 11 – Disciplina degli Ambiti

  1. Negli Ambiti di cui al comma 4 del precedente art. 10 non è consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché per il trasferimento di sede di attività ubicate all’esterno degli Ambiti medesimi.
  2. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati negli Ambiti di cui al comma 4 del precedente art. 10, è consentito il trasferimento di sede esclusivamente all’interno del medesimo Ambito, fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e dei punteggi di cui agli artt. 9 e 10, comma 1.
    Agli esercizi suddetti non è in ogni caso consentito il trasferimento di sede nelle Vie e nelle Piazze individuate in ciascun Ambito, come di seguito indicate:

Municipio I:

Ambito n. 1 – Centro Storico – Zona Urbanistica 1a: Piazza Navona, Campo de’ Fiori, Piazza Farnese, Piazza della Rotonda, Piazza di Pietra, Piazza di Spagna, Piazza Trinità dei Monti, Piazza del Popolo, Piazza Venezia, Largo di Torre Argentina, Largo dei Calcarari, Piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione, Via della Panetteria, Via dei Crociferi, Via del Pellegrino, Via dei Cestari, Via dei Cappellari, Via dei Pettinari, Via dei Banchi Nuovi, Piazza dell’Orologio, Via del Governo Vecchio, Via di Santa Maria dell’Anima, Via di Tor Sanguigna, Piazza di Tor Sanguigna, Piazza di Pasquino, Via di Monserrato, Via Giulia, Via dei Giubbonari, Via dei Coronari, Via del Babuino, Via di Tor Millina, Via di Propaganda, Via della Vite, Via Cesare Battisti;
Ambito n. 1 bis — Rione Monti: Piazza della Madonna dei Monti, Via del Boschetto, Via Urbana, Via dei Serpenti, Via dell’Angeletto, Via Leonina, Via degli Zingari, Via Panisperna.

Ambito n. 2 — Rione Trastevere: Piazza di S. Cosimato, Piazza Mastai, Largo S. Giovanni de’ Matha, Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza di S. Calisto, Piazza Tavani Arquati, Piazza S. Egidio, Piazza Sonnino, Piazza Trilussa, Via del Moro, Via della Pelliccia, Via della Lungaretta, Piazza di San Giovanni della Malva, Via Benedetta, Via della Scala, Piazza de’ Renzi, Piazza di S. Apollonia, Via del Politeama, Via della Renella, Vicolo del Cedro, Vicolo de’ Cinque, Vicolo del Bologna.
Ambito n. 3 – Rione Testaccio: Via di Monte Testaccio, Via Galvani, Piazza di S. Maria Liberatrice, Piazza Testaccio.
Ambito n. 3 bis — Rione Celio: Via di San Giovanni in Laterano, Via Celimontana, Via Ostilia, Via Capo d’Africa.

Municipio III:

Ambito n. 4 – Zona San Lorenzo: Piazza dell’Immacolata, Piazza dei Sanniti, Largo degli Osci.

Municipio XVII:

Ambito n. 5 – Rione Borgo: Via della Conciliazione, Borgo Pio.

3. Nelle Vie e Piazze indicate al precedente comma 2 è consentito il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi ubicate esclusivamente all’interno della stessa Via e Piazza, fermo restandoil rispetto dei requisiti strutturali e dei punteggi di cui agli artt. 9 e 10, comma 1. E’ fatto divieto di trasferimento di attività ubicate all’esterno delle Vie e Piazze menzionate nel comma 2 del presente articolo in locali adiacenti alle medesime e disposti ad angolo con esse.
4. Negli Ambiti individuati nel comma 4 del precedente art. 10 non è consentita la trasformazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande caratterizzati per la predisposizione e la somministrazione di cibi della cucina tradizionale in esercizi per la somministrazione di cibi della sola cucina straniera, con estensione di tale divieto anche alle nuove attivazioni, derivanti da trasferimenti effettuati all’interno del medesimo ambito, ove ciò sia consentito dal presente Regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presentearticolo, si applicano alle Piazze e ad entrambi i lati delle Vie di perimetro degli Ambiti come individuati nel comma 4 del precedente art. 10.
6. Negli Ambiti di cui al comma 4 del precedente art. 10 è tuttavia consentito l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai successivi articoli 18 e 19.
7. Gli Ambiti e le disposizioni ad essi relative sono soggetti a revisione triennale in relazione agli eventuali mutamenti degli elementi fattuali sottesi alla loro individuazione, monitorati dai Municipi territorialmente competenti, ovvero in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
8. E’ comunque consentito il trasferimento di sede dagli Ambiti e dalle Vie e Piazze sopra individuate alle ZONE A, B, e C, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2 e il rispetto dei requisiti strutturali e del punteggio minimo previsto per ciascuna ZONAdi cui ai precedenti articoli 9 e 10, comma 1.

Art. 12 – Prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede

  1. Fermo restando il possesso dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo 9 e le prescrizioni relative agli Ambiti di cui al precedente articolo 11, ai trasferimenti di sede di attività già in essere alla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento, si applica una riduzione del 30% del punteggio minimo previsto per ciascuna ZONA, qualora il suddetto trasferimento avvenga all’interno della medesima ZONA o del medesimo Ambito:
    – punteggio non inferiore a 120 e non inferiore a 115 per gli esercizi con superficie totale del locale pari o inferiore a 250 mq nella ZONA A;
    – punteggio non inferiore a 105 nella ZONA B;
    – punteggio non inferiore a 85 nella ZONA C.
  2. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono in locali per i quali sia intervenuto un provvedimento di sfratto per cause non dipendenti dal conduttore è consentito il trasferimento di sede, nel rispetto dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo 9 e del punteggio ridotto di cui al precedente comma 1, qualora il suddetto trasferimento avvenga all’interno della medesima ZONA o del medesimo Ambito, fermo restando il rispetto delle prescrizioni relative agli Ambiti di cui al precedente articolo 11.

Art. 13 – Ulteriori attività di somministrazione sottoposte ad autorizzazione e soggette ai criteri di qualità

  1. L’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 6, comma 1 lettera a) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21, ad eccezione delle attività di somministrazione  effettuate all’interno di musei, cinema, teatri, gallerie d’arte, degli auditorium, degli impianti sportivi, delle palestre, degli stabilimenti per il benessere fisico, assimilabili per strutture e trattamenti a stabilimenti termali (con esclusione dei laboratori di estetica), nonché dei cd. “Parchi a Tema” riconosciuti  alla Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti è subordinato al rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente articolo 9, nonché alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
  2. L’accesso ai locali in cui si svolge l’attività di somministrazione di cui al precedente comma 1, è consentito soltanto dagli ingressi della struttura principale.
  3. L’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nei circoli privati di cui all’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 è subordinato al rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente articolo 9, nonché alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
    Nei casi suddetti si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 235/2001.
  4. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e all’uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione di cui al precedente articolo 9, nonché alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal presente Regolamento. E’ comunque vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 14 – Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura e il trasferimento di sede

  1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione all’apertura o al trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Municipio territorialmente competente mediante consegna a mano allo Sportello Unico perle attività produttive (SUAP), previo pagamento dei diritti di istruttoria nella misura prevista dalla normativa regolamentare vigente e utilizzando i moduli appositamente predisposti o essere redatta in conformità a tali modelli.
  2. Ferme restando le modalità di presentazione di cui al precedente comma 1, la domanda di autorizzazione e la documentazione da allegare alla stessa possono essere presentate anche su supporto informatico.

Art. 15 – Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture.

  1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, sottoscritta dal richiedente, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
    a) generalità del richiedente o del rappresentante legale in caso di società, associazione o altri organismi collettivi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.);
    b) indicazione dell’ubicazione del locale in cui deve svolgersi l’attività di somministrazione;
    c) indicazione dell’attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
    d) indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura, se diverso dalla residenza, con l’obbligo di comunicare eventuali variazioni.
  2. Nell’istanza, a pena di improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende esercitare l’attività, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 4 del presente Regolamento.
  3. Alla istanza devono essere allegati:
    a) copia dell’atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
    b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l’attività di somministrazione e progetto relativo agli interventi da realizzare per il soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui all’articolo 9;
    c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
    1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
    2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e  agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio;
    3) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del richiedente e, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;
    4) l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
    5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e atmosferico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
    6) i criteri di qualità, di cui al precedente articolo 9, comma 3, prescelti al fine del raggiungimento del punteggio minimo previsto per ciascuna Zona, come indicato dal precedente articolo 10;
    7) l’impegno a rispettare il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità, come indicato dal precedente articolo 10, nel periodo successivo all’avvio dell’attività e fino alla cessazione della stessa.

Art. 16 – Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e della comunicazione per l’ampliamento dell’esercizio

  1. Il trasferimento di sede dell’esercizio di somministrazione è consentito solo nel caso in cui l’attività che si trasferisce sia stata effettivamente avviata da almeno 60 giorni.
  2. L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento di sede dell’esercizio presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 deve contenere le generalità del richiedente, l’indicazione degli estremi del titolo autorizzativo, nonché, a pena di improcedibilità, l’indicazione dell’ubicazione del locale in cui si intende trasferire l’esercizio.
    Alla istanza devono essere allegati:
    a) planimetria del locale in cui si intende trasferire l’attività di somministrazione, e il progetto relativo agli interventi da realizzare per il soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui all’articolo 9;
    b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000e s.m.i., che attesti:
    1) la conformità del locale ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, alla destinazione d’uso commerciale nonché alle norme e in materia di inquinamento acustico e atmosferico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
    2) l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
    3) i criteri di qualità, di cui al precedente articolo 9, comma 3, prescelti al fine del raggiungimento del punteggio minimo previsto per la Zona in cui si intende trasferire l’esercizio, secondo quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 12;
    4) l’impegno a rispettare il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità, come indicato dai precedenti articoli 10 e 12, nel periodo successivo all’avvio dell’attività nella nuova sede e fino alla cessazione della stessa.
  3. Nel caso di trasferimento di sede di attività che si svolgono in locali per i quali sia intervenuto un provvedimento di sfratto per cause non dipendenti dal conduttore, l’istanza deve contenere quanto previsto dal comma2 del presente articolo e alla stessa deve essere allegata, oltre alla documentazione ivi indicata, copia del provvedimento giudiziale.
  4. L’ampliamento dei locali, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i., è soggetto a previa comunicazione trasmessa al Municipio territorialmente competente e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del medesimo Municipio, fermo restando il mantenimento del possesso dei requisiti strutturali e del punteggio relativo ai criteri di qualità di cui agli articoli 9 e 10, qualora l’autorizzazione originaria per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia stata rilasciata sulla base degli stessi.
  5. La comunicazione per l’ampliamento deve contenere le generalità del titolare, nonché l’indicazione della misura dell’ampliamento e dell’attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. Alla comunicazione devono essere allegate:
    a) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, attestante:
    1) l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico – sanitaria;
    2) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e atmosferico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
    3) per le attività autorizzate successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento, l’impegno a rispettare il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità di cui agli articoli 9 e 10, posseduto al momento del rilascio dell’autorizzazione originaria;
    b) la planimetria timbrata e vistata da un tecnico competente, attestante lo stato dei luoghi alla data della presentazione della comunicazione di ampliamento, nonché la misura dello stesso.

Art. 17 – Istruttoria della domanda

  1. Per l’esame delle domande si applica l’ordine cronologico di ricezione attestato dal protocollo del Municipio territorialmente competente.
  2. Non sono richiesti ai fini dell’esame dell’istanza e del rilascio dell’autorizzazione per l’apertura dell’esercizio di somministrazione, ma devono essere attestati e comunicati al Municipio territorialmente competente, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’attività:
    a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l’attività di somministrazione;
    b) l’indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell’attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente Regolamento;
    c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto;
  3. Devono altresì essere attestati e comunicati al Municipio territorialmente competente, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’attività:
    a) il possesso dei requisiti strutturali di cui all’articolo 9, comma 3, attestato dalla planimetria del locale dove si svolge l’attività di somministrazione, comprensiva dei locali destinati ad altri usi, timbrata e vistata da un tecnico abilitato e da relazione asseverata dallo stesso;
    b) la sussistenza del punteggio minimo inerente ai criteri di qualità di cui al precedente articolo 9, comma 3, dichiarato nella domanda di rilascio di autorizzazione, attestata attraverso la documentazione indicata nello Schema 2.
  4. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione per l’apertura dell’esercizio di somministrazione attestata dal protocollo del Municipio, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3.
  5. Il Municipio è tenuto a comunicare tempestivamente all’interessato eventuali motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione. In tale caso il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
  6. AI procedimento di autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.

TITOLO III – Attività di somministrazione non sottoposte ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità

Art. 18 – Attività di somministrazione soggette a “dichiarazione di inizio attività” (D.I.A)

  1. Sono soggette alla Dichiarazione di Inizio Attività di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che vengono svolte:
    a) in locali situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
    b) presso il domicilio del consumatore, nel caso in cui il servizio di somministrazione sia rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone invitate. Per domicilio del consumatore si intende la privata dimora, nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di evento;
    c) in locali situati all’interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
    d) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
    e) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
    f) nei mezzi di trasporto pubblico;
    g) in locali situati all’interno dei mercati all’ingrosso previsti dalla Legge Regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all’ingrosso) e successive modifiche;
    h) in locali situati all’interno delle strutture di vendita di cui all’art. 24, comma 1, lettera b), numero 2 e c) della Legge Regionale n. 33/1999 e successive modifiche.
  2. Sono altresì, soggette a D.I.A. le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:
    a) congiuntamente ad altra attività prevalente all’interno di musei, cinema, teatri, gallerie d’arte, degli auditorium, degli impianti sportivi, delle palestre, degli stabilimenti per il benessere fisico, assimilabili per strutture e trattamenti a stabilimenti termali (con esclusione dei laboratori di estetica), nonché dei cd. “Parchi a Tema” riconosciuti dalla Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti; l’attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. L’accesso ai locali in cui si svolge l’attività di somministrazione è consentito soltanto dagli ingressi della struttura principale.
    Nei cinema l’attività di somministrazione deve essere svolta in orario coincidente con l’orario degli spettacoli, essendo legata la sussistenza dell’esercizio stesso allo svolgimento dello spettacolo, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 88/2001
    b) dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 2, lett. d) del medesimo articolo. Nei suddetti casi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 235/2001 e la relativa dichiarazione di inizio di attività è resa conformemente a quanto prescritto nel D.P.R. medesimo.
    Le attività di somministrazione di cui al presente comma 2 sono considerate attività accessorie e/o integrative della attività principale. La cessazione dell’attività principale comporta la cessazione dell’attività di somministrazione.
    3. Ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei casi di cui ai commi 1 e 2 lett. a), l’interessato dovrà trasmettere al Municipio competente per territorio una dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i. che deve contenere:
    a) generalità del dichiarante;
    b) indicazione dell’ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l’attività;
    c) indicazione dell’attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;
    d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
    4. Alla dichiarazione sono allegati:
    a) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
    b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l’attività;
    c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
    1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del dichiarante;
    2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competenteper territorio;
    3) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del dichiarante e in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;
    4) l’avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienicosanitaria; la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
    5. Le attività di somministrazione di cui al presente articolo non determinano in alcun caso la possibilità di ottenere la concessione di suolo pubblico.
    6. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo non sono assoggettate ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento.

Art. 19 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di altre tipologie di strutture

  1. E’ soggetta a Dichiarazione di Inizio di Attività di cui all’articolo 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l‘attività di somministrazione di alimenti e bevande, intesa quale attività integrativa di quella principale e prevalente, svolta all’interno delle librerie, ovunque ubicate sul territorio cittadino. L’attività di libreria deve essere svolta in forma esclusiva o congiuntamente alla vendita di altri prodotti di editoria, compresa quella musicale, in locali aventi una superficie di vendita non inferiore a 100 mq e deve essere stata avviata da almeno 180 (centottanta) giorni.
    2. Nelle librerie l’attività di somministrazione deve essere svolta su una superficie non superiore al 10% della superficie di vendita, non deve avere accesso diretto dalla pubblica via, non può essere separata dal resto dell’attività commerciale e deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente. L’attività di somministrazione deve essere svolta unicamente per un orario giornaliero di 13 ore, nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 22:00, senza possibilità di usufruire di protrazioni orarie.
    3. Ai fini dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle librerie, si applicano le disposizioni di cui al precedentearticolo 18, commi 3 e 4.
    La cessazione dell’attività principale comporta la cessazione dell’attività di somministrazione.
    4. Il rilascio di autorizzazione per le attività di somministrazione svolte all’interno dei beni immobili galleggianti è subordinato all’adozione del Piano di cui al comma 4 dell’art. 7 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2006. Le eventuali autorizzazioni saranno vincolate alla struttura galleggiante individuata e non potranno essere trasferite.
    5. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali non aventi accesso dalla pubblica via situate all’interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 e Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17, fermo restando il possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
    6. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti, nonché negli stabilimenti balneari si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 e, rispettivamente, il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 e il Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11, fermo restando il possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
    7. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nelle imprese agrituristiche, così come definite dalla legislazione vigente, si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e al Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, fermo restando il possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
    8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo non sono assoggettate ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento.

Art. 20 – Attività temporanea di somministrazione

  1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere rilasciate ad uno o più soggetti autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, con durata non superiore alla manifestazione stessa e solo relativamente ai locali e ai luoghi in cui essa si svolge.
    Per i locali ricadenti negli Ambiti di cui agli articoli 10, comma 4, l’autorizzazione temporanea non può essere rilasciata più di tre volte nell’arco dello stesso anno solare.
    2. L’attività di somministrazione in occasione delle manifestazioni di cui al comma 1 è consentita previo rilascio di autorizzazione da parte del Municipio territorialmente competente per territorio, fatto salvo il divieto di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
    3. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento. Nell’ambito del Centro Storico l’attività temporanea di somministrazione è soggetta ai criteri di qualità con riferimento agli immobili ricadenti negli Ambiti individuati nel precedente articolo 10 e nel territorio del Municipio I.
    4. L’autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
    5. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di sorvegliabilità dei locali e delle norme igienico-sanitarie nonché alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 4. Non sono richiesti i requisiti di destinazione d’uso dei locali e degli edifici dove si svolge la manifestazione ad eccezione del Centro Storico — Municipio I ove diventa condizione indispensabile il requisito di destinazione d’uso dei locali e degli edifici dove si svolge la manifestazione.
    6. La domanda di rilascio per l’autorizzazione temporanea deve essere presentata 30 (trenta) giorni prima dell’evento al Municipio territorialmente competente e deve contenere i seguenti elementi essenziali:
    a) generalità del richiedente;
    b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimentodell’attività di somministrazione;
    c) indicazione dell’ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve essere svolta l’attività di somministrazione;
    d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
    Alle istanze devono essere allegate:
    a) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
    b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
    1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
    2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
    3) il numerodi iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    4) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazioneo altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;
    5) la durata dell’evento per il quale è richiesta l’autorizzazione.
    7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 21 – Distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati

  1. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande che viene svolto mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, è soggetto a previa comunicazione al Municipio territorialmente competente che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
    a) generalità del titolare del distributore;
    b) indicazione dell’ubicazione del locale dove è installato il distributore;
    c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
    d) indicazione del numeroe della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.
    2. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
    a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del titolare del distributore;
    b) il numerodi iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    c) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del titolare del distributore ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.
    3. E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

TITOLO IV – Modifiche relative all’esercizio dell’attività di somministrazione

Art. 22 – Subingresso

  1. Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Municipio territorialmente competente, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula dell’atto e determina, d’ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell’autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l’attività per almeno sessanta giorni.
  2. La comunicazione di cui al precedente comma 1, sottoscritta dal subentrante, deve contenere le generalità dello stesso, l’indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell’attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienicosanitarie del locale. Alla comunicazione devono essere allegati:
    a) copia dell’atto di cessione di azienda, redatto nelle forme stabilite dalla legge;
    b) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
    c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesti:
    1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto subentrante;
    2) il numero di iscrizione al registro imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    3) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente regolamento da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altri organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;
    4) l’ubicazione del locale oggetto del subingresso;
    5) nel caso in cui il subingresso riguardi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, impegno a rispettare i requisiti strutturali e il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità di cui al precedente articolo 9, posseduti dal cedente.
  3. In caso di trasferimento della titolarità dell’esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l’attività di somministrazione, può chiedere al Municipio territorialmente competente la reintestazione dell’autorizzazione, continuando a svolgere l’attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Alla richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenentele relative generalità, devono essere allegati:
    a) copia della denuncia di successione limitatamente alla parte in cui sia indicato il cespite interessato dalla successione;
    b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000e s.m.i., che attesti:
    1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto subentrante;
    2) il numerodi iscrizione al registro imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    3) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente regolamento da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altri organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;
    4) l’ubicazione del locale oggetto del subingresso;
    5) nel caso in cui il subingresso riguardi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, impegno a rispettare i requisiti strutturali e il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità di cui al precedente articolo 9, posseduti dal cedente.
  4. La richiesta di proroga di cui al precedente comma 3, deve essere presentata al Municipio territorialmente competente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
  5. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l’attività e la ceda o la affitti ad altri, il Municipio territorialmente competente provvede alla reintestazione dell’autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del precedente comma 1.

Art. 23 – Affitto d’azienda

  1. L’affitto di azienda è comunicato al Municipio territorialmente competente ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell’affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall’affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l’indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:
    a) copia del contratto di affitto, redatto nelle forme stabilite dalla legge;
    b) copia dell’atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
    c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000e successive modifiche, che attesti:
    1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. dell’affittuario;
    2) il numero di iscrizione al registro imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    3) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente Regolamento da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione.
    4) nel caso in cui l’affitto di azienda riguardi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, impegno a rispettare i medesimi requisiti strutturali e il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità, di cui al precedentearticolo 9, dell’azienda affittata.
  2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell’azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Regolamento, può chiedere al Municipio territorialmente competente la reintestazione dell’autorizzazione entro i tre mesi successivi all’acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, continuando a svolgere l’attività stessa.
  3. La richiesta di proroga è presentata almeno 15 giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni.
  4. Nelle more della comunicazione da parte del Municipio territorialmente competente, che deve determinarsi al riguardo entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del Municipio stesso, il richiedente può riavviare l’attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

Art. 24 – Affidamento della gestione di reparti

  1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta al Municipio territorialmente competente.
  2. L’affidamento della gestione di uno o più reparti è comunicato al Municipio territorialmente competente. Tale comunicazione contiene, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata dall’affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l’attività e alla stessa sono allegati:
    a) copia dell’atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
    b) copia dell’atto con cui viene realizzato l’affidamento in gestione, redatto secondo le forme stabilite dalla legge;
    c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
    1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
    2) il numero di iscrizione al registro imprese dell’affidatario, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
    3) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all’attività di somministrazione;
    4) indicazione dell’attività che deve essere svolta dall’affidatario;
  3. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
  4. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.
  5. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.
  6. Il titolare non può concedere in affidamento l’intera azienda.

Art. 25 – Modifiche societarie

  1. Qualora il titolare di autorizzazione all’esercizio di somministrazione alimenti e bevande sia una società, un’associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al Municipio territorialmente competente entro 30 giorni dall’intervenuta modifica. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell’annotazione al registro imprese della C.C.I.A.A. e, in caso di variazione del legale rappresentante, deve essere allegata la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, da parte del nuovo rappresentante.
  2. La comunicazione non comporta il rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

TITOLO V – Vigilanza e sanzioni

Art. 26 – Sospensione e decadenza dell’autorizzazione

  1. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione, anche a carattere stagionale, sono sospese:
    a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Sindaco ai sensi dell’articolo 6, comma 5;
    b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo 6, comma 3;
    c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 8;
  2. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, decadono:
    a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa o sospenda l’attività per un periodo superiore a un anno;
    b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
    c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
    d) quando non venga effettuata la comunicazione di cui al precedente articolo 17, comma 3, lett. a) e b), relativa al possesso dei requisiti strutturali ed alla sussistenza del punteggio minimo di qualità di cui ai precedenti articoli 9 e 10;
    e) quando, successivamente all’inizio dell’attività, anche a seguito di ampliamento dei locali di cui all’articolo 16, comma 5, vengano meno i requisiti strutturali e il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente Regolamento;
    f) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
    g) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l’attività secondo le modalità previste all’articolo 22 del presente Regolamento.
  3. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) il Municipio procede:
    a) a comunicare l’avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all’interessato un termine non inferiore a 15 (quindici) e non superiore a 60 (sessanta) giorni per l’adeguamento;
    b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.
  4. L’autorizzazione temporanea di cui all’articolo 20 del presente Regolamento decade nei casi previsti al precedente comma 2, lettere b) e c).
  5. Le richieste di proroga di cui al precedente comma 2, lettere a) ed f) sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
  6. La proroga di cui al precedente comma 2, lettere a) ed f) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 27 – Sanzioni

  1. Chiunque svolge l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 8, commi 1, 2, 3 e e di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21, comma 4, del presente Regolamento, è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila a 10 mila Euro, come stabilita dalla normativa vigente e s.m.i.
  2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell’articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 7 mila 500 Euro, come stabilita dalla normativa vigente e s.m.i.
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
  4. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto previsto all’articolo 26, comma 1, può disporre la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.
  5. L’Amministrazione comunale provvede all’accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.
  6. Per fini di tutela e dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 – Disposizioni transitorie

  1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all’articolo 1 della Legge n. 426/1971 e successive modifiche.
  2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 21/2006, sono titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l’esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere la relativa attività, nel rispetto della normativa vigente. Il Municipio territorialmente competente provvede alla conversione d’ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del titolare. La conversione di cui al comma 2 è effettuata anche perle attività di somministrazione di alimenti e bevande assentite ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della Legge 287/1991, nel rispetto delle prescrizioni previste per ciascuna fattispecie e fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari.
  3. Le autorizzazioni di cui all’art. 5 della Legge n. 287/1991, attivate in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 21/2006, si considerano un unico titolo autorizzatorio, come definito dall’art. 3 comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 21/2006.
  4. I requisiti professionali previsti dall’articolo 4 del presente Regolamento si intendono riconosciuti anche:
    a) ai soggetti, che alla data in vigore della Legge Regionale n. 21/06, abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla Legge n. 426/1971 e successive modifiche, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, purché in possesso dei requisiti ai fini dell’iscrizione stessa;
    b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al registro di cui alla lettera a).
  5. Nelle more della realizzazione dei percorsi integrati assistiti e fino all’affidamento in convenzione ai soggetti aggiudicatari di cui all’articolo 8, comma 2 bis della Legge Regionale n. 21/2006 sono considerati in possesso del requisito professionale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della predetta legge, coloro che:
    a) hanno frequentato, con esito positivo, i percorsi integrativi assistiti previsti dall’art. 5 della Legge Regionale n. 33/1999 svolti presso i centri di assistenza tecnica di cui all’art. 6 della stessa Legge Regionale n. 33/1999;
    b) hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali relativi al settore merceologico alimentare, autorizzati dalla Regione ai sensi della Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale” e successive modifiche”.

Art. 29 – Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alla disciplina contenuta nella Legge Regionale n. 21/2006 e s.m.i. e nel Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009.
  2. Restano salve le procedure previste dalla deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 50 del 21 marzo 2008 per l’inserimentodi attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree verdi denominate “Punti Verdi Ristoro”, nonché le previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 1° agosto 1995, in ordine all’inserimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei cd. “Punti Verdi Qualità”, qualora previsto nel progetto di realizzazione dei medesimi.
  3. Resta salva altresì la disciplina inerente alla riqualificazione e riconversione delle sale cinematografiche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 661 del 30 novembre 2005 come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25 febbraio 2008.
  4. In tutti i casi di abuso del titolo da parte del soggetto titolare dell’autorizzazione per l’esercizio della
    somministrazione di alimenti e bevande, resta salva l’applicazione della vigente disciplina sanzionatoria.
  5. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti comunali in materia che risultino incompatibili con il medesimo, nonché le disposizioni contenute negli articoli 7 e 11 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006 e s.m.i. per la parte relativa alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.